Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.3 industria |
Data: | 01/12/1986 |
Numero: | 56 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Forme di intervento regionale). |
Art. 3. (Piano degli interventi). |
Art. 4. (Contributi regionali). |
Art. 5. (Comitato tecnico). |
Art. 6. (Coordinamento dell'informazione sull'innovazione). |
Art. 7. (Relazione annuale). |
Art. 8. (Norma finanziaria). |
§ 4.3.6 - Legge regionale 1 dicembre 1986, n. 56. - Interventi regionali
per la promozione e la diffusione delle innovazioni tecnologiche nel sistema delle imprese minori.
(B.U. 10 dicembre 1986, n. 49).
Art. 1. (Finalità).
La Regione Piemonte, con la presente legge, nell'ambito delle materie di propria competenza definite dalla legislazione nazionale, promuove l'innovazione tecnologica nel sistema delle imprese minori operanti in Piemonte, con particolare riferimento alle iniziative finalizzate all'introduzione di nuovi prodotti, nuovi servizi o nuove tecniche tendenti a migliorare i processi produttivi, a qualificare e a sostenere l'occupazione e ad aumentare la produttività e la competitività.
Art. 2. (Forme di intervento regionale).
L'intervento regionale è attuato mediante:
a) il sostegno di progetti innovativi promossi da imprese minori, con eventuale intervento di Enti di ricerca, per il trasferimento e/o l'applicazione di innovazioni tecnologiche al ciclo produttivo;
b) la programmazione ed il coordinamento nei settori di competenza regionale, delle commesse della Regione, degli Enti locali e degli Enti pubblici soggetti al controllo regionale, aventi particolare contenuto innovativo e una ricaduta in termini innovativi per il sistema delle imprese minori operanti in Piemonte;
c) lo sviluppo di iniziative regionali tendenti a diffondere le innovazioni tecnologiche nel sistema produttivo e ad agevolare l'accesso delle imprese, di cui all'art. 1, alle informazioni sulle nuove tecnologie;
d) la diffusione, attraverso Finpiemonte S.p.A., della conoscenza delle leggi di finanziamento vigenti in materia di innovazione tecnologica.
Art. 3. (Piano degli interventi).
Il Consiglio Regionale approva, con propria deliberazione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta e sentita le competente Commissione del Consiglio, il piano degli interventi, per gli adempimenti di propria competenza la Commissione svolge le opportune consultazioni con Università, Politecnico, Enti, Istituti di ricerca e con Associazioni rappresentative delle categorie socio-economiche interessate e coinvolte nel processo di innovazione del sistema produttivo.
Il piano degli interventi contiene:
a) l'individuazione degli ambiti prioritari di intervento;
b) i criteri per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge; ivi compresa la determinazione dettagliata delle classi e delle tipologie degli interventi;
c) l'individuazione delle risorse disponibili ed i criteri per il loro utilizzo;
d) l'indicazione delle commesse di cui al punto b) del precedente art. 2.
Per la formulazione delle proposte di cui al primo comma, la Giunta regionale si può avvalere del contributo di proposta dell'Università, del Politecnico, dell'I.R.E.S., degli Enti a partecipazione regionale e degli Istituti pubblici di ricerca.
Il piano degli interventi può essere aggiornato e modificato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta contestualmente alla discussione della relazione annuale di cui al secondo comma del successivo art. 7.
Art. 4. (Contributi regionali).
Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 lettera a), della presente legge, la Regione Piemonte si avvale dell'Istituto Finanziario Regionale Finpiemonte S.p.A., stanziando a favore di quest'ultimo le somme necessarie ai sensi dell'art. 5 della
La Finpiemonte, sulla base dell'istruttoria del Comitato Tecnico previsto al successivo art. 5 approva il progetto di cui all'art. 2, lettera a) della presente legge, ed è autorizzata ad intervenire per il concorso nel finanziamento in conformità al piano degli interventi di cui al precedente art. 3, fino ad un massimo del 50% dell'investimento complessivo ritenuto ammissibile.
La modalità di impiego delle somme di cui al primo comma sono definite, in conformità al piano degli interventi previsto all'art. 3, da apposita convenzione, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale; la stessa convenzione regola i rapporti fra Regione e Finpiemonte relativi alle spese di gestione della presente legge.
