§ 2.8.2 - Legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8.
Costituzione dell'Istituto Finanziario regionale Piemontese [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 enti strumentali
Data:26/01/1976
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Regime giuridico e natura dell'istituto).
Art. 2.      La Finpiemonte, quale strumento della programmazione, effettua i propri interventi per concorrere all'attuazione del piano di sviluppo economico regionale, secondo le finalità e le direttive [...]
Art. 3.      La Finpiemonte, per conseguire gli scopi conseguiti dalla presente legge, oltre a svolgere attività in forma diretta, può avvalersi di enti, società pubbliche e private, oppure può costituirne [...]
Art. 4.  (Capitale sociale).
Art. 5.  (Interventi specifici).
Art. 6.  (Obbligazioni).
Art. 7.  (Bilancio e relazione previsionale)
Art. 8.  (Nomina degli Amministratori e dei Sindaci).
Art. 9.  (Autorizzazione al Presidente della Giunta regionale).
Art. 10.  (Dotazioni del capitale sociale).
Art. 11.  (Attuazioni amministrative).


§ 2.8.2 - Legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8. [1]

Costituzione dell'Istituto Finanziario regionale Piemontese [2].

(B.U. 3 febbraio 1976, n. 5).

 

 

TITOLO I

REGIME GIURIDICO E FINALITA'

 

Art. 1. (Regime giuridico e natura dell'istituto).

     La Regione Piemonte costituisce in forma di Società per azioni, secondo le norme degli articoli 2328 e seguenti del Codice Civile, l'Istituto Finanziario Regionale Piemontese - Finpiemonte - a prevalente partecipazione regionale.

     Altri soci della Finpiemonte possono essere enti pubblici territoriali e locali, enti pubblici economici, società a prevalente partecipazione pubblica, banche italiane e comunitarie secondo la definizione del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), società controllate da gruppi bancari, consorzi artigiani e di piccole e medie imprese operanti nella Regione nonché società ed Istituti finanziari privati [3].

     La Finpiemonte opera a fini di interesse regionale nell'ambito stabilito dall'articolo 72 dello Statuto e degli articoli 117 e 118, 2° comma della Costituzione.

     Lo Statuto dell'Istituto Finanziario regionale Piemontese deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale.

 

     Art. 2.

     La Finpiemonte, quale strumento della programmazione, effettua i propri interventi per concorrere all'attuazione del piano di sviluppo economico regionale, secondo le finalità e le direttive dallo stesso indicate, operando con criteri di economicità.

     La Finpiemonte, per conseguire i predetti scopi, può assumere iniziative ed effettuare operazioni per contribuire alla realizzazione delle infrastrutture e all'organizzazione dei servizi necessari allo sviluppo economico e sociale della Regione, in particolare: aree attrezzate e sistemi di servizi destinati ad attività economiche e produttive, servizi di assistenza tecnico-gestionale e di formazione dei quadri aziendali, applicazioni economiche nella ricerca, consulenze e servizi di mercato, consulenze finanziarie per le iniziative di interesse regionale e iniziative per favorire attività economiche in forma associata.

 

     Art. 3.

     La Finpiemonte, per conseguire gli scopi conseguiti dalla presente legge, oltre a svolgere attività in forma diretta, può avvalersi di enti, società pubbliche e private, oppure può costituirne di nuove o assumere partecipazioni.

     E' esclusa la facoltà di assumere partecipazione dirette o indirette in società e imprese commerciali e industriali.

     Gli atti costitutivi, gli Statuti e relative modificazioni degli Enti e delle Società in cui alla Finpiemonte assume partecipazioni devono essere trasmessi alla Regione, a cura della Finpiemonte, unitamente alla documentazione di cui al successivo art. 7.

 

 

TITOLO II

CAPITALE - FONDI DI GESTIONE - ORGANI SOCIALI

 

     Art. 4. (Capitale sociale).

     La Regione Piemonte sottoscrive all'atto della costituzione dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese la maggioranza assoluta delle azioni ed esercita, nei casi di aumento del capitale, il diritto di opzione allo scopo di mantenere la maggioranza azionaria.

 

     Art. 5. (Interventi specifici).

     La Regione determina con legge lo stanziamento di fondi per interventi specifici da attuare nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2 della presente legge.

 

     Art. 6. (Obbligazioni).

