§ 2.8.23 – L.R. 25 marzo 1985, n. 26.
Attuazione art. 5 della L.R. 18 marzo 1982, n. 8 e provvedimenti integrativi.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 enti strumentali
Data:25/03/1985
Numero:26


Sommario
Art. 1.      In attuazione dell'art. 5 della L.R. 18 marzo 1982, n. 8, la Regione provvede ad acquisire mediante espropriazione o con atto di acquisto diretto - attraverso l'approvazione di progetti per [...]
Art. 2.      Per la realizzazione della struttura prevista dall'art. 1 della presente legge, non si applica l'art. 14 della legge regionale 6 marzo 1980, n. 11
Art. 3.      La Giunta Regionale è autorizzata a concedere, se dal caso, anticipazioni fino all'ammontare massimo di L. 600 milioni ed alla durata massima di 2 anni, a favore della S.I.T.O. S.p.A. per la [...]
Art. 4.      Ai fini della attuazione dell'art. 1, primo comma, della presente legge è autorizzata per l'anno 1985 la spesa di lire 2.500 milioni
Art. 5.      Ai fini dell'attuazione dell'art. 3 della presente legge, è autorizzata per l'anno 1985 l'anticipazione massima di lire 600 milioni


§ 2.8.23 – L.R. 25 marzo 1985, n. 26. [1]

Attuazione art. 5 della L.R. 18 marzo 1982, n. 8 e provvedimenti integrativi.

(B.U. 27 marzo 1985, n. 13).

 

Art. 1.

     In attuazione dell'art. 5 della L.R. 18 marzo 1982, n. 8, la Regione provvede ad acquisire mediante espropriazione o con atto di acquisto diretto - attraverso l'approvazione di progetti per successivi stralci operativi ai sensi dell'art. 13 della L.R. 6 marzo 1980, n. 11 - le aree necessarie per l'intera struttura intermodale di Orbassano.

     La Regione si assume altresì l'onere del finanziamento delle relative opere di urbanizzazione primaria; lo schema di convenzione di cui all'art. 5 del comma della L.R. n. 8/82, sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio Regionale.

 

     Art. 2.

     Per la realizzazione della struttura prevista dall'art. 1 della presente legge, non si applica l'art. 14 della legge regionale 6 marzo 1980, n. 11.

     Il Centro Intermodale di Orbassano, in relazione a quanto disposto dagli artt. 3, 4° comma e 13 della legge regionale 6 marzo 1980, n. 11, rientra tra le opere previste dall'art. 9, lettera f), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente alle opere e alle attrezzature progettualmente definite come strettamente attinenti al ciclo intermodale.

 

     Art. 3.

     La Giunta Regionale è autorizzata a concedere, se dal caso, anticipazioni fino all'ammontare massimo di L. 600 milioni ed alla durata massima di 2 anni, a favore della S.I.T.O. S.p.A. per la realizzazione del Centro Intermodale di Orbassano, sia per gli oneri di progettazione generale ed esecutiva sia per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

 

     Art. 4.

     Ai fini della attuazione dell'art. 1, primo comma, della presente legge è autorizzata per l'anno 1985 la spesa di lire 2.500 milioni.

     A sopraddetti oneri si fa fronte mediante una riduzione di pari importo in termini di competenza e di cassa del capitolo n. 6115 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1985 e con l'istituzione di apposito capitolo avente la seguente denominazione: «Spese per l'acquisizione dei terreni occorrenti per la realizzazione del Centro Intermodale merci di Orbassano» e con la dotazione di lire 2.500 milioni in termini di competenza e di cassa.

     Per l'attuazione dell'art. 1, secondo comma della legge è autorizzato, con decorrenza dall'anno 1986, un limite d'impegno di lire 1.000 milioni.

     Ai conseguenti oneri si farà fronte con una riduzione di pari importo delle disponibilità iscritte al capitolo n. 12400 del bilancio pluriennale 1985-1987 e con l'istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1986 di apposito capitolo con la conseguente denominazione: «Prima annualità di concorso nel pagamento degli interessi sui mutui occorrenti per le spese di urbanizzazione primaria, da realizzarsi anche in concessione attraverso la S.I.T.O. S.p.A.» e con la dotazione di L. 1.000 milioni in termini di competenza e di cassa.

     Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 5.

     Ai fini dell'attuazione dell'art. 3 della presente legge, è autorizzata per l'anno 1985 l'anticipazione massima di lire 600 milioni.

     A tal fine nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1985 è istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: «Rimborso delle somme anticipate alla S.I.T.O. S.p.A. per la realizzazione del Centro Intermodale di Orbassano» e con la dotazione di lire 600 milioni in termini di competenza e di cassa; nello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio è istituito apposito capitolo con la seguente denominazione «Fondo a disposizione per la concessione di anticipazioni alla S.I.T.O. S.p.A. per la realizzazione del Centro Intermodale di Orbassano» e con la dotazione di lire 600 milioni in termini di competenza e di cassa.

     Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 9 della L.R. 27 febbraio 2008, n. 8, fatto salvo quanto ivi previsto.