§ 5.4.72 - Legge Regionale 5 marzo 1979, n. 8.
Bilancio annuale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 1979 - Bilancio pluriennale 1979-1981.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:05/03/1979
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Stato di previsione delle entrate.
Art. 2.  Stato di previsione delle spese.
Art. 3.  Autonomia contabile del Consiglio Regionale.
Art. 4.  Classificazione delle entrate.
Art. 5.  Classificazione delle spese.
Art. 6.  Riepiloghi e prospetti allegati al bilancio annuale.
Art. 7.  Bilancio pluriennale.
Art. 8.  Avanzo di amministrazione.
Art. 9.  Giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio.
Art. 10.  Giacenze presunte di cassa alla fine dell'esercizio.
Art. 11.  Provvedimenti legislativi in corso.
Art. 12.  Fondo di riserva per spese obbligatorie.
Art. 13.  Fondo di riserva per spese impreviste.
Art. 14.  Capitolo di spesa per finanziare residui cancellati.
Art. 15.  Fondo di riserva di cassa.
Art. 16.  Annualità del bilancio.
Art. 17.  Limiti d'impegno per mutui concessi.
Art. 18.  Reiscrizione di residui di spese finanziate con fondi a specifica destinazione.
Art. 19.  Differimento di oneri per leggi regionali.
Art. 20.  Trasferimento al 1979 di stanziamenti attivi e passivi.
Art. 21.  Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato.
Art. 22.  Esercizio delle funzioni delegate dallo Stato.
Art. 23.  Pubblicazione.


§ 5.4.72 - Legge Regionale 5 marzo 1979, n. 8. [1]

Bilancio annuale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 1979 - Bilancio pluriennale 1979-1981.

(B.U. n. 5 del 16 marzo 1979).

 

Art. 1. Stato di previsione delle entrate.

     E' approvato in L. 259.905.738.510 lo stato di previsione delle entrate di competenza della Regione Molise che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 1979, secondo la tabella "A" annessa alla presente legge.

     E' approvato in L. 287.540.674.413 lo stato di previsione delle entrate di cassa della Regione Molise che si prevede di riscuotere nel corso dell'esercizio finanziario 1979, secondo la tabella "A" annessa alla presente legge.

     Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote dei tributi erariali attribuiti alla Regione e il versamento, alla Tesoreria della Regione, di ogni altra somma con provento dovuto per l'anno 1979, giusta lo stato di previsione delle entrate i cui ai comma precedenti.

     E' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli dei proventi spettanti alla Regione.

 

     Art. 2. Stato di previsione delle spese.

     E' approvato in L. 259.905.738.510 lo stato di previsione delle spese di competenza della Regione Molise che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio finanziario 1979, secondo la tabella "B" annessa alla presente legge. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza secondo lo stato di previsione della spesa.

     E' approvato in L. 255.446.802.591 lo stato di previsione delle spese di cassa della Regione Molise di cui si autorizza il pagamento nel corso dell'esercizio finanziario 1979, secondo la tabella "B" annessa alla presente legge.

     E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti fissati dal bilancio di cassa.

 

     Art. 3. Autonomia contabile del Consiglio Regionale.

     Ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44 la spesa occorrente per assicurare l'autonomia contabile del Consiglio Regionale è stabilita, per l'anno 1979, in L. 1.035.000.000 così come descritta nei primi sei capitoli del Titolo I Sezione I Rubrica n. 1 Settore I.

 

     Art. 4. Classificazione delle entrate.

     Le entrate del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1979, sono ripartite in sei titoli ed in venti categorie, secondo la classificazione prevista dall'art. 13 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44.

 

     Art. 5. Classificazione delle spese.

     Le spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1979, sono ripartite. ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 3 dicembre 1977 n. 44, in quattro titoli, sei sezioni, diciotto rubriche, nonchè in settori e in capitoli.

     Le spese sono distinte in oneri per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e in oneri per ulteriori programmi di sviluppo, nonchè per funzioni proprie e per l'esercizio di funzioni proprie e per l'esercizio di funzioni delegate.

 

     Art. 6. Riepiloghi e prospetti allegati al bilancio annuale.