     La Regione può prestare con legge la propria garanzia, ai titoli obbligazionari, emessi dall'Istituto Finanziario regionale Piemontese, nel limiti degli appositi stanziamenti di bilancio.

 

     Art. 7. (Bilancio e relazione previsionale) [4].

     L'Istituto Finanziario regionale Piemontese presenta ogni anno alla Regione il proprio bilancio, redatto a norma degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e una relazione sull'attività svolta da unire alla documentazione allegata al conto consuntivo della Regione.

     L'Istituto Finanziario Regionale Piemontese presenta alla Regione ogni anno, entro il mese di settembre, una relazione previsionale e programmatica della propria attività, che viene unita alla documentazione allegata al bilancio di previsione della Regione.

     In riferimento a quanto disposto dall'articolo 12 comma 3° dello Statuto regionale, i Consiglieri regionali possono, nel corso dell'anno, chiedere informazioni sulle operazioni della Finpiemonte.

 

     Art. 8. (Nomina degli Amministratori e dei Sindaci).

     La Regione, a norma dell'articolo 2485 del Codice Civile, nomina direttamente la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese, assicurando la rappresentanza delle minoranze, ai sensi dell'articolo 72 dello Statuto, nella misura di almeno un terzo dei membri da nominare.

     Il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Presidente del Collegio sindacale devono essere scelti tra i membri di nomina della Regione.

     Il Presidente del Consiglio di amministrazione è designato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione delle nomine prevista dall'articolo 24 dello Statuto della Regione.

     Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, secondo le norme dell'articolo 24 dello Statuto.

     Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione in base a requisiti di competenza tecnica.

 

 

TITOLO III

NORME FINALI DI ATTUAZIONE

 

     Art. 9. (Autorizzazione al Presidente della Giunta regionale).

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese secondo le norme dei titoli I e II.

 

     Art. 10. (Dotazioni del capitale sociale).

     Per il finanziamento della quota iniziale di capitale azionario, da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, è autorizzata la spesa di 10 miliardi e 100 milioni.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede:

- per la quota di 350 milioni, mediante una riduzione di pari ammontare, della disponibilità di cui al capitolo n. 1404 (rubrica 6, n. 1 e 2) dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975;

- per la differenza di 9.750 milioni, mediante l'accensione di un mutuo di pari ammontare, a un tasso non superiore al quindici per cento e per una durata non superiore ad anni trenta, da estinguersi mediante semestralità costanti posticipate.

La Giunta regionale è autorizzata ad assumere, con propria deliberazione, il mutuo predetto.

     Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1975 sarà conseguentemente iscritto il capitolo n. 76, con la denominazione «Provento del mutuo relativo al finanziamento iniziale della quota di capitale azionario dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese» e con la dotazione di 9.750 milioni. Nel corrispondente stato di previsione della spesa del medesimo anno sarà conseguentemente iscritto il capitolo n. 1393, con la denominazione «Oneri relativi al finanziamento iniziale della quota di capitale azionario dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese» e con lo stanziamento di 10.100 milioni.

     Al maggior onere derivante dall'ammontare del mutuo di cui al precedente comma, valutato in 1450 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1976 e successivi, si farà fronte con una quota, di pari ammontare, della maggiore somma che risulterà attribuita alla Regione, a decorrere dall'anno 1976, nel riparto del fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Nei bilanci per gli anni 1976 e successivi, fino alla completa estinzione del mutuo, saranno conseguentemente iscritti appositi capitoli riguardanti gli interessi passivi e le quote di capitale, con stanziamenti pari, in complesso, alle rate di ammortamento ricadenti nel relativi anni.

     Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario 1975 potranno essere impegnate nell'esercizio finanziario 1976.

     Il Presidente della Giunta regionale, è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni al bilancio.

 

     Art. 11. (Attuazioni amministrative).

     Il Presidente della Giunta regionale, o un Assessore da lui delegato, è autorizzato ai provvedimenti conseguenti all'applicazione del precedente articolo 10.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 11 della L.R. 26 luglio 2007, n. 17.

[2] Modificata con L.R. 3 luglio 1987, n. 36 - (B.U. 8.7.1987, n. 27).

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 marzo 1998, n. 8.

[4] Articolo modificato dalla L.R. 3 luglio 1987, n. 36 (B.U. 8.7.1987, n. 27).