§ 2.1.31 – L.R. 17 aprile 1987, n. 26.
Disposizioni per la pubblicità dei requisiti di accesso e dei titoli posseduti dal personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali nonchè dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 personale
Data:17/04/1987
Numero:26


Sommario
Art. 1.      I requisiti di accesso ed i titoli posseduti dal personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 16 agosto 1984, n. 40, sono pubblicati sul Bollettino [...]
Art. 2.      I «curricula» professionali di cui all'art. 29 della L.R, 8 settembre 1986, n. 42 presentati dai vincitori dei concorsi interni per la copertura di posti di 2ª qualifica dirigenziale saranno [...]
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello [...]


§ 2.1.31 – L.R. 17 aprile 1987, n. 26. [1]

Disposizioni per la pubblicità dei requisiti di accesso e dei titoli posseduti dal personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali nonchè dei curricula presentati dai vincitori dei concorsi interni per la copertura di posti di 2ª qualifica dirigenziale

(B.U. 22 aprile 1987, n. 16)

 

Art. 1.

     I requisiti di accesso ed i titoli posseduti dal personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 16 agosto 1984, n. 40, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione contestualmente al provvedimento della Giunta Regionale con il quale si approva l'inquadramento nelle predette qualifiche del personale stesso.

 

     Art. 2.

     I «curricula» professionali di cui all'art. 29 della L.R, 8 settembre 1986, n. 42 presentati dai vincitori dei concorsi interni per la copertura di posti di 2ª qualifica dirigenziale saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione contestualmente alla pubblicazione del provvedimento della Giunta Regionale di approvazione dell'inquadramento dei medesimi nella 2ª qualifica dirigenziale.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello Statuto regionale.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.