§ 3.3.27 - Legge regionale 3 settembre 1991, n. 44.
Norme transitorie in materia socio-assistenziale.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 assistenza sociale
Data:03/09/1991
Numero:44


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Costituzione dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni per la gestione associata dei servizi socio assistenziali).
Art. 3.  (Attribuzioni dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni).
Art. 4.  (Attribuzioni del Comitato dei Garanti in materia socio assistenziale).
Art. 5.  (Funzioni socio assistenziali già esercitate dalle Province).
Art. 6.  (Accordi programmatici tra la Comunità Montana e l'U.S.S.L. per la realizzazione di progetti obiettivo in materia socio assistenziale).
Art. 7.  (Riassunzione di funzioni amministrative regionali).
Art. 8.  (Ripartizione del fondo per la gestione dei servizi socio assistenziali).
Art. 9.  (Modifiche alla L.R. 23 aprile 1990 n. 37).
Art. 10.  (Abrogazione L.R. 10 aprile 1980, n. 20).
Art. 11.  (Norme relative ad autorizzazioni destinate alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.)).


§ 3.3.27 - Legge regionale 3 settembre 1991, n. 44.

Norme transitorie in materia socio-assistenziale.

(B.U. n. 37 dell'11 settembre 1991).

 

(Abrogata dall'art. 54 della L.R. 13 aprile 1995, n. 62, salvo quanto

previsto dagli artt. 47 e 54 della medesima legge).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. In conformità ai principi di cui all'art. 2 della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 e successive modifiche e integrazioni e nelle more dell'emanazione della normativa regionale attuativa della legge 8 giugno 1990, n. 142, tenuto anche conto di quanto disposto dal d.l. 6 febbraio 1991, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge aprile 1991, n. 111, la presente legge detta norme transitorie in materia socio assistenziale.

 

     Art. 2. (Costituzione dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni per la gestione associata dei servizi socio assistenziali).

     1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni socio assistenziali, come previsto dall'art. 8 della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 e successive modifiche e integrazioni, l'Assemblea della Associazione dei Comuni di cui alla L.R. 21 gennaio 1980, n. 3 e successive modifiche e integrazioni è composta:

     a) dal Sindaco per i Comuni fino a 5.000 abitanti;

     b) per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, dal Sindaco, nonché da un membro della maggioranza e da un membro della minoranza eletti dal Consiglio Comunale con voto limitato.

     2. L'Assemblea dell'Associazione dei Comuni è costituita entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. Qualora l'ambito territoriale della Associazione dei Comuni coincida con quella della Comunità Montana, l'Assemblea dell'Associazione è quella della Comunità Montana.

     4. (Abrogato) [1].

     5. Quando l'ambito territoriale coincide con quello del Comune o di parte di esso, l'Assemblea è costituita dal Consiglio Comunale.

     6. Alle sedute dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni, al fine di garantire un raccordo con gli organi di gestione previsti dal d.l. 6 febbraio 1991, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, e le necessarie integrazioni tra servizi sanitari e socio assistenziali, possono partecipare senza diritto di voto:

     a) l'Amministratore straordinario;

     b) il Presidente del Comitato dei Garanti;

     c) i coordinatori amministrativo, sanitario e socio assistenziale.

 

     Art. 3. (Attribuzioni dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni).

