§ 5.4.91 - Legge Regionale 7 settembre 1981, n. 21.
Finanziamento per l'attuazione di progetti regionali produttivi per l'occupazione giovanile in materia di servizi socialmente utili - [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:07/09/1981
Numero:21


Sommario
Art. 1.      La Regione, per l'anno 1981, assicura il finanziamento dei progetti per l'occupazione giovanile conseguente alla proroga dei contratti di lavoro disposta a norma dell'articolo 26 della legge 29 [...]
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 5.4.91 - Legge Regionale 7 settembre 1981, n. 21. [1]

Finanziamento per l'attuazione di progetti regionali produttivi per l'occupazione giovanile in materia di servizi socialmente utili - Proroghe dei contratti di lavoro disposte a norma dell'art. 26 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

(B.U. n. 18 del 16 settembre 1981).

 

Art. 1.

     La Regione, per l'anno 1981, assicura il finanziamento dei progetti per l'occupazione giovanile conseguente alla proroga dei contratti di lavoro disposta a norma dell'articolo 26 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 mediante anticipazioni agli Enti ed organismi gestori dei singoli progetti, operando sulle partite di giro.

     Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

ENTRATA

     Capitolo n. 12250 "Recupero di anticipazioni agli Enti ed organismi gestori dei progetti per l'occupazione giovanile per la proroga dei contratti di lavoro disposta a norma dell'art. 26 della legge 28 febbraio 1980, n. 33", con un incremento dello stanziamento di competenza di cinque miliardi e una dotazione di cassa di pari importo.

USCITA

     Capitolo n. 57150 "Anticipazioni agli Enti ed organismi gestori dei progetti per l'occupazione giovanile per la proroga dei contratti di lavoro disposta a norma dell'art. 26 della legge 29 febbraio 1980, N. 33", con un incremento dello stanziamento di competenza di cinque miliardi e una dotazione di cassa di pari importo.

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.