§ 4.3.2 - Legge regionale 11 agosto 1978, n. 50.
Estensione degli interventi di cui alla legge regionale 9 aprile 1975, n. 21 ai Comuni ed ai Consorzi di Enti locali esistenti o costituiti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.3 industria
Data:11/08/1978
Numero:50


Sommario
Art. 1.      I provvedimenti di cui alla legge regionale 8 aprile 1975, n. 21 sono estesi ai Comuni ed ai Consorzi di Enti locali esistenti o costituiti nell'area comprensoriale di Verbania, Cusio, Ossola.
Art. 2.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di 500 milioni.


§ 4.3.2 - Legge regionale 11 agosto 1978, n. 50. [1]

Estensione degli interventi di cui alla legge regionale 9 aprile 1975, n. 21 ai Comuni ed ai Consorzi di Enti locali esistenti o costituiti nell'area comprensoriale del Verbano-Cusio-Ossola.

(B.U. 22 agosto 1978, n. 34).

 

Art. 1.

     I provvedimenti di cui alla legge regionale 8 aprile 1975, n. 21 sono estesi ai Comuni ed ai Consorzi di Enti locali esistenti o costituiti nell'area comprensoriale di Verbania, Cusio, Ossola.

 

     Art. 2.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di 500 milioni.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12500 del bilancio per l'anno finanziario 1978, e mediante la iscrizione della somma di 500 milioni, in termini di competenza e di cassa, al capitolo n. 70090 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, che assumerà, per effetto di modificazione introdotta ai sensi della legge di assestamento del bilancio 1978, in numero 4300.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 16 della L.R. 22 novembre 2004, n. 34 con la decorrenza ivi indicata.