§ 1.3.11 – L.R. 16 maggio 1994, n. 14.
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10, 10 novembre 1972, n. 12, 30 dicembre 1981, n. 57, 23 gennaio 1984, n. 9 e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:16/05/1994
Numero:14


Sommario
Art. 1.      1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionale) è inserito il seguente
Art. 2.      1. All'art. 7 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 (Norme sulla previdenza e l'indennità di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte) è aggiunto, in fine, il seguente comma
Art. 3.      1. L'art. 2 della L.R. 10/72, come modificato dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 33, 9 dicembre 1980, n. 77, 23 gennaio 1986, n. 5, 21 gennaio 1991, n. 5, è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. Le indennità fissate dall'art. 2, terzo comma, della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 (Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali), come modificato con legge [...]
Art. 5.      1. Dopo il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei gruppi consiliari), sostituito dall'art. 3 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2, è [...]
Art. 6.      1. Il quarto comma dell'art. 4 della L.R 12/72, modificato dall'art. 3 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 77, è sostituito dal seguente
Art. 7.      1. Gli effetti dell'art. 4 della presente legge hanno decorrenza dal 1° maggio 1994
Art. 8.      1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1994 e per gli esercizi successivi, con i fondi stanziati al capitolo 10000 del bilancio 1994 e nei [...]


§ 1.3.11 – L.R. 16 maggio 1994, n. 14.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10, 10 novembre 1972, n. 12, 30 dicembre 1981, n. 57, 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni (status dei Consiglieri e Gruppi consiliari).

(B.U. 25 maggio 1994, n. 21).

 

Art. 1.

     1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionale) è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. All'art. 7 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 (Norme sulla previdenza e l'indennità di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. L'art. 2 della L.R. 10/72, come modificato dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 33, 9 dicembre 1980, n. 77, 23 gennaio 1986, n. 5, 21 gennaio 1991, n. 5, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. Le indennità fissate dall'art. 2, terzo comma, della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 (Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali), come modificato con legge regionale 23 gennaio 1986, n. 4, sono fissate nella misura seguente:

     Lire 500.000.000 in caso di morte;

     Lire 500.000.000 in caso di invalidità permanente;

     Lire 100.000 per ogni giorno di invalidità temporanea.

 

     Art. 5.

     1. Dopo il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei gruppi consiliari), sostituito dall'art. 3 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     1. Il quarto comma dell'art. 4 della L.R 12/72, modificato dall'art. 3 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 77, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     1. Gli effetti dell'art. 4 della presente legge hanno decorrenza dal 1° maggio 1994.

 

     Art. 8.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1994 e per gli esercizi successivi, con i fondi stanziati al capitolo 10000 del bilancio 1994 e nei corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.