§ 3.4.2 - Legge regionale 24 luglio 1984, n. 32.
Costruzione e gestione degli asili-nido comunali di cui alla L.R. 15 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, alla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 asili nido
Data:24/07/1984
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Ambito e oggetto degli interventi).
Art. 2.  (Finalità e priorità degli interventi).
Art. 3.  (Attribuzioni e adempimenti della Giunta Regionale).
Art. 4.  (Adeguamento strutturale degli asili-nido ex ONMI - Termini e modalità di attuazione).
Art. 5.  (Istituzione di un fondo unico regionale di finanziamento).
Art. 6.  (Determinazione annuale delle quote del fondo unico).


§ 3.4.2 - Legge regionale 24 luglio 1984, n. 32. [1]

Costruzione e gestione degli asili-nido comunali di cui alla L.R. 15 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge 23 dicembre 1975, n. 698 e alla legge 1 agosto 1977, n. 563. Contributi di finanziamento. Adeguamento strutturale e sistemazione dei locali degli asili-nido ex onmi. Istituzione di un fondo unico regionale per gli asili-nido.

(B.U. 1 agosto 1984, n. 31).

 

Art. 1. (Ambito e oggetto degli interventi).

     La Regione, secondo le norme della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni, della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 e della presente legge, assegna ai Comuni e loro Consorzi contributi finanziari:

     a) per la costruzione, il riattamento, l'adeguamento strutturale, la sistemazione, l'ampliamento, il miglioramento e l'arredamento;

     b) per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili- nido comunali realizzati in attuazione del piano regionale formato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e realizzati autonomamente dai Comuni, oppure già appartenenti alla disciolta ONMI (Opera Nazionale Maternità e Infanzia).

 

     Art. 2. (Finalità e priorità degli interventi).

     I contributi assegnati a sensi del precedente art. 1 saranno principalmente finalizzati:

     a) a porre gli asili-nido comunali esistenti in condizioni di utilizzare al massimo i posti di cui dispongono, anche favorendo intese fra i Comuni e attuando ogni possibile accorporamento di utenza;

     b) a rendere il funzionamento e la gestione degli asili-nido comunali, pur nel rispetto delle differenti esigenze locali, per quanto possibile uniformi e omogenei, per quantità e qualità delle prestazioni, su tutto il territorio regionale;

     c) a promuovere le condizioni strutturali, ambientali e funzionali maggiormente idonee a favorire il contenimento e la riduzione dei costi di gestione, il miglioramento del servizio e l'inserimento dei bambini handicappati;

     d) ad adeguare le strutture degli asili-nido ex ONMI, secondo quanto previsto al successivo art. 4;

     e) a realizzare nuovi asili-nido, ove se ne verifichi la concreta esigenza, in rapporto al fabbisogno del servizio.

 

     Art. 3. (Attribuzioni e adempimenti della Giunta Regionale).

     I criteri di assegnazione, l'ammontare, le modalità di erogazione dei contributi di finanziamento, compresi quelli relativi agli asili-nido ex ONMI, sono stabiliti dalla Giunta Regionale, ai sensi della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 e della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente.

     All'assegnazione dei contributi provvede la Giunta Regionale con propri atti deliberativi.

 

     Art. 4. (Adeguamento strutturale degli asili-nido ex ONMI - Termini e modalità di attuazione).

     L'adeguamento strutturale dei locali degli asili-nido ex ONMI agli standards costruttivi, volumetrici e di superficie prescritti dalla L.R. 15 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni deve, ove occorra, avere luogo ad essere ultimato entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge e può essere effettuato anche mediante idonea sistemazione e ristrutturazione di altri immobili di proprietà comunale o dei quali i Comuni abbiano comunque la disponibilità.

     Laddove il fabbisogno lo richieda, è consentito l'ampliamento della capienza dell'asilo-nido rispetto a quella individuata all'atto del trasferimento delle funzioni dall'ONMI ai Comuni, operato con la legge 23 dicembre 1975, n. 698.

     Fino al compimento del periodo di tempo indicato al 1° comma, agli asili-nido ex ONMI funzionanti verranno assegnati i contributi di gestione, di cui al successivo art. 6, lett. b), indipendentemente dall'avvenuto adeguamento strutturale dei locali.

 

     Art. 5. (Istituzione di un fondo unico regionale di finanziamento).

     Ai fini di cui agli articoli precedenti e nell'ambito del piano pluriennale delle opere e dei lavori pubblici di cui all'art. 5 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, e istituito un fondo regionale per gli asili-nido, denominato «Fondo per gli asili-nido», distinto in cinque capitoli di spesa, di cui:

     - due riferiti ai fondi statali finalizzati (uno per contributi in conto capitale relativi alla costruzione e uno per la gestione);

     - tre riferiti alle risorse libere regionali (uno per contributi in conto capitale e uno per contributi in conto interessi relativi alla costruzione, nonché uno per la gestione), alimentato:

     1) dalle assegnazioni statali ex legge 29 novembre 1977, n. 891 compresi gli avanzi di amministrazione riferiti agli esercizi pregressi;

     2) da fondi propri della Regione, compresi i fondi e i relativi avanzi di amministrazione occorrenti ad assicurare, ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 698, finanziamento di parte delle attività ex ONMI.

     Per l'esercizio finanziario '84 il fondo è altresì alimentato:

     1) dall'avanzo di amministrazione relativo alle somme assegnate dallo Stato in esecuzione delle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891 e finalizzate all'attuazione del piano poliennale degli asili- nido;

     2) dall'avanzo di amministrazione relativo alle somme assegnate dallo Stato in esecuzione della legge 23 dicembre 1975, n. 698 e riferito agli esercizi pregressi fino al 1981 compreso;

     3) da fondi propri della Regione, compresi gli avanzi di amministrazione riferiti agli esercizi 1982 e 1983 dei fondi occorrenti ad assicurare, ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 698, il finanziamento di parte delle attività ex ONMI.

 

     Art. 6. (Determinazione annuale delle quote del fondo unico).

     La Regione fissa ogni anno, di norma, contestualmente alla approvazione del bilancio di previsione, le quote del fondo, di cui al precedente art. 5, da destinare:

     a) ai contributi di finanziamento in conto capitale o in conto interessi per la costruzione, il riattamento, l'adeguamento strutturale, la sistemazione, l'ampliamento, il miglioramento e l'arredamento degli asili- nido comunali;

     b) ai contributi di finanziamento per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili-nido comunali.

     L'entità di ciascuna delle quote del fondo è stabilita, su proposta della Giunta Regionale, in relazione alle risorse disponibili ed alle accertate esigenze e priorità di intervento, indicate al precedente art. 2.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 35 della L.R. 3 novembre 2023, n. 30.