§ 3.3.28 – L.R. 23 aprile 1992, n. 24.
Norme relative al trasferimento delle funzioni socio assistenziali già esercitate dalle Province. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 assistenza sociale
Data:23/04/1992
Numero:24


Sommario
Art. 1.      1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 1., della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'articolo 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni socio assistenziali già [...]
Art. 2.      1. Per garantire lo svolgimento delle funzioni socio assistenziali di cui all'articolo 1, le Province, con decorrenza giuridica dall'inizio dell'esercizio finanziario 1992 e fino all'emanazione [...]
Art. 3.      1. Le Province, mediante appositi accordi con i Comuni interessati, provvedono a trasferire in proprietà o a mettere a disposizione dei Comuni o delle UU.SS.SS.LL. i beni immobili e mobili, le [...]
Art. 4.      1. Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi socio assistenziali, il personale delle Province in possesso di qualifica tecnica socio assistenziale e direttamente addetto [...]
Art. 5.      1. I Comuni singoli o associati subentrano nella titolarità dei rapporti giuridici già in capo alle Province relativa alla gestione dei servizi socio assistenziali trasferiti
Art. 6.      1. Nel caso di controversie nei trasferimenti previsti decide la Giunta Regionale, alla quale devono comunque essere trasmessi, per opportuna verifica, tutti gli atti adottati dagli Enti [...]
Art. 7.      1. I trasferimenti previsti dalla legge sono completati entro il 31 dicembre 1992
Art. 8.      1. E' istituito nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione apposito capitolo con la denominazione «Fondi trasferiti dalle Province per attività socio assistenziali», con [...]


§ 3.3.28 – L.R. 23 aprile 1992, n. 24. [1]

Norme relative al trasferimento delle funzioni socio assistenziali già esercitate dalle Province. [2]

(B.U. 29 aprile 1992, n. 18).

 

Art. 1.

     1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 1., della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'articolo 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni socio assistenziali già esercitate dalle Province alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono esercitate:

     a) dalle (Unità Socio Sanitarie Locali) UU.SS.SS.LL. per le attività e le prestazioni relative al proprio territorio, ad esclusione di quelle indicate alla lettera b). Le UU.SS.SS.LL., tramite l'assemblea dell'Associazione dei Comuni di cui all'articolo 2 della L.R. 3 settembre 1991, n. 44, verificano la disponibilità dei Comuni a gestire tali funzioni in forma associata, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 6., del D.L. 6 febbraio 1991, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 1991, n. 111;

     b) dai Comuni capoluogo di Provincia, per le attività e le prestazioni a rilievo provinciale già assicurate dalle Province.

     2. I Comuni e le UU.SS.SS.LL. adottano tra loro apposite convenzioni per assicurare i servizi che non siano presenti sul proprio territorio.

 

     Art. 2.

     1. Per garantire lo svolgimento delle funzioni socio assistenziali di cui all'articolo 1, le Province, con decorrenza giuridica dall'inizio dell'esercizio finanziario 1992 e fino all'emanazione di specifica normativa nazionale in materia, trasferiscono alla Regione le risorse finanziarie già stanziate per interventi socio assistenziali risultanti dal conto consuntivo per l'anno 1990, con riferimento ai trasferimenti di parte corrente, con esclusione degli investimenti.

     2. Le Province trasferiscono altresì alla Regione le risorse finanziarie relative alle spese per il personale dipendente di cui all'articolo 4 a fare inizio dalla data del relativo inquadramento nelle piante organiche dei Comuni singoli o associati.

     3. Dette risorse sono aumentate dei relativi incrementi annuali concessi sui trasferimenti statali e sono diminuite:

     a) delle quote relative alle attività socio assistenziali a rilievo sanitario, calcolate secondo i criteri definiti dalla Regione in attuazione del D.P.C.M. 8 agosto 1985;

     b) delle quote di cui ai R.D.L. 8 maggio 1927, n. 798, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, leggi 13 aprile 1933, n. 312, 3 dicembre 1975, n. 698, 1° agosto 1977, n. 563 e regolamenti provinciali regolanti le eventuali rivalse, per le quali la legge 8 giugno 1990, n. 142, trasferisce al Comune il diritto all'accertamento e riscossione entro i limiti della competenza territoriale.

