§ 3.1.4 – L.R. 23 dicembre 1977, n. 62.
Norme urgenti di attuazione della prevenzione e dell'intervento verso le tossicodipendenze e l'alcoolismo.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:23/12/1977
Numero:62


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Delega dell'esercizio delle funzioni).
Art. 3.  (Servizi territoriali).
Art. 4.  (Rapporti con associazioni, enti e istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro).
Art. 5.  (Controllo e vigilanza).
Art. 6.  (Attività volontarie e tirocinio).
Art. 7.  (Prestazioni).
Art. 8.  (Scopi e criteri di organizzazione dei servizi e partecipazione).
Art. 9.  (Diritti dell'assistito).
Art. 10.  (Attività amministrative, raccolta dati, segnalazioni).
Art. 11.  (Attività specialistiche).
Art. 12.  (Prevenzione nella scuola).
Art. 13.  (Comitato regionale per la prevenzione delle tossico- dipendenze e dell'alcoolismo).
Art. 14.  (Programmazione degli interventi).
Art. 15.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 16.  (Norme transitorie).
Art. 17.  (Disposizioni finali).


§ 3.1.4 – L.R. 23 dicembre 1977, n. 62. [1]

Norme urgenti di attuazione della prevenzione e dell'intervento verso le tossicodipendenze e l'alcoolismo.

(B.U. 3 gennaio 1978, n. 1).

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     La Regione, in attuazione della legge 22 dicembre 1975, n. 685, disciplina sul proprio territorio, le funzioni di educazione sanitaria e sociale, di prevenzione ed intervento contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché contro l'alcoolismo, le altre intossicazioni voluttuarie e le forme di emarginazione che richiedano analoghe modalità di prevenzione e di intervento, al fine di assicurare la diagnosi, la riabilitazione ed il reinserimento sociale delle persone interessate.

 

     Art. 2. (Delega dell'esercizio delle funzioni).

     L'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1 è delegato ai Comuni che vi provvedono ai sensi e nelle forme previste dalle leggi regionali 9 luglio 1976, n. 41 e 8 agosto 1977, n. 39.

 

     Art. 3. (Servizi territoriali).

     Gli organismi di gestione dei servizi socio-sanitari, previsti dalla legge regionale 8 agosto 1977, n. 39 attuano i servizi di cui alla presente legge avvalendosi dei normali presidi ospedalieri, sociali e sanitari di loro competenza o di quelli dei quali sia loro delegata la gestione o dei servizi convenzionati, organizzati e coordinati a livello territoriale secondo le necessità della zona e gli indirizzi programmatici della Regione.

     A tal fine gli enti di cui al precedente comma possono avvalersi, d'intesa con gli Enti interessati, del personale dei servizi territoriali dell'Amministrazione provinciale competente, dei centri sanitari locali dipendenti da Enti mutualistici o da altri Enti di diritto pubblico e, in relazione a necessità urgenti ed inderogabili di ricovero, degli Ospedali locali, esclusi quelli psichiatrici.

     La Regione opera affinché le Amministrazioni provinciali e gli altri Enti di cui al comma precedente organizzino i propri servizi nell'ambito delle zone di cui alla legge regionale 9 luglio 1976, n. 41.

 

     Art. 4. (Rapporti con associazioni, enti e istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro).

     Gli enti di cui al precedente art. 3 possono stipulare convenzioni con associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private che, senza scopo di lucro, abbiano come loro specifica finalità l'assistenza sociale, la riabilitazione ed il reinserimento sociale, con esclusione di ogni attività curativa, di ogni categoria di persone in stato di necessità, e che siano state autorizzate all'esercizio delle singole attività dal Consiglio regionale, sentito il Comitato regionale di cui al successivo art. 13.

     Le convenzioni devono essere conformi o schema tipo predisposto dal Ministero della Sanità o, in difetto di questo, dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 13 e approvato dal Consiglio regionale.

     Le convenzioni, nel caso in cui non prevedano la gestione diretta del servizio da parte degli Enti competenti, devono garantire le metodologie di funzionamento dei servizi di cui al successivo art. 8, nonché le forme atte ad assicurare la partecipazione degli enti di cui al precedente articolo 3.

