§ 2.8.16 - Legge regionale 18 marzo 1982, n. 8.
Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Interporto di Torino (S.I.T.O.) S.p.A. [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 enti strumentali
Data:18/03/1982
Numero:8


Sommario
Art. 1.      La Regione Piemonte - in armonia con gli indirizzi generali del Piano di Sviluppo e con quelli del Piano dei Trasporti ed al fine di coordinare la realizzazione delle opere per [...]
Art. 2.      La Giunta Regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per l'acquisizione al patrimonio della Regione di azioni della S.p.A. S.I.T.O., per un valore complessivo nominale di L. [...]
Art. 3.      I membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della S.p.A. S.I.T.O., la cui nomina sarà riservata alla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 2458 e seguenti del Codice [...]
Art. 4.      Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di L. 1.102.500.000.
Art. 5. 
Art. 6.      Agli oneri derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al III comma dell'art. 2 della presente legge si farà fronte con l'istituzione, nel bilancio di previsione per l'esercizio 1983 e [...]
Art. 7.      Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le variazioni di bilancio conseguenti alla attuazione della presente legge.


§ 2.8.16 - Legge regionale 18 marzo 1982, n. 8. [1]

Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Interporto di Torino (S.I.T.O.) S.p.A. [2].

(B.U. 24 marzo 1982, n. 12).

 

Art. 1.

     La Regione Piemonte - in armonia con gli indirizzi generali del Piano di Sviluppo e con quelli del Piano dei Trasporti ed al fine di coordinare la realizzazione delle opere per l'infrastrutturazione del Centro Intermodale plurifunzionale per il trattamento delle merci, collegato allo smistamento ferroviario di Orbassano, previsto all'art. 13 della L.R. 6.3.1980, n. 11 assume, ai sensi dell'art. 4 della stessa L.R. n. 11, una partecipazione azionaria nella S.p.A.

S.I.T.O. con sede in Torino.

 

     Art. 2.

     La Giunta Regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per l'acquisizione al patrimonio della Regione di azioni della S.p.A. S.I.T.O., per un valore complessivo nominale di L. 441.000.000, pari al 49% del capitale sociale, nonché ad acquistare ulteriori quote di partecipazione - per un'ulteriore spesa, fino ad un massimo di L. 661.500.000 - in relazione ad eventuali aumenti di capitale, che fossero deliberati nel corso dell'esercizio 1982, al fine di conservare la propria quota di partecipazione azionaria.

     La Giunta Regionale è, altresì autorizzata a cedere ad Enti locali della Regione e ad Aziende di Stato azioni, acquisite o da acquisire ai sensi della presente legge, in misura tale che sia, comunque, assicurata alla Regione Piemonte una quota minima di partecipazione, pari al 19% del capitale della Società.

     La Giunta Regionale è autorizzata a sottoscrivere in relazione alla disponibilità di bilancio previste dalle leggi di approvazione dei bilanci stessi - azioni della S.I.T.O. S.p.A. in relazione agli aumenti del capitale sociale fino ad un massimo di L. 10 miliardi, per mantenere la propria percentuale di partecipazione nei limiti delle quote di cui ai commi precedenti.

     La Giunta Regionale è autorizzata a prestare garanzie fidejussorie alla S.p.A. S.I.T.O., per le eventuali necessità di finanziamento, nel limite degli stanziamenti di bilancio annualmente determinati con le leggi di approvazione dei bilanci stessi.

 

     Art. 3.

     I membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della S.p.A. S.I.T.O., la cui nomina sarà riservata alla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 2458 e seguenti del Codice Civile, saranno designati dal Consiglio Regionale, assicurando la rappresentanza della minoranza.

     I Consiglieri di amministrazione come sopra nominati sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive dei competenti Organi della Regione.

 

     Art. 4.

     Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di L. 1.102.500.000.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa del fondo speciale di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982.

     Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1982 sarà, conseguentemente, istituito apposito capitolo, con la denominazione: «Oneri relativi alla sottoscrizione od all'acquisto di azioni della S.I.T.O. S.p.A di Torino e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa di L. 1.102.500.000.

