§ 3.8.5 - Legge regionale 23 aprile 1990, n. 44.
Interventi di solidarietà della regione Piemonte a favore del popolo romeno.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.8 informazione e cultura
Data:23/04/1990
Numero:44


Sommario
Art. 1.  (Contenuti e finalità della legge).
Art. 2.  (Ambiti di intervento).
Art. 3.  (Iniziative culturali e formative).
Art. 4.  (Norma di attuazione e finanziaria).


§ 3.8.5 - Legge regionale 23 aprile 1990, n. 44. [1]

Interventi di solidarietà della regione Piemonte a favore del popolo romeno.

(B.U. 2 maggio 1990, n. 18).

 

Art. 1. (Contenuti e finalità della legge).

     1. La Regione Piemonte sviluppa iniziative di solidarietà a favore del popolo romeno - nell'ambito delle proprie competenze ed in raccordo con l'azione dello Stato - nei termini e con le modalità di cui alla presente legge.

     2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate a porre in essere concrete azioni di solidarietà sul piano culturale.

     3. I provvedimenti attuativi di tali iniziative sono adottati dalla Giunta Regionale, sulla base delle indicazioni formulate dal comitato regionale di solidarietà di cui alla L.R. 28 gennaio 1982, n. 4.

 

     Art. 2. (Ambiti di intervento).

     1. Per le finalità di cui all'art. 1 e con la procedura ivi prevista, la Giunta Regionale sviluppa iniziative volte:

     a) all'istituzione di borse di studio, a carattere post-universitario, a favore di studenti romeni colà residenti;

     b) al trasporto di generi di soccorso, limitatamente al periodo dell'emergenza.

     2. A tal fine vengono utilizzati gli stanziamenti previsti sul bilancio della Regione, le risorse messe a disposizione da Enti locali piemontesi, nonchè quelle - finanziarie o di altra natura - offerte da Associazioni od altri soggetti, pubblici o privati, che intendono avvalersi del tramite regionale.

 

     Art. 3. (Iniziative culturali e formative).

     1. La gestione delle borse di studio viene assicurata attraverso apposita convenzione stipulata dalla Giunta Regionale con l'Università ed il Politecnico di Torino.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sviluppa, nei confronti delle istituzioni culturali e degli Enti locali piemontesi, ogni iniziativa utile a favorirne l'intervento, nell'ambito delle rispettive competenze, con atti di solidarietà nei settori della cultura e della formazione.

 

     Art. 4. (Norma di attuazione e finanziaria).

     1. Agli oneri finanziari conseguenti all'attuazione delle iniziative di cui alla presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo 2395 del bilancio regionale.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 giugno 2008, n. 15.