§ 1.5.8 - L.R. 29 maggio 2009, n. 17.
Modifiche alle leggi regionali 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e 2 dicembre 1992, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 iniziativa popolare
Data:29/05/2009
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Modifica alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51)
Art. 2.  (Modifica alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4)


§ 1.5.8 - L.R. 29 maggio 2009, n. 17.

Modifiche alle leggi regionali 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali).

(B.U. 4 giugno 2009, n. 22)

 

Art. 1. (Modifica alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51)

1. Al termine del comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 51/1992, sono aggiunte, in fine, le parole: "I pareri sono resi al Consiglio regionale entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta della Commissione; decorso tale termine i pareri si intendono favorevoli".

2. Al comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 51/1992 le parole "Ricevuti i pareri richiesti," sono soppresse.

3. Al comma 7 dell'articolo 3 della l.r. 51/1992 prima delle parole "Acquisiti i risultati del referendum" sono inserite le seguenti "Ricevuti i pareri di cui al comma 4 e".

 

     Art. 2. (Modifica alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4)

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 4/1973 le parole "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti "31 luglio".