     Al bilancio annuale di competenza per l'esercizio 1979 sono allegati i seguenti prospetti previsti dall'art. 30 della legge 3 dicembre 1977, n. 44:

     - Tabella n. 1 - quadro riassuntivo delle Entrate e delle Spese di competenza e di cassa suddivise per titoli;

     - Tabella n. 2 - prospetto di raffronto tra le entrate distinte per capitoli derivati da assegnazioni dello Stato effettuate sia per effetto dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 che da assegnazioni in corrispondenza di deleghe per l'esercizio di funzioni amministrative e le spese distinte anch'esse per capitoli aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette;

     - Tabella n. 3 - prospetto di raffronto tra gli stanziamenti di competenza e di cassa relativi a spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e stanziamenti di competenza e di cassa per ulteriori programmi di sviluppo;

     - Tabella n. 4 - classificazione delle spese di titoli, in Sezioni secondo l'analisi funzionale e in categorie secondo l'analisi economica secondo le stesse ripartizioni adottate nel bilancio dello Stato;

     - Tabella n. 5 - riassunto per la spesa delle Sezioni e un riepilogo dei titoli;

     - Tabella n. 6 - elenco delle spese obbligatorie di cui all'art. 18 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44;

     - Tabella n. 7 - elenco dei provvedimenti legislativi in corso distinto per ciascun fondo globale (art. 18 legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44);

     - Tabella n. 8 - elenco delle garanzie fideiussorie principali e sussidiarie concesse dalla Regione (art. 28 legge regionale 3 dicembre 1 977 n. 44);

     - Tabella n. 9 - elenco dei fondi di garanzia distinti per capitoli di bilancio;

     - Tabella n. 10 - dimostrazione della formazione del saldo finanziario presunto al 31 dicembre 1978;

     - Tabella n. 11 - elenco dei capitoli di Uscita relativi alle somme eliminate dal conto dei residui di spese finanziate con fondi assegnati alla Regione con vincolo di destinazione.

 

     Art. 7. Bilancio pluriennale.

     E' adottato par il triennio 1979-81 l'allegato bilancio pluriennale descritto nella Tabella "C" annessa alla presente legge.

 

     Art. 8. Avanzo di amministrazione.

     E' autorizzata, ai sensi del 3° comma dell'art. 8 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44, l'iscrizione nello stato di previsione dell'Entrata di competenza, della somma di L. 50.538.600.260 a titolo di presunto Avanzo di amministrazione come da Tabella n. 10 annessa alla presente legge.

 

     Art. 9. Giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio.

     E' autorizzata, ai sensi del 3° comma dell'art, 8 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44, l'iscrizione nello stato di previsione delle Entrate di Cassa per l'esercizio finanziario 1979, della somma di L. 77.675.000.000 a titolo di "Giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio 1979".

 

     Art. 10. Giacenze presunte di cassa alla fine dell'esercizio.

     Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44, è iscritta nel bilancio di cassa per l'esercizio finanziario 1979, una presunta giacenza di L. 31.731.844.822 come indicata nella Tabella n. 1 annessa alla presente legge.

 

     Art. 11. Provvedimenti legislativi in corso.

     E' approvato l'elenco dei provvedimenti legislativi in corso descritti nella tabella n. 7 annessa alla presente legge.

     A tal fine sono iscritti nella Rubrica n. 18 del bilancio di previsione 1979 i seguenti capitoli di Spesa:

     - N. 55200 - Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Spese correnti per funzioni normali, con una dotazione di competenza di L. 958.000.000 e di cassa di L. 524.550.000.

     - N. 55300 - Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Spese di investimento per funzioni normali, con una dotazione di competenza di L. 6.450.000.000 e di cassa di L. 1.000.000.000.

     - N. 55210 - Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo, con una dotazione di competenza di L. 0.

     - N. 55400 - Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo, con una dotazione di competenza di L. 11.500.000.000 e di cassa di L. 2.000.000.000.

     I fondi di cui al comma precedente sono utilizzati esclusivamente ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni di spesa dei capitoli esistenti o di nuovi capitoli dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

     Tali fondi non potranno essere utilizzati per l'imputazione diretta di atti di spesa.

     La validità dei fondi globali è disciplinata dall'art. 23 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44.

 

     Art. 12. Fondo di riserva per spese obbligatorie.

     Al Cap. 54600 dello stato di previsione della spesa è autorizzata l'iscrizione di uno stanziamento di competenza di L. 250.000.000 "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine", con uguale dotazione di cassa.

     Sono considerate obbligatorie le spese indicate nella Tabella n. 6 annessa alla presente legge.

     L'utilizzo del fondo è disciplinato dalle norme previste dall'art. 8 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44.

 

     Art. 13. Fondo di riserva per spese impreviste.

     E' autorizzata l'iscrizione al Cap. 54500 dello stato di previsione della spesa di uno stanziamento di L. 150.000.000 a titolo di "Fondo di riserva per spese impreviste".

