Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 17/07/1986 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. (Istituzione del Servizio ispettivo sanitario e finanziario). |
Art. 2. (Funzioni del Servizio ispettivo). |
Art. 3. (Composizione del Servizio ispettivo). |
Art. 4. (Ambito di operatività del Servizio ispettivo). |
Art. 5. (Periodicità delle verifiche). |
Art. 6. (Oggetto delle verifiche). |
Art. 7. (Compiti dell'Unità Socio Sanitaria Locale in occasione delle verifiche). |
Art. 8. (Verbali e relazioni). |
Art. 9. (Utilizzo di personale regionale estraneo al Servizio ispettivo). |
Art. 10. (Utilizzo del personale delle UU.SS.SS.LL.) |
Art. 10 bis. (Utilizzo di collaboratori esterni e attività di supporto alla U.S.S.L.) |
Art. 11. (Norma transitoria). |
§ 3.1.38 - Legge regionale 17 luglio 1986, n. 28 - Istituzione del Servizio
ispettivo sanitario e finanziario sulla gestione delle UU.SS.SS.LL.
(B.U. 23 luglio 1986, n. 29).
Art. 1. (Istituzione del Servizio ispettivo sanitario e finanziario).
Per le finalità di cui all'art. 13, 1° comma della
Il Servizio viene istituito, ad integrazione dell'allegato 3 della
Art. 2. (Funzioni del Servizio ispettivo).
Fermi restando gli obblighi di controllo e verifica che ineriscono agli Assessorati regionali competenti in base alle disposizioni vigenti, il Servizio ispettivo provvede a verificare:
1) che l'attività della Unità Socio Sanitaria Locale proceda in conformità delle norme di legge e regolamenti vigenti, in coerenza alle indicazioni del Piano socio-sanitario regionale;
2) che le attività dei presidi e dei servizi delle Unità Socio Sanitarie Locali siano espletate secondo il concetto della efficenza ed efficacia;
3) che il riordino dei servizi e la riconversione delle risorse nelle Unità Socio Sanitarie Locali avvenga nel rispetto della legge regionale di Piano socio sanitario;
4) che l'attività economico-finanziaria sia rigorosamente rispondente alla normativa vigente e la tenuta delle scritture contabili avvenga in maniera regolare ed uniforme e che si provveda puntualmente alla resa dei conti da parte di chi ne ha l'obbligo;
5) che la gestione dei consegnatari sia di fondi sia di beni della Unità Socio Sanitaria Locale avvengano in conformità delle norme che regolano l'affidamento dei fondi e dei beni (secondo comma, art. 5, deliberazione C.R. 28 luglio 1983, n. 440-6422);
6) che sia data uniforme applicazione alle norme che regolano il trattamento economico e giuridico del personale.
Art. 3. (Composizione del Servizio ispettivo).
L'organico del Servizio ispettivo viene stabilito con deliberazione della Giunta Regionale.
In ogni caso il personale addetto alle attività ispettive deve rivestire una qualifica direttiva o dirigenziale. All'interno del Servizio deve essere garantita la competenza socio assistenziale.
Art. 4. (Ambito di operatività del Servizio ispettivo).
Il Servizio ispettivo svolge i compiti previsti dal precedente art. 2 in forma autonoma, senza sovrapposizione, subordinazione o interazione con organi di controllo previsti dalla normativa vigente per le Unità Socio Sanitarie Locali.
Il Servizio svolge la sua attività in maniera coordinata con i servizi regionali competenti per le specifiche materie.
Art. 5. (Periodicità delle verifiche).
Le verifiche della gestione delle Unità Socio Sanitarie Locali, affidate al Servizio ispettivo di cui all'art. 1 del presente provvedimento, sono disposte ed effettuate periodicamente secondo un programma di attività di verifica nei vari settori, salvo casi di urgenza o per specifiche esigenze.
Art. 6. (Oggetto delle verifiche).
Le verifiche affidate ed effettuate dal Servizio ispettivo possono riguardare l'intera attività dell'Unità Socio Sanitaria Locale per un determinato periodo di tempo, ovvero, quando ciò sia ritenuto necessario, atti singoli.
Art. 7. (Compiti dell'Unità Socio Sanitaria Locale in occasione delle verifiche).
L'Unità Socio Sanitaria Locale, tramite i propri servizi e gli uffici esterni peraltro collegati alla propria attività gestionale, in occasione delle verifiche di cui ai precedenti articoli collabora con il Servizio ispettivo, su richiesta del Servizio stesso esibisce atti e documenti necessari all'espletamento della verifica e fornisce ogni notizia ed informazione utile.
Art. 8. (Verbali e relazioni).
L'ispezione va conclusa con due documenti: il verbale dell'ispezione compiuta e la relazione all'Assessore competente. Il verbale dell'ispezione evidenzia il lavoro svolto e le circostanze emerse in sede di verifica e le eventuali istruzioni provvisoriamente impartite dall'ispettore.
Tale verbale deve essere firmato dall'Ispettore e può essere controfirmato dal presidente del Comitato di Gestione e dai Coordinatori della Unità Socio Sanitaria Locale interessata, i quali hanno la facoltà di chiedere l'inserimento in calce al verbale di osservazioni, annotazioni o integrazioni.
I funzionari del Servizio ispettivo sono tenuti a redigere, al termine di ciascuna verifica, una relazione scritta sulle operazioni compiute nel corso della verifica medesima.
