§ 3.1.24 - Legge regionale 28 marzo 1983 n. 9.
Norme concernenti il regime patrimoniale dei beni destinati alle Unità Socio-Sanitarie Locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:28/03/1983
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Classificazione dei beni).
Art. 2.  (Titolarità patrimoniale).
Art. 3.  (Utilizzo dei beni).
Art. 4.  (Acquisizione dei beni).
Art. 5.  (Acquisizione dei beni già di pertinenza degli Enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria).
Art. 6.  (Acquisizione dei beni in base a contratto a titolo oneroso).
Art. 7.  (Acquisizione dei beni in base a eredità, legato e donazione).
Art. 8.  (Gestione dei beni).
Art. 9.  (Svincolo d'uso).
Art. 10.  (Acquisizione dei beni).
Art. 11.  (Acquisizione dei beni già di pertinenza dagli Enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria).
Art. 12.  (Acquisizione dei beni in base ad eredità, legato e donazione).
Art. 13.  (Gestione dei beni).
Art. 14.  (Utilizzo del bene per servizi sanitari).
Art. 15.  (Trasformazione o alienazione dei beni).
Art. 16.  (Acquisizione ed alienazione dei beni destinati alla erogazione di servizi sanitari).
Art. 17.  (Acquisizione ed alienazione dei beni non destinati alla erogazione dei servizi).
Art. 18.  (Tutela dei beni culturali).
Art. 19.  (Comunicazioni alla Regione).
Art. 20.  (Provvedimenti indifferibili).
Art. 21.  (Collaborazione tra i Comuni e le Unità Socio-Sanitarie Locali).
Art. 22.  (Modifiche di norme di legge regionale).


§ 3.1.24 - Legge regionale 28 marzo 1983 n. 9.

Norme concernenti il regime patrimoniale dei beni destinati alle Unità Socio-Sanitarie Locali.

(B.U. 6 aprile 1983 n. 14).

 

(Abrogata dall'art. 47 della L.R. 18 gennaio 1995, n. 8, a decorrere dalla

data di cui allo stesso art. 47 L.R. 8/95).

 

Titolo I

NORME GENERALI

 

Art. 1. (Classificazione dei beni).

     I beni patrimoniali attribuiti alle Unità Socio-Sanitarie Locali si classificano in:

     a) beni destinati alla erogazione dei servizi sanitari, già in pertinenza degli Enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria oppure di nuova acquisizione;

     b) altri beni, non destinati all'erogazione dei servizi sanitari, già di pertinenza degli Enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria, o derivanti da trasformazione oppure di nuova acquisizione.

 

     Art. 2. (Titolarità patrimoniale).

     La titolarità patrimoniale dei beni di cui all'art. 1, ad esclusione dei nuovi beni acquisiti in base ad eredità, legato o donazione, compete al Comune in cui sono collocati.

     Per i beni mobili registrati si fa riferimento al Comune ove è collocato il presidio od ufficio che li ha in dotazione.

 

     Art. 3. (Utilizzo dei beni).

     I beni destinati ai servizi sanitari sono concessi in uso dai Comuni all'Unità Socio-Sanitaria Locale nel cui ambito territoriale sono compresi i Comuni stessi, con apposito provvedimento. La concessione in uso si intende a tempo indeterminato col vincolo della destinazione del bene ai sensi del successivo art. 4 e fino all'intervento svincolo d'uso, ai sensi del successivo art. 9.

     L'Unità Socio-Sanitaria Locale ha la disponibilità dei beni di cui al comma precedente, nei termini previsti dal titolo secondo della presente legge.

     I beni non destinati ai servizi sanitari sono gestiti dai Comuni titolari fino alla concessione in uso all'Unità Socio-Sanitaria Locale per essere destinati ai servizi sanitari, o fino all'alienazione o trasformazione di essi, per l'utilizzo dei capitali ricavati in opere di realizzazione e di ammodernamento di strutture destinate ai servizi sanitari, nei termini previsti dal titolo terzo della presente legge.

 

 

Titolo II

BENI IMMOBILI DESTINATI ALLA EROGAZIONE DEI SERVIZI SANITARI

 

     Art. 4. (Acquisizione dei beni).

     I beni immobili e mobili registrati, destinati alla erogazione dei servizi sanitari, sono acquisiti dai Comuni, nel rispetto delle norme di cui alla legge 21 giugno 1896, n. 218 e successive modificazioni:

     a) per trasferimento dagli Enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria;

     b) in base a contratto a titolo oneroso;

     c) in base a eredità, legato e donazione.

 

     Art. 5. (Acquisizione dei beni già di pertinenza degli Enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria).