     L'utilizzo del fondo e le modalità di prelevamento di somme da tale capitolo di spesa sono disciplinate dalle norme dell'art. 19 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44.

 

     Art. 14. Capitolo di spesa per finanziare residui cancellati.

     Per il pagamento di somme eliminate dal conto dei residui passivi per le quali sia prevedibile da parte dei creditori l'esercizio del proprio diritto a riscuotere, è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del capitolo n. 5550 con una dotazione di competenza, per l'anno 1978, di L. 500.000.000.

     Per l'utilizzo del fondo saranno osservate le norme previste dall'art. 47 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44.

 

     Art. 15. Fondo di riserva di cassa.

     E' autorizzata l'iscrizione del capitolo di spesa n. 54700 "Fondo di riserva di cassa" con una dotazione di L. 2.600.000.000.

     I prelievi dal fondo di cui al primo comma, occorrenti sia per far fronte a maggiori spese, che per sopperire a minori entrate, e le relative destinazioni ad integrazione di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa, sono disposti, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44, con deliberazione del Consiglio non soggette a controllo.

 

     Art. 16. Annualità del bilancio.

     L'esercizio finanziario 1979 ha inizio con il primo gennaio ed ha termine con il trentuno dicembre 1979.

     Per gli incassi ed i versamenti delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il trentuno dicembre 1979, la chiusura dei conti è protratta al trentuno gennaio 1980.

 

     Art. 17. Limiti d'impegno per mutui concessi.

     Per la concessione di contributi negli interessi sui mutui di miglioramento per la costruzione, l'ampliamento e il riattamento di fabbricati rurali previsti dall'art. 2 della legge regionale 17 aprile 1975, n. 29, è autorizzato, a partire dal 1979 e fino al 1998 un nuovo limite d'impegno di L. 500.000.000, già iscritto al capitolo n. 41510.

     Per la concessione di contributi agli Enti Locali per la formazione di piani urbanistici e per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree per l'edilizia economica e popolare, di cui all'art. 2 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 14, la decorrenza del limite di impegno annuo di L. 280.000.000, già iscritta nel bilancio 1975, è trasferita all'esercizio finanziario 1979 per la stessa quota già riportata al capitolo n. 18210. Gli impegni di spesa stabiliti sul capitolo 1821 degli esercizi finanziari 1978 e precedenti mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze. Le annualità di spesa derivanti dal limite di impegno di L. 280.000.000 annue avranno, conseguentemente, scadenza nell'anno 1998.

     Per la concessione di contributi in annualità agli operatori agricoli per la realizzazione di opere di distribuzione delle acque a carattere aziendale o interaziendale previste dall'art. 3 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 24 è autorizzato, a partire dal 1979 al 1998, un limite annuo d'impegno di L. 150.000.000, già iscritto al capitolo 43020 del bilancio 1979.

     Per la concessione di contributi in annualità agli operatori agricoli per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario a carattere aziendale, finalizzati all'attuazione di ordinamenti irrigui, previsti dall'art. 3 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 24 è autorizzato, a partire dall'esercizio 1979 e fino al 1998, un limite annuo d'impegno di L. 30.000.000, già iscritto al capitolo n. 43040 del bilancio 1979.

     Per la concessione di contributi annui costanti agli operatori agricoli per l'esecuzione di opere di presa, di accumulo, di adduzione e distribuzione di acque per uso irriguo, previsti dall'art. 10 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 24, è autorizzato, a partire dall'esercizio 1979 e fino al 1998, un limite annuo d'impegno di L. 30.000.000, già iscritto al capitolo 43055 del bilancio 1979.

     Per la concessione di contributi annui ai Consorzi di Bonifica, alle Comunità Montane, ai Consorzi di miglioramento fondiario, ai Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 918 del C.C. e ad altre cooperative di servizio nelle spese di esercizio, previsti dall'art. 11 della legge regionale settembre 1978, n. 24 è fissato un limite massimo di spesa di L. 100.000.000, già iscritto al capitolo 43060 del bilancio 1979.

     Per la concessione di contributi annui costanti alle cooperative agricole per il pagamento degli interessi per mutui contratti per il consolidamento di passività onerose previsti dalla legge regionale 28 aprile 1975, n. 31, è trasferita all'esercizio finanziario 1979 per la stessa quota già riportata al capitolo 44400.

     Gli impegni di spesa assunti a carico del capitolo 1710 dell'esercizio 1975 e corrispondenti degli esercizi 1976, 1977 e 1978, mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze. Le annualità di spesa derivanti dal limite di impegno di L. 30.000.000 annue avranno, conseguentemente, scadenza nell'anno 1998.

