§ 2.8.70 – L.R. 17 dicembre 1998, n. 42.
Sottoscrizione di nuove azioni della Rete Telematica Piemontese S.p.A.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 enti strumentali
Data:17/12/1998
Numero:42


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Modalità attuative).
Art. 3.  (Disposizione finanziaria).
Art. 4.  (Entrata in vigore).


§ 2.8.70 – L.R. 17 dicembre 1998, n. 42. [1]

Sottoscrizione di nuove azioni della Rete Telematica Piemontese S.p.A.

(B.U. 23 dicembre 1998, n. 51).

 

     Art. 1. (Finalità).

     1. Al fine di dotare la "Rete Telematica Piemontese S.p.A." dei mezzi finanziari occorrenti per la realizzazione di un'incisiva politica di investimenti e di sviluppo, la Regione partecipa, per un importo massimo di lire 502.320.000, all'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea straordinaria della Società.

     2. La quota di partecipazione azionaria acquisita al patrimonio regionale per effetto di quanto previsto dal comma 1 non comporta, in ogni caso, l'assunzione del controllo della Società nel pieno rispetto della previsione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 9 (Partecipazione azionaria a Società per lo sviluppo dei servizi telematici in Piemonte).

 

     Art. 2. (Modalità attuative).

     1. La Direzione regionale competente per materia è autorizzata a compiere gli atti necessari per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione della R.T.P. S.p.A. del valore nominale di lire 6.440 ciascuna, che risultino non sottoscritte alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Qualora ragioni temporali impediscano la tempestiva sottoscrizione, la Regione manifesta la volontà di acquisire - nei limiti dell'importo stabilito dall'articolo 1, comma 1, le azioni che, emesse a seguito di rinnovata deliberazione assembleare di aumento del capitale, risultassero inoptate.

     3. In tal caso la Direzione individuata dal comma 1, è autorizzata a compiere gli atti occorrenti entro trenta giorni dal primo giorno utile.

     4. Gli stanziamenti di cui all'articolo 3 costituiscono assegnazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale), in favore della Direzione regionale competente.

 

     Art. 3. (Disposizione finanziaria).

     1. All'onere derivante dalla presente legge, quantificabile nella misura massima di lire 502,320.000, si provvede mediante stanziamento di pari importo su un nuovo capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998 denominato "Sottoscrizione di nuove azioni della Rete Telematica Piemontese S.p.A." e mediante identica riduzione delle somme iscritte al capitolo 15960.

     2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 2 si provvederà con analogo stanziamento a carico del bilancio 1999.

 

     Art. 4. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45, comma 6 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.