     I Comuni acquisiscono la titolarità patrimoniale dei beni già di pertinenza degli Enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria, con le seguenti modalità:

     a) i beni sono acquisiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con gli oneri e i pesi inerenti, con le pertinenze, le dotazioni e le scorte vive e morte al servizio degli stessi;

     b) i beni sono acquisiti dalla data prevista dal decreto di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dal provvedimento di cui all'art. 20 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3;

     c) gli atti di cui al punto b), unitamente alle deliberazioni di acquisizione dei beni adottate dai Comuni, sono trascritti e costituiscono titolo per la voltura catastale dei beni stessi a favore del Comune.

 

     Art. 6. (Acquisizione dei beni in base a contratto a titolo oneroso).

     L'acquisizione dei beni immobili in base a contratti a titolo oneroso deve essere prevista dal programma zonale di attività e di spesa di cui all'art. 18 della legge regionale 10 marzo 1982, n. 7.

     L'Assemblea generale dell'Unità Socio-Sanitaria Locale, con propria deliberazione, propone al Comune competente territorialmente l'acquisizione dei beni immobili e ne determina le condizioni contrattuali, prevedendone altresì la copertura finanziaria.

     All'intervenuta esecutività della deliberazione di cui al secondo comma, il Comune competente territorialmente delibera formalmente l'acquisto del bene nei termini definiti dall'Assemblea generale dell'Unità Socio-Sanitaria Locale.

     L'acquisizione dei beni mobili registrati in base a contratti a titolo oneroso è disposta dal Comitato di gestione dell'Unità Socio-Sanitaria Locale.

 

     Art. 7. (Acquisizione dei beni in base a eredità, legato e donazione).

     L'accettazione di eredità, legati e donazioni, concernenti beni destinati alla erogazione dei servizi sanitari da parte dei Comuni destinatari avviene previa acquisizione del parere dell'Assemblea generale dell'Unità Socio-Sanitaria Locale nel cui ambito territoriale è compreso il Comune, in merito alla compatibilità con le prescrizioni del programma zonale di attività e di spesa di cui all'art. 18 della legge regionale 10.3.1982, n. 7.

 

     Art. 8. (Gestione dei beni).

     La gestione dei beni di cui al presente titolo è affidata all'Unità Socio-Sanitaria Locale che li ha in uso.

     L'Unità Socio-Sanitaria Locale amministra i beni con facoltà di adottare tutti gli atti e di svolgere tutte le attività idonee a conservare e valorizzare i beni, ivi comprese le opere di manutenzione straordinaria, ampliamento, ristrutturazione, rifacimento parziale o integrale.

     L'Unità Socio-Sanitaria Locale può, altresì, destinare i beni ad un uso sanitario diverso da quello previsto all'atto dell'acquisizione, purché la nuova utilizzazione risponda ad esigenze di adeguamento e razionalizzazione dei servizi sanitari, in conformità alle prescrizioni del Piano socio-sanitario regionale.

     Le operazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione e le modificazioni d'uso sono comprese negli interventi individuati dal programma zonale di attività e spesa di cui all'art. 18 della legge regionale 10 marzo 1982, n. 7.

 

     Art. 9. (Svincolo d'uso).

     I beni di cui al presente titolo, qualora non risultino più necessari ai servizi sanitari, vengono sottratti alla destinazione originaria con provvedimento del Comitato di gestione dell'Unità Socio-Sanitaria Locale.

     Lo svincolo d'uso deve essere conforme alle indicazioni del Piano socio-sanitario regionale e previsto dal programma zonale di attività e di spesa di cui all'art. 18 della legge regionale 10 marzo 1982, n. 7.

     Dalla data di esecutività della deliberazione di cui al 1° comma, la gestione dei beni è assunta dal Comune che ne ha la titolarità patrimoniale, ai sensi dell'art. 3, 3° comma, e delle norme di cui al titolo III della presente legge.

 

 

Titolo III

     BENI IMMOBILI NON DESTINATI ALLA EROGAZIONE DEI SERVIZI SANITARI

 

     Art. 10. (Acquisizione dei beni).

     I beni immobili ed i beni mobili registrati non destinati alla erogazione dei servizi sanitari sono acquisiti dai Comuni nel rispetto delle norme di cui alla legge 21 giugno 1896, n. 218 e successive modificazioni:

     a) per trasferimento dagli Enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria;

     b) in base ad eredità, legato e donazione.

 

     Art. 11. (Acquisizione dei beni già di pertinenza dagli Enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria).

     I Comuni acquisiscono la titolarità patrimoniale dei beni già di pertinenza degli Enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria, con le seguenti modalità:

     a) i beni sono acquisiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con gli oneri e i pesi inerenti, con le pertinenze, le dotazioni e le scorte vive e morte al servizio degli stessi;

     b) i beni sono acquisiti alla data prevista dal decreto di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dal provvedimento di cui all'art. 20 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3;

     c) gli atti di cui al punto b), unitamente alle deliberazioni di acquisizione dei beni adottate dai Comuni, sono trascritti e costituiscono titolo per la voltura catastale dei beni stessi a favore del Comune.