     Per la concessione agli allevatori singoli o associati i contributi annui costanti per il pagamento degli interessi sui mutui contratti per la realizzazione di impianti di cunicultura, previsti dall'art. 1 della legge regionale 5 gennaio 1976, n. 36 modificata dalla legge regionale 5 gennaio 1977, n. 2, è fissato un limite massimo di impegno annuo di L. 100.000.000 a decorrere dal 1979 al 1998.

     Gli impegni di spesa già assunti sul capitolo 1900 del bilancio 1976 e su quelli corrispondenti dei bilanci 1977 e 1978, mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze. Le annualità di spese derivanti dal limite d'impegno di L. 100.000.000 annue avranno, conseguentemente, scadenza nell'anno 1998.

     Per la concessione agli esercenti il commercio al dettaglio, singoli o associati, di contributi in annualità su prestiti contratti ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 21 maggio 1975, n. 36, è fissato un limite massimo di impegno annuo di L. 100.000.000 a decorrere dal 1979 al 1998. Gli impegni di spesa già assunti sul capitolo 1105 del bilancio 1975 e su quelli corrispondenti dei bilanci 1976, 1977 e 1978, mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze. Le annualità di spese derivanti dal limite di impegno di L. 100.000.000 annue avranno, conseguentemente, scadenza nell'anno 1998.

 

     Art. 18. Reiscrizione di residui di spese finanziate con fondi a specifica destinazione.

     Ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 46 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44 sono iscritte nella competenza dell'esercizio 1979, per le medesime o analoghe finalità, le somme eliminate dal conto dei residui di spese finanziate con fondi dello Stato assegnati alla Regione con vincolo di destinazione, così come descritti nella tabella n. 11 annessa alla presente legge.

 

     Art. 19. Differimento di oneri per leggi regionali.

     Gli stanziamenti passivi relativi alle leggi regionali approvate dal Consiglio concernenti:

     a) "Provvedimenti a favore dei Comuni e delle Comunità Montane per la realizzazione di aree da destinare ad insediamenti produttivi relativi ad attività artigianali o a piccole e medie imprese"

     b) "Progetto regionale di sviluppo - Finanziamento di un programma straordinario triennale di lavori di costruzione, completamento, riattamento e arredamento principale di edifici e palestre destinati alle scuole elementari, secondarie ed artistiche";

     c) "Progetto regionale di sviluppo - Finanziamento di un programma straordinario triennale di reti idriche e fognanti ed impianti di depurazione";

     d) "Progetto regionale di sviluppo - Finanziamento di un programma straordinario triennale di lavori di costruzione, completamento, sistemazione e ammodernamento di strade classificate provinciali o comunali";

     e) "Progetto regionale di sviluppo - Finanziamento di un programma straordinario triennale di opere pubbliche di competenza degli Enti Locali"; già iscritti come primo finanziamento nel bilancio 1978 e i relativi provvedimenti di utilizzazione, sono trasferiti, nella stessa misura, nella competenza dell'esercizio 1979. Le corrispondenti entrate che le finanziano, non ancora riscosse, sono anch'esse trasferite alla competenza 1979.

 

     Art. 20. Trasferimento al 1979 di stanziamenti attivi e passivi.

     Le entrate erogabili dallo Stato su richiesta della Regione, non ancora riscosse negli esercizi decorsi e le corrispondenti spese, vengono trasferite alla competenza dell'esercizio 1979.

 

     Art. 21. Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato.

     Alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, in assenza di legislazione regionale, si provvede sulla base della vigente normativa statale.

 

     Art. 22. Esercizio delle funzioni delegate dallo Stato.

     Nel caso che, dopo l'approvazione del bilancio siano attribuiti alla Regione ulteriori fondi per l'esercizio di funzioni delegate, la Giunta Regionale è autorizzata a provvedere, con propria deliberazione, alle conseguenti variazioni dello stato di previsione della entrata e della spesa mantenendo alle spese per funzioni delegate le medesime destinazioni per le quali sono state attribuite.

     Analogamente provvederà la Giunta nel caso di fondi concessi dallo Stato e finalizzati in applicazione di particolari disposizioni legislative Per le variazioni eventuali al bilancio di cassa, sarà provveduto con le modalità stabilite dall'art. 35, primo comma, della legge 3 dicembre 1977, n. 44.

 

     Art. 23. Pubblicazione.

     Ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto la presente legge viene dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.