Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 consiglieri regionali |
Data: | 16/05/1994 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. 1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionale) è inserito il seguente |
Art. 2. 1. All'art. 7 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 (Norme sulla previdenza e l'indennità di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte) è aggiunto, in fine, il seguente comma |
Art. 3. 1. L'art. 2 della L.R. 10/72, come modificato dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 33, 9 dicembre 1980, n. 77, 23 gennaio 1986, n. 5, 21 gennaio 1991, n. 5, è sostituito dal seguente |
Art. 4. 1. Le indennità fissate dall'art. 2, terzo comma, della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 (Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali), come modificato con legge [...] |
Art. 5. 1. Dopo il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei gruppi consiliari), sostituito dall'art. 3 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2, è [...] |
Art. 6. 1. Il quarto comma dell'art. 4 della L.R 12/72, modificato dall'art. 3 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 77, è sostituito dal seguente |
Art. 7. 1. Gli effetti dell'art. 4 della presente legge hanno decorrenza dal 1° maggio 1994 |
Art. 8. 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1994 e per gli esercizi successivi, con i fondi stanziati al capitolo 10000 del bilancio 1994 e nei [...] |
§ 1.3.11 – L.R. 16 maggio 1994, n. 14.
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10, 10 novembre 1972, n. 12, 30 dicembre 1981, n. 57, 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni (status dei Consiglieri e Gruppi consiliari).
(B.U. 25 maggio 1994, n. 21).
1. Dopo l'art. 1 della
(Omissis).
1. All'art. 7 della
(Omissis).
1. L'art. 2 della
(Omissis).
1. Le indennità fissate dall'art. 2, terzo comma, della
Lire 500.000.000 in caso di morte;
Lire 500.000.000 in caso di invalidità permanente;
Lire 100.000 per ogni giorno di invalidità temporanea.
1. Dopo il primo comma dell'art. 3 della
(Omissis).
1. Il quarto comma dell'art. 4 della L.R 12/72, modificato dall'art. 3 della
(Omissis).
1. Gli effetti dell'art. 4 della presente legge hanno decorrenza dal 1° maggio 1994.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1994 e per gli esercizi successivi, con i fondi stanziati al capitolo 10000 del bilancio 1994 e nei corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.