 

     Art. 12. (Acquisizione dei beni in base ad eredità, legato e donazione).

     L'accettazione di eredità, legati a donazioni di beni non immediatamente destinabili ai servizi sanitari, ma con vincolo di destinazione a detti servizi anche per effetto di trasformazione o alienazione del bene, compete al Comune destinatario dell'eredità, legato o donazione.

     L'adozione dei relativi provvedimenti, ove sussista un vincolo per la realizzazione di opere definite, dovrà avvenire acquisendo, in via preventiva, il parere dell'Assemblea generale dell'Unità Socio-Sanitaria Locale destinataria delle opere.

 

     Art. 13. (Gestione dei beni).

     La gestione dei beni di cui al presente titolo è affidata al Comune nel cui territorio i beni stessi sono collocati, in attesa di reimpegno, trasformazione o alienazione, per il reinvestimento dei capitali ricavati in opere di miglioramento e di realizzazione di strutture adibite o da adibirsi a servizi sanitari.

     Il Comune amministra i beni adottando tutti gli atti e svolgendo tutte le attività idonee a conservare e valorizzare i beni stessi. Nell'amministrazione dei beni il Comune, ove possibile, tiene conto degli indirizzi eventualmente previsti nel piano regionale di sviluppo e nei piani di intervento settoriali disposti dall'Amministrazione Regionale.

     Nella gestione dei complessi di beni costituenti azienda e già gestiti dai precedenti titolari in forma di impresa, secondo le norme del codice civile, quando le dimensioni dell'azienda siano tali da non consentirne la gestione da parte del Comune, quest'ultimo può in ordine all'azienda medesima concludere tutti i negozi giuridici ritenuti idonei ad evitare pregiudizi ai propri interessi o all'integrità dell'azienda, compreso quello di conferire l'azienda a una società di capitali promossa a tal fine.

 

     Art. 14. (Utilizzo del bene per servizi sanitari).

     I beni immobili di cui al presente titolo possono essere adibiti, anche mediante adattamenti o trasformazioni ai servizi sanitari con provvedimento dell'Assemblea generale dell'Unità Socio-Sanitaria Locale nel cui ambito territoriale è collocato il Comune che ha in carico il bene.

     La destinazione dei beni ai servizi sanitari deve essere conforme alle indicazioni del Piano socio-sanitario regionale e prevista dal programma zonale di attività e di spesa di cui all'art. 18 della legge regionale 10 marzo 1982, n. 7.

     Dalla data di esecutività della deliberazione di cui al 1° comma, la gestione dei beni è assegnata all'Unità Socio-Sanitaria Locale.

 

     Art. 15. (Trasformazione o alienazione dei beni).

     Il Comune che ha la titolarità patrimoniale dei beni di cui al presente titolo può procedere, ai fini della conservazione o valorizzazione dei beni amministrati, alla trasformazione dei medesimi, acquisito in via preventiva il parere dell'Assemblea generale dell'Unità Socio-Sanitaria nel cui ambito territoriale il Comune medesimo è compreso.

     Analogo procedimento viene adottato qualora si renda necessario alienare i beni in gestione per provvedere, con il ricavato, alla conservazione o valorizzazione del patrimonio amministrato con vincolo di destinazione ai servizi sanitari.

     Il Comune può altresì procedere al trasferimento del vincolo di destinazione da beni di cui al presente titolo ad altri beni del proprio patrimonio non attribuiti alla Unità Socio-Sanitaria Locale, nonché la valutazione dell'ufficio tecnico erariale competente.

     In caso di maggior valore del bene attribuito alla Unità Socio- Sanitaria Locale, il Comune dovrà reintegrare la differenza destinandola ai servizi sanitari.

     L'alienazione dei beni per l'utilizzo dei capitali ricavati in opere di realizzazione e di ammodernamento di strutture destinate ai servizi sanitari viene prevista dal Consiglio Regionale nel programma di finanziamento delle spese in conto capitale di cui all'art. 18, 1° comma, della legge regionale 3 settembre 1981, n. 42, tenendo conto delle indicazioni del Piano socio-sanitario regionale e dei programmi zonali di attività e di spesa di cui all'art. 18 della L.R. 10.3.82, n. 7.

     Il Comune titolare del bene provvede all'alienazione secondo il programma previsto dal comma precedente.

     Nel caso in cui si rendesse necessaria l'alienazione dei beni, fermi restando gli eventuali diritti di prelazione esistenti in base alla legislazione vigente, il Comune ove il bene è ubicato può acquisirne la piena disponibilità. In tal caso non si procede all'alienazione ed il Comune mette a disposizione dell'Unità Socio-Sanitaria Locale competente il valore riconosciuto dall'ufficio tecnico erariale.