I contributi di cui al precedente secondo comma non sono cumulabili con altri previsti per gli stessi progetti da leggi statali e regionali se non fino ad integrazione della misura del beneficio regionale previsto dalla presente legge, qualora questo risulti di maggiore entità.
Art. 5. (Comitato tecnico).
Per l'esame dei progetti di cui all'art. 2, lettera a), istituito da Finpiemonte S.p.A., entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Comitato tecnico composto:
a) da un rappresentante della Finpiemonte con funzioni di presidente;
b) da un funzionario della Regione designato dalla Giunta regionale;
c) da un rappresentante del Politecnico di Torino.
Per il regolare funzionamento del Comitato, gli Enti interessati provvedono, contestualmente alla designazione dei membri effettivi, anche a quella dei membri supplenti che sostituiscono i primi in caso di impedimento.
Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti, si riunisce almeno una volta ogni due mesi e deve comunque esprimere il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento delle domande.
Ai fini della valutazione, ai sensi dell'art. 3, del contenuto innovativo dei progetti da ammettere ai benefici della presente legge, il Comitato può consultare esperti esterni indicati prioritariamente dal C.N.R. e da Università e Politecnico di Torino.
Le funzioni di segreteria del Comitato sono espletate dalla Finpiemonte S.p.A.
Le spese per il funzionamento del Comitato sono sostenute dalla Finpiemonte S.p.A., conformemente a quanto disposto dalla
Art. 6. (Coordinamento dell'informazione sull'innovazione).
La Commissione consiliare competente in materia di attività economiche e produttive coordina le informazioni relative ad iniziative della Regione Piemonte in materia di innovazione tecnologica, organizzativa e gestionale.
Per le finalità di cui al comma 1. tale Commissione convoca almeno una volta ogni quattro mesi una conferenza composta: dai propri Commissari, dagli Assessori competenti per materia e dai Presidenti delle Commissioni competenti [1].
Art. 7. (Relazione annuale).
Entro il 31 gennaio di ogni anno la Finpiemonte presenta alla Giunta regionale una relazione tecnica e finanziaria relativa agli interventi effettuati nel corso dell'anno precedente.
La Giunta regionale, entro il mese di febbraio, tenuto conto della relazione di cui al precedente comma, predispone e presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge.
Entro il 31 marzo di ogni anno la Finpiemonte presenta al Consiglio e alla Giunta regionale un rendiconto economico-finanziario riguardante la gestione della presente legge.
Art. 8. (Norma finanziaria).
Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2, lettera a), della presente legge la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere a Finpiemonte S.p.A., per il biennio 86-87, la somma di lire 2.000.000.000.
All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato per l'anno 1986 in lire 500.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo del cap. 12600 del Bilancio 1986; all'onere di lire 1.500.000.000 previsto per l'anno 1987 mediante riduzione del cap. 12600 del Bilancio pluriennale 1986-88 tranche 1987.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1986 viene istituito apposito capitolo con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di lire 500.000.000 e con la seguente denominazione: «Somme a disposizione di Finpiemonte S.p.A. per la promozione e la diffusione delle innovazioni tecnologiche nel sistema delle imprese minori»; la spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1987 sarà determinata con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
Per gli anni 1987 e successivi la spesa derivante dalla gestione della legge prevista all'art. 4, terzo comma e dagli adempimenti di cui agli articoli 2, lettera d), e 5, sarà quantificata con la legge di approvazione del Bilancio regionale, in cui sarà istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: «Compensi da erogare a Finpiemonte per la gestione tecnica della legge: Interventi regionali per la promozione a diffusione delle innovazioni tecnologiche n sistema delle imprese minori».
Per gli anni 1987 e successivi la spesa derivante dagli interventi di cui all'art. 2, lettera e) della presente legge sarà quantificata con la legge di approvazione del bilancio regionale di cui sarà istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: «Intervento regionale per lo sviluppo di iniziative tese alla diffusione delle innovazioni nel sistema produttivo».
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Articolo così modificato dall'art. 1 della