     1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni socio assistenziali, l'Assemblea dell'Associazione dei Comuni, approva i seguenti atti predisposti dall'Amministratore straordinario dell'U.S.S.L. e sottoposti a preventivo parere obbligatorio da parte del Comitato dei Garanti dell'U.S.S.L.:

     a) i programmi socio assistenziali relativi all'ambito territoriale di competenza e le loro eventuali modifiche, anche se queste comportano spese non eccedenti il competente stanziamento di bilancio, i criteri per la loro attuazione, nonché gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali;

     b) il bilancio preventivo, le relative variazioni, l'assestamento e il conto consuntivo per la parte socio assistenziale; ai sensi della legge di Piano Socio Sanitario Regionale (P.S.S.R.) viene trasmessa all'Assemblea, a fini conoscitivi, la relazione annuale sull'andamento della gestione e sullo stato di attuazione del Piano di Attività e di Spesa P.A.S.;

     c) la pianta organica funzionale del servizio socio assistenziale, le relative modifiche nonché gli atti relativi alla copertura dei posti vacanti e il regolamento del personale e dei servizi;

     d) le convenzioni di competenza della U.S.S.L. concernenti in tutto o in parte la materia socio assistenziale.

     2. L'Assemblea promuove l'attuazione degli istituti di partecipazione di cui al Capo III della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     3. L'Assemblea, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, approva il regolamento relativo al proprio funzionamento e io trasmette al competente settore della Giunta Regionale, che formula eventuali osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento.

     4. L'Assemblea nomina un Presidente e un Vice Presidente secondo le modalità stabilite nella L.R. 21 gennaio 1980, n. 3.

 

     Art. 4. (Attribuzioni del Comitato dei Garanti in materia socio assistenziale).

     1. Il Comitato dei Garanti di cui al comma cinque dell'art. 1 del d.l. 6 febbraio 1991, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, esprime parere obbligatorio in ordine agli atti di cui alle lett. a, b, c, d, dell'art. 3, comma uno, della presente legge, predisposti dall'Amministratore Straordinario dell'U.S.S.L. e li trasmette all'approvazione dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni.

     2. Il Comitato dei Garanti, in collaborazione con il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni:

     a) procede a verifiche generali sull'andamento dell'attività complessiva del servizio socio assistenziale dell'U.S.S.L. e trasmette semestralmente all'Assemblea una relazione sull'attività svolta;

     b) svolge funzioni di raccordo tra i Comuni dell'Associazione e l'U.S.S.L.

 

     Art. 5. (Funzioni socio assistenziali già esercitate dalle Province).

     1. Le Province garantiscono la continuità e il livello dei servizi socio assistenziali erogati all'atto dell'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, fino alla data e secondo i criteri definiti dalle indicazioni nazionali in materia.

     2. Successivamente a tale data, le funzioni socio assistenziali già svolte dalle Province saranno esercitate dai Comuni singoli o associati, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, sulla base delle indicazioni nazionali e regionali che saranno fornite in materia per regolamentare il trasferimento dei fondi, del personale, dei beni immobili e delle attrezzature connessi all'esercizio delle funzioni stesse.

 

     Art. 6. (Accordi programmatici tra la Comunità Montana e l'U.S.S.L. per la realizzazione di progetti obiettivo in materia socio assistenziale).

     1. Le Comunità Montane, oltre alle convenzioni previste dali'art. 37 della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 e successive modifiche e integrazioni, possono stipulare con le UU.SS.SS.LL. di appartenenza accordi programmatici per realizzare, anche attraverso la gestione diretta, progetti obiettivo volti a soddisfare particolari e/o contingenti necessità della popolazione residente nel territorio montano; tali progetti obiettivo devono essere ricompresi negli atti programmatori dell'U.S.S.L.

 

     Art. 7. (Riassunzione di funzioni amministrative regionali).

     1. Le funzioni amministrative delegate e sub delegate alle UU.SS.SS.LL. ai sensi degli artt. 25 e 27 della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 e successive modifiche e integrazioni sono riassunte dalla Regione.

     2. La Regione, con apposito provvedimento da assumersi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fisserà la data di effettivo inizio dell'esercizio di tali funzioni e le relative modalità organizzative, anche attraverso la definizione di idonee strutture atte a garantire lo svolgimento delle funzioni stesse.

     3. Fino alla suddetta data tali funzioni continuano ad essere esercitate dalle UU.SS.SS.LL. secondo i criteri già fissati dalla Regione.

