§ 3.1.3 - Legge regionale 9 luglio 1976, n. 41 - Definizione degli ambiti
territoriali delle Unità Locali dei Servizi.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:09/07/1976
Numero:41


Sommario
Art. 1.      Il territorio della Regione Piemonte è suddiviso nelle zone indicate nell'allegato, che fa parte integrante della presente legge.
Art. 2.      Le zone di cui all'art. 1 rappresentano la dimensione territoriale sulla quale si articola il complesso integrato di tutti i servizi di base che costituiscono, nel loro insieme, l'Unità Locale [...]
Art. 3.      La Regione provvede con apposite leggi a delegare ai Comuni ed alle Comunità Montane l'esercizio delle competenze regionali in materia di servizi.
Art. 4.      La gestione è unica per tutti i servizi compresi nell'Unità Locale ed è esercitata dai Comuni e dalle Comunità Montane, in forma decentrata o consortile, in base alla dimensione delle singole [...]


§ 3.1.3 - Legge regionale 9 luglio 1976, n. 41 - Definizione degli ambiti

territoriali delle Unità Locali dei Servizi.

(B.U. 20 luglio 1976, n. 30).

 

Art. 1.

     Il territorio della Regione Piemonte è suddiviso nelle zone indicate nell'allegato, che fa parte integrante della presente legge.

 

     Art. 2.

     Le zone di cui all'art. 1 rappresentano la dimensione territoriale sulla quale si articola il complesso integrato di tutti i servizi di base che costituiscono, nel loro insieme, l'Unità Locale dei Servizi.

     Eventuali modifiche alle zone possono essere adottate dal Consiglio regionale, anche in relazione all'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 41, sulla base di motivate richieste dei Comuni.

 

     Art. 3.

     La Regione provvede con apposite leggi a delegare ai Comuni ed alle Comunità Montane l'esercizio delle competenze regionali in materia di servizi.

 

     Art. 4.

     La gestione è unica per tutti i servizi compresi nell'Unità Locale ed è esercitata dai Comuni e dalle Comunità Montane, in forma decentrata o consortile, in base alla dimensione delle singole zone nelle quali i Comuni e le Comunità Montane sono inseriti.

     In attesa delle normative di cui all'art. 3, è consentita la prosecuzione della gestione consortile dei servizi già operanti in Unità Locali diverse, ove non in contrasto con gli indirizzi programmatici della Regione.

 

Allegato (omissis)