 

     Art. 5. [3]

     La Regione, mediante apposito provvedimento legislativo, potrà acquisire direttamente le aree necessarie per l'intera struttura intermodale di Orbassano e provvedere ai finanziamenti per l'urbanizzazione primaria, ai sensi della legge regionale 6 marzo 1980, n. 11 (Provvedimenti a favore della realizzazione di infrastrutture per il trattamento delle merci e per l'interscambio tra sistemi di trasporto).

     2. La Regione, attraverso i propri competenti organi, è autorizzata a cedere alla Società Interporto di Torino (S.I.TO.) S.p.A., a titolo oneroso, il diritto di superficie sulle aree, acquisite in esecuzione della l.r. 11/1980, su cui è previsto che insistano le opere pubbliche necessarie alla struttura interportuale di Torino - Orbassano, da realizzare anche con non totale finanziamento pubblico.

     3. La Regione è, altresì, autorizzata a cedere in proprietà alla S.I.TO. le altre aree, comprese nel progetto di cui all'articolo 13 della l.r. 11/1980 e nei progetti stralcio di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 marzo 1985, n. 26 (Attuazione articolo 5 della l.r. 8/1982 e provvedimenti integrativi) e, comunque, non destinate alla realizzazione di opere pubbliche, in misura non superiore al 70 per cento del totale delle aree dell'intero interporto: la cessione avverrà a titolo oneroso ed il corrispettivo a carico della S.I.TO. - che dovrà impegnarsi, all'atto dell'acquisizione, a garantirne una destinazione d'uso coerente con le funzioni dell'Interporto - sarà ragguagliato al valore effettivo dei terreni, quale risulterà in dipendenza degli interventi realizzati dalla Regione.

     4. La S.I.TO., intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza ai sensi di legge, potrà acquistare, ove possibile, direttamente dagli espropriandi le aree di cui al comma 2, comprese nei progetti di cui alla l.r. 11/1980 e comunque non destinate alla realizzazione di opere pubbliche, in misura non superiore a quella consentita al comma 3.

     5. La S.I.TO., nelle ipotesi di acquisti diretti, sarà tenuta ad informare la Regione, inviando alla medesima notizie circa trattative e conclusioni degli acquisti e ciò al fine di permettere alla Regione medesima di addebitare alla S.I.TO. le somme come sopra definite, dedotte le spese di acquisizione delle aree.

     6. La S.I.TO., potrà cedere a terzi i diritti acquisiti, ai sensi del comma 5, nel rispetto degli impegni assunti al momento dell'acquisizione ed in conformit_ agli stessi e solo a condizione di garantirne - attraverso idonee clausole contrattuali - la destinazione d'uso coerente con le funzioni interportuali.

 

     Art. 6.

     Agli oneri derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al III comma dell'art. 2 della presente legge si farà fronte con l'istituzione, nel bilancio di previsione per l'esercizio 1983 e successivi, di apposito capitolo, con la denominazione «Oneri relativi alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni della S.I.T.O. S.p.A.», i cui stanziamenti in termini di competenza e di cassa, saranno determinati con le leggi di approvazione dei bilanci.

     I proventi derivanti dall'eventuale alienazione delle azioni, deliberata dalla Giunta Regionale in favore degli Enti locali piemontesi e di aziende di Stato, ai sensi del II comma dell'art. 2 della presente legge, saranno introitati in apposito capitolo, che sarà istituito nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1982 e successivi, con la denominazione «Proventi connessi all'alienazione di azioni della S.p.A. S.I.T.O.

 

     Art. 7.

     Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le variazioni di bilancio conseguenti alla attuazione della presente legge.

     La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 9 della L.R. 27 febbraio 2008, n. 8, fatto salvo l'art. 5 secondo quanto ivi previsto.

[2] Modificata con L.R. 31 luglio 1986, n. 32 - B.U. 6 agosto 1986, n. 31.

[3] Articolo modificato dalla L.R. 31.7.1986, n. 32 - (B.U. 6.8.1986, n. 31): «Modifiche ed integrazioni della L.R. 18.3.1982, n. 8, recante la partecipazione della Regione Piemonte alla S.I.T.O. S.p.A» e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 aprile 2001, n. 8.