 

     Art. 8. (Ripartizione del fondo per la gestione dei servizi socio assistenziali).

     1. L'art. 35 della L.R. 23 agosto 1982, n. 20, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 9. (Modifiche alla L.R. 23 aprile 1990 n. 37).

     1. La tabella riportata al paragrafo 3.10 dell'Allegato I della L.R. 23 aprile 1990, n. 37, è modificata come segue:

 

__________________________________________________________________

      Presidio       Servizio competenze     Servizi cointeressati

__________________________________________________________________

Sedi distrettuali          SASB, SISP, SSA

Sede servizi centrali      direzione servizi sanitari

                           servizi amministrativi e

                           servizio socio-assistenziale

LSP                        SISP

PPV                        SSPV

Istituti di ricovero,

diagnosi e cura            SASS

Poliambulatori             SASS

Presidi residenziali

sanitari assistenziali:

- residenze per

anziani                    SASS                              SSA

- residenze per

disabili                   SASS                              SSA

- residenze psichiatriche

di cui alla L.R. 23

ottobre 1989, n. 61        SASS                              SSA

- residenze per

tossicodipendenti          SASB                              SSA

- residenze per affetti

da AIDS                    SASS                              SSA

- centri diurni per

disabili                   SASS, SSA

- centri di terapia

psichiatrica               SASS                              SSA

- centri diurni per

tossicodipendenti          SASB                              SSA

Presidi residenziali e

semiresidenziali di assistenza sociale:

- residenze per minori     SSA                              SASB

- residenze per adulti     SSA                              SASB

- residenze per anziani    SSA                              SASB

- centri diurni con possibilità

di limitata risposta residenziale

per particolari esigenze

socio-assistenziali        SSA                              SASB

__________________________________________________________________

 

 

     Art. 10. (Abrogazione L.R. 10 aprile 1980, n. 20).

     1. La L.R. 10 aprile 1980, n. 20 «Prime norme attuative del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, concernenti il trasferimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai Comuni singoli o associati o a Comunità Montane, nonché utilizzo dei beni e del personale da parte degli Enti gestori» è abrogata.

 

     Art. 11. (Norme relative ad autorizzazioni destinate alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.)).

     1. Gli organi amministrativi delle II.PP.A.B. non possono, senza espressa autorizzazione della Giunta Regionale:

     a) procedere ad alienazioni o trasformazioni di destinazioni di beni immobili o di titoli, alla costituzione di diritti reali sugli stessi, alla stipulazione di contratti di locazione o di affitto di importo superiore a quello minimo previsto dalla legislazione vigente;

     b) istituire la pianta organica del personale dipendente;

     c) ampliare l'organico con l'istituzione di nuovi posti;

     d) modificare la pianta organica con la soppressione o la trasformazione dei posti previsti dai vigenti organici.

     2. Le autorizzazioni di cui al comma uno sono rilasciate dalla Giunta Regionale sentiti i pareri dei Comuni interessati e delle UU.SS.SS.LL. competenti.

     3. Le autorizzazioni regionali di cui alla lett. a) del comma uno dei presente articolo, relative a beni immobiliari, vengono rilasciate sulla base di un valore dei beni stessi ricavato da una perizia giurata ed asseverata predisposta da tecnici, a ciò incaricati dall'Ente interessato, regolarmente iscritti presso i relativi Ordini professionali; la stessa procedura è adottata per le autorizzazioni regionali da rilasciarsi ai sensi degli artt. 29 e 31 della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni.

     4. I beni mobili ed immobili e/o le relative rendite derivanti alle II.PP.A.B. dalle operazioni di cui al comma 1., lett. a), del presente articolo, sono esclusivamente destinati alle finalità socio assistenziali previste dagli Statuti dei singoli Enti interessati.

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 1991, n. 67 (B.U. n. 52 del 28 dicembre 1991, suppl. spec.).