     La Giunta regionale può inserire i servizi convenzionati nelle proposte annuali di finanziamento.

 

     Art. 5. (Controllo e vigilanza).

     La Giunta regionale esercita il controllo e la vigilanza sull'esercizio delle attività di cui alla presente legge, in conformità degli indirizzi della programmazione regionale nella materia.

     L'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle attività di associazioni, enti ed istituzioni private autorizzate e non convenzionate è delegato agli enti di cui all'articolo 3 territorialmente competenti.

 

     Art. 6. (Attività volontarie e tirocinio).

     L'autorizzazione alla frequenza nell'ambito dei servizi territoriali di cui al precedente articolo di persone idonee all'assistenza e all'educazione per partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti può essere concessa ai sensi dell'articolo 93 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

     Può essere altresì ammesso personale tirocinante che frequenti corsi per operatori socio-sanitari o corsi di laurea o di specializzazione nella materia di cui alla presente legge.

     Il personale di cui ai commi precedenti non può essere retribuito né ricoprire posti in organico nei servizi.

 

     Art. 7. (Prestazioni).

     I presidi ospedalieri, sociali e sanitari sono tenuti a fornire le prestazioni loro richieste, ai fini ed in conformità della presente legge senza oneri a carico degli assistiti.

     L'onere delle prestazioni farmaceutiche, è a carico dell'ente cui compete l'assistenza farmaceutica o della Regione nel caso di cittadini non abbienti o che richiedano di beneficiare dell'anonimato.

 

     Art. 8. (Scopi e criteri di organizzazione dei servizi e partecipazione).

     Il riordinamento dei servizi di cui agli articoli precedenti ha lo scopo di:

     1) rimuovere le cause di emarginazione sociale, caratterizzando l'attività dei servizi in senso preventivo;

     2) promuovere e unificare i momenti di intervento sanitario, psicologico e socio-assistenziale integrando fra loro le attività dei presidi locali nell'ambito delle singole zone;

     3) fornire il reinserimento sociale e lavorativo in modo adeguato alle singole esigenze stimolando l'autonoma volontà dell'assistito e favorendone il ruolo attivo, all'interno del proprio ambiente di vita.

     Criterio fondamentale per il funzionamento dei servizi è l'adozione del metodo di lavoro di gruppo con regolamentazione delle forme e dei momenti di relazione e di verifica tra gli operatori.

     Il regolamento dei servizi deve prevedere altresì incontri con gruppi omogenei di persone interessate per l'individuazione dei fattori di rischio e forme di partecipazione dei cittadini, degli organismi di base e delle formazioni sociali organizzate nel territorio per quanto concerne la programmazione, gli scopi e i criteri di organizzazione dei servizi e del controllo delle attività.

 

     Art. 9. (Diritti dell'assistito).

     All'assistito deve essere assicurato il diritto di scelta dei luoghi di cura e dei sanitari curanti, pur operando i servizi coordinati con ambiti di competenza territoriale delimitati secondo quanto previsto dal precedente articolo.

     Deve altresì essere garantito il diritto all'anonimato in tutti i rapporti inerenti ai servizi da prestarsi e nelle segnalazioni di cui alla presente legge.

 

     Art. 10. (Attività amministrative, raccolta dati, segnalazioni).

     Le funzioni di:

     1) raccolta dei dati sulle tossico-dipendenze e loro trasmissione al Comitato regionale di cui all'art. 13;

     2) ricezione delle segnalazioni, da parte di singoli sanitari curanti, di persone che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o di persone che, avendo intrapreso la cura volontaria, la interrompano;

     3) ricezione delle segnalazioni degli ufficiali o agenti di polizia;

     4) ricezione e registrazione dei provvedimenti dei giudici a carico dei tossico-dipendenti;

     5) segnalazione al pretore dei tossico-dipendenti che, avendo accettato la cura volontaria, di fatto la rifiutano, fermo restando l'obbligo all'anonimato di cui al secondo comma dell'articolo 9 della presente legge;

     6) ricezione delle richieste di intervento volontario da parte di chi eserciti la patria potestà o la tutela,

     sono svolte ai sensi della legge regionale 8 agosto 1977, n. 39.

 

     Art. 11. (Attività specialistiche).