     4. Dette risorse consolidate a consuntivo 31 dicembre 1990 e modificate in base ai trasferimenti erariali annuali, sono ripartite dalla Regione tra i Comuni singoli o associati secondo criteri che sono definiti nella deliberazione annuale di riparto del fondo socio assistenziale di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 [3].

 

     Art. 3.

     1. Le Province, mediante appositi accordi con i Comuni interessati, provvedono a trasferire in proprietà o a mettere a disposizione dei Comuni o delle UU.SS.SS.LL. i beni immobili e mobili, le relative pertinenze e attrezzature già destinati all'erogazione dei servizi socio assistenziali alla data di entrata in vigore della presente legge presenti sul territorio dei Comuni stessi.

     2. Tali beni conservano la destinazione a servizi socio assistenziali e sono soggetti alla normativa di cui agli articoli 29 e 31 della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni.

     3. Eventuali deroghe sono concesse dalla Giunta Regionale su motivata richiesta delle Province interessate.

 

     Art. 4.

     1. Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi socio assistenziali, il personale delle Province in possesso di qualifica tecnica socio assistenziale e direttamente addetto all'assistenza alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché eventuale personale amministrativo, che ne abbia fatto richiesta, viene distaccato presso i Comuni singoli o associati, in attesa del perfezionamento di un eventuale trasferimento nelle piante organiche dei Comuni o delle Associazioni dei Comuni, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente.

     2. Eventuali deroghe sono concesse dalla Giunta Regionale su motivata richiesta delle Province interessate.

     3. Ai fini della presente legge: le Assemblee delle Associazioni dei Comuni sono autorizzate a modificare la pianta organica funzionale del servizio socio assistenziale, secondo quanto disposto dalla L.R. 23 agosto 1982, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni; i Comuni provvedono a modificare la propria pianta organica nel rispetto della normativa vigente; le Province provvedono alla cancellazione della propria pianta organica dei posti relativi al personale trasferito.

 

     Art. 5.

     1. I Comuni singoli o associati subentrano nella titolarità dei rapporti giuridici già in capo alle Province relativa alla gestione dei servizi socio assistenziali trasferiti.

 

     Art. 6.

     1. Nel caso di controversie nei trasferimenti previsti decide la Giunta Regionale, alla quale devono comunque essere trasmessi, per opportuna verifica, tutti gli atti adottati dagli Enti interessati e relativi ai trasferimenti stessi.

 

     Art. 7.

     1. I trasferimenti previsti dalla legge sono completati entro il 31 dicembre 1992 [4].

     2. Nelle more del completamento dei trasferimenti, la cui decorrenza giuridica è comunque fissata al primo gennaio 1992, le Province garantiscono la continuità gestionale delle prestazioni e dei servizi socio assistenziali, il cui onere di spesa verrà detratto dalla somma complessiva da trasferire alla Regione per l'esercizio finanziario 1992.

 

     Art. 8.

     1. E' istituito nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione apposito capitolo con la denominazione «Fondi trasferiti dalle Province per attività socio assistenziali», con la dotazione per memoria.

     2. Nello stato di previsione della spesa è contestualmente istituito apposito capitolo con la denominazione «Fondo per la gestione dei servizi socio assistenziali (L.R. 23 agosto 1982, n. 20): trasferimenti dalle Province», con la dotazione per memoria.


[1] Abrogata dall’art. 65 della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1.

[2] Vedi art. 1 della L.R. 23 febbraio 1995, n. 19.

[3] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 23 febbraio 1995, n. 19.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 4 novembre 1992, n. 47 (B.U. 11 novembre 1992, n. 46).