§ 2.4.10 – L.R. 3 aprile 1995, n. 49.
Modificazioni alla L.R. 2 dicembre 1992, n. 51: «Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unioni e fusioni di Comuni, circoscrizioni provinciali».


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 comuni
Data:03/04/1995
Numero:49


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 3 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 è modificato come segue: al termine del comma 5 viene aggiunta la seguente frase: (Omissis); al termine del comma 6 viene aggiunta la [...]
Art. 2.      1. L'articolo 4 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 è modificato come segue: al termine del comma 4 viene aggiunta la seguente frase: (Omissis); al termine del comma 5 viene aggiunta la [...]
Art. 3.      1. L'articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 è modificato come segue: al termine del comma 4 viene aggiunta la seguente frase: (Omissis); al termine del comma 5 viene aggiunta la [...]


§ 2.4.10 – L.R. 3 aprile 1995, n. 49.

Modificazioni alla L.R. 2 dicembre 1992, n. 51: «Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unioni e fusioni di Comuni, circoscrizioni provinciali».

(B.U. 12 aprile 1995, n. 15).

 

Art. 1.

     1. L'articolo 3 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 è modificato come segue: al termine del comma 5 viene aggiunta la seguente frase: (Omissis); al termine del comma 6 viene aggiunta la seguente frase: (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. L'articolo 4 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 è modificato come segue: al termine del comma 4 viene aggiunta la seguente frase: (Omissis); al termine del comma 5 viene aggiunta la seguente frase: (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. L'articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 è modificato come segue: al termine del comma 4 viene aggiunta la seguente frase: (Omissis); al termine del comma 5 viene aggiunta la seguente frase: (Omissis).