     Gli interventi relativi:

     1) all'approfondimento degli aspetti specialistici della materia oggetto della presente legge, che per garantire ausilio continuativo a tutti i presidi sanitari locali od a singoli operatori;

     2) alla determinazione delle più idonee terapie di disintossicazione, al fine di promuovere l'omogenea applicazione;

     3) all'approfondimento di ogni opportuna iniziativa volta al recupero sociale degli assistiti interessando in via prioritaria la famiglia e le strutture ed i gruppi sociali del territorio;

     4) alla promozione e all'attuazione di iniziative di formazione ai fini della presente legge per operatori sociali e sanitari attivi nei presidi regionali, nel quadro della programmazione regionale in materia di formazione socio-sanitaria,

     devono essere programmati nell'ambito delle forme di coordinamento dei servizi socio-sanitari di cui all'articolo 3 della presente legge, in conformità della metodologia delle attività di gruppo di cui all'articolo 8.

 

     Art. 12. (Prevenzione nella scuola).

     La Regione e gli Enti delegati, nell'ambito ed ai fini della presente legge, promuovono d'intesa con le autorità scolastiche competenti e con gli organismi collegiali della scuola iniziative volte a:

     a) fornire un contributo specifico di conoscenza inquadrando il problema della prevenzione delle tossico-dipendenze e dell'alcoolismo nell'ambito più ampio dell'educazione socio-sanitaria;

     b) coordinare a tal fine l'opera della scuola con quella dei servizi territoriali;

     c) realizzare il massimo collegamento dei servizi territoriali con gli organi collegiali della scuola;

     d) favorire la presa di coscienza autonoma dei giovani sui problemi dell'emarginazione e della sua prevenzione attraverso forme di partecipazione attiva.

 

     Art. 13. (Comitato regionale per la prevenzione delle tossico- dipendenze e dell'alcoolismo).

     Ai sensi degli articoli 90 e 91 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e con i compiti in essi indicati, è istituito il Comitato regionale per la prevenzione delle tossico-dipendenze e dell'alcoolismo.

     Il Comitato è presieduto dall'Assessore regionale alla Sicurezza sociale e alla Sanità, ed è composto da:

     a) un funzionario del Ministero della Sanità;

     b) un funzionario degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione;

     c) un funzionario o un ufficiale delle forze di polizia addette alla repressione dei reati contemplati nella legge di cui al 1° comma del presente articolo;

     d) una ispettrice di polizia;

     e) i presidi dei tribunali per i minorenni aventi giurisdizione nella Regione;

     f) i presidenti delle sezioni specializzate di cui all'art. 101 della legge di cui al 1° comma del presente articolo, e, in via transitoria, dai presidenti delle sezioni civili indicate dall'art. 107 della stessa legge;

     g) l'Assessore regionale all'Assistenza;

     h) l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione;

     i) un Assessore alla Sanità di Comune capoluogo di provincia;

     l) un Assessore alla Sanità di Amministrazione provinciale;

     m) un rappresentante dell'A.N.C.I.;

     n) un rappresentante dell'U.R.P.P.;

     o) dodici esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato a sette, scelti fra le categorie dei medici psichiatrici, psicologi, farmacologi, educatori ed assistenti sociali, aventi specifica competenza nella materia, in modo da assicurare una rappresentanza omogenea di tutto il territorio regionale e degli operatori che appartengono ai servizi degli Enti locali territoriali.

     Il Comitato, i cui membri sono designati dagli organi competenti, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio regionale.

 

     Art. 14. (Programmazione degli interventi).

     Il piano regionale di intervento di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685 è parte integrante del piano socio-sanitario regionale e viene adottato secondo le norme della legislazione nazionale in materia, nonché delle leggi regionali 8 agosto 1977, n. 39 e 19 agosto 1977, n. 43.

     I programmi di intervento degli enti di cui all'art. 3 della presente legge devono essere presentati nelle forme previste dalla presente legge e devono contenere i dati relativi a:

     a) la consistenza demografica della zona ed il coefficiente di urbanizzazione;

     b) il tasso di incidenza locale delle tossico-dipendenze e dell'alcoolismo;

     c) il programma operativo dei servizi nell'ambito zonale;

     d) lo stato dei servizi esistenti;

     e) l'onere di gestione;

     f) ogni altra notizia utile ai fini dell'attuazione della presente legge.