 

 

Titolo IV

BENI MOBILI

 

     Art. 16. (Acquisizione ed alienazione dei beni destinati alla erogazione di servizi sanitari).

     I beni mobili destinati alla erogazione dei servizi sanitari sono acquisiti:

     a) per trasferimento dagli Enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria;

     b) in base a contratto a titolo oneroso;

     c) in base a eredità, legato e donazione;

     d) in base a liberalità.

     I Comuni acquisiscono la titolarità patrimoniale dei beni di cui al comma precedente, lettera a), alla data prevista dal decreto di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dal decreto di cui all'art. 20 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, e provvedono in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni concernenti beni destinati ai servizi sanitari, previo parere del Comitato di gestione dell'Unità Socio-Sanitaria Locale.

     Il Comitato di gestione dell'Unità Socio-Sanitaria Locale provvede:

     a) per l'acquisizione dei beni in base a contratto a titolo oneroso;

     b) per l'acquisizione dei beni derivanti da liberalità, ivi comprese le erogazioni in denaro destinate ai servizi sanitari;

     c) per l'alienazione dei beni.

     Ai fini dell'aggiornamento dell'inventario del Comune, l'Unità Socio- Sanitaria Locale provvede a trasmettere, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco dei beni acquisiti o alienati nell'anno precedente, con l'indicazione degli elementi necessari, in merito alla compatibilità con le prescrizioni del programma zonale di attività e di spesa di cui all'art. 18 della legge regionale 10.3.1982, n. 7.

 

     Art. 17. (Acquisizione ed alienazione dei beni non destinati alla erogazione dei servizi).

     I beni mobili non destinati alla erogazione dei servizi sanitari, ma con vincolo di destinazione sono acquisiti:

     a) per trasferimento dagli Enti di cui sono cessati i compiti in maniera sanitaria;

     b) in base a eredità, legato e donazione;

     c) in base a liberalità.

     I Comuni acquisiscono la titolarità patrimoniale dei beni di cui al comma precedente, lettera a), alla data prevista dal decreto di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dal provvedimento di cui all'art. 20 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, e provvedono in ordine alle acquisizioni di cui al comma precedente, lettera b) e c).

     Per la trasformazione ed alienazione dei beni mobili di cui al presente articolo si applicano le procedure di cui all'art. 15 della presente legge.

 

 

Titolo V

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 18. (Tutela dei beni culturali).

     I Comuni e le Unità Socio-Sanitarie Locali sono tenuti alla tutela, valorizzazione e recupero dei beni culturali, artistici e naturali connessi ai beni trasferiti o assegnati in gestione in base alla legislazione nazionale e regionale.

 

     Art. 19. (Comunicazioni alla Regione).

     Le Unità Socio-Sanitarie Locali ed i Comuni sono tenuti a comunicare alla Regione ogni modificazione intervenuta nello stato dei beni immobili attribuiti alle Unità Socio-Sanitarie Locali.

 

     Art. 20. (Provvedimenti indifferibili).

     In assenza di indicazioni nel programma zonale di attività e di spesa di cui all'art. 18 della legge regionale 10 marzo 1982, n. 7, i provvedimenti indifferibili in ordine a movimenti patrimoniali dei beni immobili oggetto della presente legge sono adottati dall'Assemblea generale dell'Unità Socio-Sanitaria Locale, e sottoposti all'approvazione della Giunta Regionale.

 

     Art. 21. (Collaborazione tra i Comuni e le Unità Socio-Sanitarie Locali).

     Le Unità Socio-Sanitarie Locali, nella gestione dei beni immobili destinati alla erogazione dei servizi sanitari, possono avvalersi della collaborazione degli uffici tecnici dei Comuni compresi nel loro ambito territoriale.

 

     Art. 22. (Modifiche di norme di legge regionale).

     Alla legge regionale 13 gennaio 1981, n. 2, sono apportate le seguenti varianti:

     1) il II comma dell'art. 77 viene sostituito con il seguente:

     «Il regime patrimoniale dei beni destinati alle Unità Socio-Sanitarie Locali è disciplinato da apposita legge regionale»;

     2) il II e III comma dell'art. 73 e gli artt. 83 e 84 vengono soppressi.

     Il III comma dell'art. 17 della legge regionale 3 settembre 1981, n. 42, è sostituito dal seguente:

     «L'utilizzo dei capitali ricavati dall'alienazione o trasformazione del patrimonio non destinato ai servizi già di pertinenza degli Enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria avviene, in via prioritaria, tenendo conto dell'Ente di provenienza e della volontà di testatori. Ove ciò sia incompatibile con le prescrizioni del Piano socio-sanitario regionale, l'utilizzo avviene in base al programma di cui al quinto comma del precedente art. 15, tenuto conto, ove possibile, della collocazione territoriale del bene».