§ 2.8.37 - Legge regionale 23 gennaio 1989, n. 9. - Partecipazione
azionaria a Società per lo sviluppo dei servizi telematici in Piemonte.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 enti strumentali
Data:23/01/1989
Numero:9


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Piemonte, in relazione agli obiettivi di sviluppo adottati con la programmazione regionale e per l'attuazione della stessa, partecipa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 72 [...]
Art. 2.      1. La Giunta Regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari per l'acquisizione al patrimonio della Regione di azioni della costituenda Società per un valore massimo complessivo nominale [...]
Art. 3.      1. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della costituenda Società, la cui nomina spetta alla Regione Piemonte in virtù dell'art. 2458 e seguenti del Codice Civile, [...]
Art. 4.      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1989, la spesa di L. 2.000.000.000.


§ 2.8.37 - Legge regionale 23 gennaio 1989, n. 9. - Partecipazione

azionaria a Società per lo sviluppo dei servizi telematici in Piemonte.

(B.U. 1 febbraio 1989, n. 5).

 

Art. 1.

     1. La Regione Piemonte, in relazione agli obiettivi di sviluppo adottati con la programmazione regionale e per l'attuazione della stessa, partecipa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 72 dello Statuto e nel rispetto delle norme del Codice Civile, alla costituzione di apposita Società per azioni, denominata «Rete Telematica Piemontese», avente come scopo principale l'offerta e la gestione di servizi telematici a valore aggiunto resi nell'ambito del territorio piemontese.

     2. La partecipazione azionaria della Regione resta comunque di minoranza.

 

     Art. 2.

     1. La Giunta Regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari per l'acquisizione al patrimonio della Regione di azioni della costituenda Società per un valore massimo complessivo nominale di 2 miliardi di lire.

 

     Art. 3.

     1. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della costituenda Società, la cui nomina spetta alla Regione Piemonte in virtù dell'art. 2458 e seguenti del Codice Civile, sono nominati dal Consiglio Regionale secondo le modalità di cui alla L.R. 18 febbraio 1985, n. 10.

     2. In relazione alle funzioni di indirizzo che competono alla Regione, ai sensi dell'art. 72 dello Statuto regionale, i membri del Consiglio di Amministrazione, come sopra nominati, sono tenuti, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi contenuti negli atti di programmazione regionale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 18 febbraio 1985, n. 10.

 

     Art. 4.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1989, la spesa di L. 2.000.000.000.

     2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1989.

     3. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1989 sarà, conseguentemente, istituito apposito capitolo con la denominazione: «Oneri relativi alla sottoscrizione di azioni della Società `Rete Telematica Piemontese' per la gestione e lo sviluppo dei servizi telematici in ambito regionale» e recante uno stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 2.000.000.000.

     4. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione della presente legge.