Nella relazione dovranno essere particolarmente evidenziati le eventuali carenze riscontrate nella gestione, nonché i fatti che possono dar luogo a rilievi sia sotto il profilo della legittimità, sia dal punto di vista del merito.
Ove non si tratti di verifiche su di un solo atto, la relazione dovrà anche contenere una valutazione complessiva sull'attività, per gli scopi di cui all'art. 95 della
Le relazioni dovranno essere tempestivamente inoltrate all'Assessore competente e, comunque, non oltre 30 giorni dal termine delle operazioni di verifica.
Qualora le verifiche siano effettuate da due o più funzionari congiuntamente, la relazione di cui ai precedenti commi sarà sottoscritta da tutti i funzionari che vi hanno partecipato.
Qualora, nel corso della verifica, i funzionari accertino fatti ritenuti di particolare gravità, ovvero riscontrino il maturare di un disavanzo della gestione di competenza dell'Unità Socio Sanitaria Locale, dovranno darne immediata comunicazione scritta all'Assessore competente.
La comunicazione, peraltro, non esonera dall'obbligo della relazione prevista dal presente articolo.
Art. 9. (Utilizzo di personale regionale estraneo al Servizio ispettivo).
Il personale di Servizio ispettivo di cui all'art. 1 può essere affiancato nel corso delle singole ispezioni dai responsabili dei servizi degli Assessorati alla Sanità ed all'Assistenza, secondo le indicazioni dell'Assessore competente.
In relazione allo stretto intreccio tra le funzioni sanitarie e socio assistenziali, entrambe in capo alle Unità Socio Sanitarie Locali della Regione Piemonte, il Servizio ispettivo deve essere in ogni caso integrato, quando l'oggetto dell'attività ispettiva afferisce ai progetti obiettivo ed alle azioni integrate, da un responsabile dell'Assessorato all'Assistenza indicato dall'Assessore competente.
Quando le esigenze ispettive lo richiedono, sulla base delle competenze specifiche delle strutture regionali, possono essere utilizzati altresì responsabili di servizio della Regione Piemonte, su indicazione dell'Assessore competente, sentito l'Assessore da cui dipende il servizio.
Art. 10. (Utilizzo del personale delle UU.SS.SS.LL.) [1].
Nell'espletamento dei compiti ispettivi propri, il personale regionale può essere altresì affiancato da personale delle UU.SS.SS.LL., a condizione che rivesta la qualifica apicale nel settore amministrativo o sanitario o socio-assistenziale e che le verifiche non riguardino l'Unità Socio Sanitaria Locale di appartenenza.
In tal caso, le ore impiegate dal dipendente delle UU.SS.SS.LL. vengono considerate a tutti gli effetti rese in costanza di servizio e vengono rimborsate alla Unità Socio Sanitaria Locale dalla Regione, cui spetta anche il rimborso relativo alle missioni effettuate.
Se l'attività di cui al primo comma viene svolta oltre l'orario di lavoro contrattuale, al dipendente, oltre al rimborso relativo alle missioni effettuate, spetta il trattamento economico previsto per le prestazioni di consulenza dalla normativa dei rispettivi comparti contrattuali.
A tal fine, la Giunta Regionale stipula con le Unità Socio Sanitarie Locali apposite convenzioni di durata triennale per l'eventuale utilizzo di tutto il personale apicale in servizio nelle Unità Socio Sanitarie Locali medesime.
L'individuazione del personale di cui al precedente comma per la singola ispezione viene disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta avanzata dall'Assessore regionale alla Sanità, dopo aver sentito il Presidente della Unità Socio Sanitaria Locale interessata e il dipendente da incaricarsi.
Art. 10 bis. (Utilizzo di collaboratori esterni e attività di supporto alla U.S.S.L.) [2].
Fermo restando quanto previsto dai precedenti artt. 9 e 10, il personale regionale può essere altresì affiancato da collaboratori esterni individuati dalla Giunta Regionale fra persone esperte nelle materie sanitarie e socio-assistenziali.
Le collaborazioni di cui al comma precedente sono disciplinate ai sensi della
La deliberazione di individuazione dei collaboratori deve anche contenere il numero massimo di ispezioni espletabili per anno.
In relazione ai risultati dell'ispezione la Giunta Regionale può disporre che il Servizio Ispettivo, eventualmente affiancato dal personale di cui al comma 1 del presente articolo ed agli artt. 9 e 10, presti attività di supporto alla U.S.S.L. interessata al fine di raggiungere gli obiettivi previsti all'art. 2.
Tale attività disposta per un periodo determinato e per specifici obiettivi, viene stabilita sentita la U.S.S.L. interessata e non può in ogni caso sostituire la struttura tecnico-organizzativa della U.S.S.L.
L'attività di supporto non comporta oneri a carico della U.S.S.L.
Art. 11. (Norma transitoria).
L'unità organizzativa regionale, istituita con deliberazione del Consiglio Regionale 28 luglio 1983, n. 440-6422 e individuata con deliberazione della Giunta Regionale 12 gennaio 1984, n. 17-31247, rimarrà in funzione fino all'attuazione del Servizio ispettivo di cui all'art. 1 della presente legge.
[1] Così modificato dalla
[2] Articolo aggiunto dalla L.R. 31.8.1989, n. 58.