 

     Art. 15. (Disposizioni finanziarie).

     La Regione assicura i finanziamenti per le attività delegate e affidate in via transitoria, utilizzando il fondo previsto dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché gli stanziamenti in bilancio per l'erogazione di contributo annuale ai centri specialistici per tossico-dipendenze già convenzionati col Ministero della Sanità, che si intendano riassorbiti nelle attuali forme organizzative dell'intervento nonché mediante eventuali stanziamenti integrativi.

     Ai fini di cui al precedente comma, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'aiuto 1977 e per gli anni successivi sarà istituito il capitolo n. 362, con la denominazione «Assegnazione di fondi per gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi contro le tossico- dipendenze e l'alcoolismo», e con la dotazione di Lire 271.364.900; nello stato di previsione della spesa del corrispondente bilancio sarà istituito il capitolo n. 4620, con la denominazione «Assegnazione di fondi per gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi contro le tossicodipendenze e l'alcoolismo», e con lo stanziamento di L. 271.364.900.

     Nei capitoli di cui al precedente comma sarà altresì iscritta la somma che risulterà assegnata alla Regione Piemonte a seguito del riparto dei fondi di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685 per l'anno finanziario 1977.

     Nei bilanci per gli anni finanziari 1978 e successivi i capitoli di cui al 2° comma saranno iscritti con dotazioni e stanziamenti pari rispettivamente alle somme che risulteranno assegnate per i corrispondenti anni.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 16. (Norme transitorie).

     Sino a quando non divengano operanti gli organismi di gestione dei servizi socio-sanitari, previsti dalla legge regionale 5 agosto 1977, n. 39, le funzioni di cui all'articolo 1 della presente legge sono delegate, nell'ambito di ciascuna unità locale dei servizi, al Comune designato dai Comuni che ne fanno parte o, in difetto. al Comune di maggiore dimensione demografica. Per lo stesso periodo, le funzioni di cui all'art. 10 della presente legge sono affidate ai Comuni capoluogo di Provincia per le Unità locali dei servizi, come di seguito indicato:

     a) Torino, dalla U.L.S. n. 1 alla U.L.S. n. 44

     b) Vercelli, dalla U.L.S. n. 45 alla U.L.S. n. 50

     c) Novara, dalla U.L.S. n. 51 alla U.L.S. n. 57

     d) Cuneo, dalla U.L.S. n. 58 alla U.L.S. n. 67

     e) Asti, dalla U.L.S. n. 68 alla U.L.S. n. 69

     f) Alessandria, dalla U.L.S. n. 70 alla U.L.S. n. 76.

     I Comuni predetti esercitano tali funzioni tramite i centri medici e di assistenza sociale.

     I Comuni designati devono predisporre, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, locali appositi per la raccolta e l'aggiornamento periodico dei dati, e destinare stabilmente per tali compiti apposito personale, inserendo organicamente gli uffici nel quadro delle attività delle istituende Unità Locali dei Servizi.

     Per indirizzare l'assistito, in merito a tutte le segnalazioni, al presidio terapeutico competente per territorio, i Comuni predetti operano tramite un coordinamento dei propri servizi sociali e sanitari, in stretto collegamento con gli uffici di cui al comma precedente.

     Gli uffici di cui ai precedenti commi ed i servizi sociali e sanitari ad essi collegati costituiscono l'articolazione dei centri medici e di assistenza sociale.

     Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone un piano di riparto dei fondi 1977 e lo presenta al Consiglio per l'approvazione.

     I Comuni designati devono comunicare le modalità di utilizzo del servizio predisposto, ai Comuni delle zone loro affidate ed alla Giunta regionale che provvederà a darne conoscenza alle autorità giudiziarie interessate ai sensi della legge 22 dicembre 1975 n. 685, agli ordini professionali degli operatori socio-sanitari interessati ed alle autorità sanitarie locali.

     Ai Comuni capoluoghi di provincia spetta comunque il rimborso delle spese di impianto e di gestione degli uffici per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10 della presente legge.

 

     Art. 17. (Disposizioni finali).

     La presente legge è dichiarata urgente ai fini dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.