§ 2.3.2 - Legge Regionale 5 settembre 1978, n. 24.
Interventi per lo sviluppo delle zone irrigue e per l'estendimento dell'irrigazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.3 bonifica, flora e fauna
Data:05/09/1978
Numero:24


Sommario
Art. 1.      Al fine di favorire il processo di riconversione colturale nelle aziende ricadenti nelle zone in cui sono state realizzate o sono in corso di esecuzione le opere primarie di adduzione e riparto [...]
Art. 2.      Possono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge i coltivatori diretti, proprietari o affittuari, singoli ed associati; le cooperative agricole e i loro consorzi, costituiti [...]
Art. 3.      Nelle zone di cui all'art. 1 possono essere sussidiate dalla Regione:
Art. 4.      Per l'esecuzione delle opere di cui al punto a) del 1° comma dell'art. 3, è concesso un contributo in conto capitale nella misura del 70% della spesa ammissibile, elevabile al 75% per gli [...]
Art. 5.      L'esecuzione delle opere di cui ai punti a) e b) del 1° comma dell'art. 3 può essere affidata dai beneficiari ai Consorzi di bonifica integrale ed alle Comunità montane competenti per territorio [...]
Art. 6.      Per la realizzazione delle opere di cui ai punti a) e b) del 1° comma dell'art. 3, anche quando queste vengono eseguite, su esplicita richiesta degli aventi titolo, dai Consorzi di bonifica [...]
Art. 7.      Ai fini della esecuzione con i benefici previsti dalla presente legge delle opere di cui al punto b) del 1° comma dell'art. 3, i Consorzi di bonifica integrale e le Comunità montane interessate [...]
Art. 8.      La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale all'Agricoltura, sentita la competente Commissione consiliare, può ordinare la esecuzione coattiva delle opere occorrenti per completare [...]
Art. 9.      In zone diverse da quelle di cui all'art. 1, in cui sussistono condizioni ambientali favorevoli per l'insediamento di ordinamenti colturali irrigui, la Regione promuove mediante la concessione [...]
Art. 10. 
Art. 11.      Per facilitare l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo, potranno essere corrisposti ai Consorzi di bonifica integrale, alle Comunità montane, ai Consorzi di miglioramento fondiario, ai [...]
Art. 12.      Sono a carico della Regione le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il ripristino, l'ammodernamento ed il completamento degli impianti pubblici di irrigazione realizzati e [...]
Art. 13.      Le domande intese ad ottenere le agevolazioni contributive e creditizie di cui agli articoli 4, 6 e 10, corredate dagli elaborati progettuali delle opere da eseguirsi e dalla documentazione [...]
Art. 14.      Per l'esecuzione dei lavori previsti dal 1° comma dell'art. 12, si applicano le norme procedurali relative alle opere pubbliche di bonifica integrale e montana, stabilite da leggi regionali ed, [...]
Art. 15.      L'approvazione da parte della Giunta Regionale dei progetti delle opere di cui al punto b) del 1° comma dell'art. 3 e di quelle di cui agli articoli 3, 1° comma, lettera a) e 9, qualora queste [...]
Art. 16.      Al finanziamento delle spese derivanti dalla presente legge si provvede:
Art. 17.      Nello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1978 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, descritte nella tabella "A" annessa alla presente legge.
Art. 18.      I mutui di cui all'art. 6 ed al 4° comma dell'art. 10 saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposita convenzione da stipularsi con gli [...]
Art. 19.      Le attrezzature e le apparecchiature acquistate con le agevolazioni contributive e creditizie di cui agli articoli 4, 6 e 10 della presente legge non possono essere distolte dal previsto impiego [...]
Art. 20.      E' abrogata la legge regionale 28 aprile 1975, n. 33.
Art. 21.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 2.3.2 - Legge Regionale 5 settembre 1978, n. 24. [1]

Interventi per lo sviluppo delle zone irrigue e per l'estendimento dell'irrigazione.

(B.U. n. 17 del 16 settembre 1978).

TITOLO I

Provvedimenti per favorire

lo sviluppo delle zone irrigue

 

Art. 1.

     Al fine di favorire il processo di riconversione colturale nelle aziende ricadenti nelle zone in cui sono state realizzate o sono in corso di esecuzione le opere primarie di adduzione e riparto delle acque per uso irriguo, la Regione concede per l'esecuzione delle opere di competenza privata di cui al successivo art. 3 agevolazioni contributive e creditizie nella misura e con le modalità fissate negli articoli 4, 6 e 13.

     Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, predispone l'elenco delle zone di cui al 1° comma, individuando per ciascuna zona i confini geografici.

     Entro il 30 settembre degli anni successivi il Consiglio Regionale procederà, sempre su proposta della Giunta Regionale, all'aggiornamento del predetto elenco.

 

     Art. 2.

     Possono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge i coltivatori diretti, proprietari o affittuari, singoli ed associati; le cooperative agricole e i loro consorzi, costituiti da coltivatori diretti, proprietari od affittuari singoli o associati, da mezzadri, coloni e lavoratori agricoli dipendenti con particolare riguardo alle cooperative costituite ai sensi della legge 1 aprile 1977, n. 285, semprechè siano iscritte nel registro prefettizio; le altre cooperative agricole e loro consorzi, iscritte nel registro predetto; le società promosse tra imprese familiari diretto-coltivatrici per l'esercizio dell'agricoltura, legalmente costituite; le associazioni dei produttori riconosciute; gli imprenditori non coltivatori diretti, proprietari od affittuari, singoli o associati; i consorzi di miglioramento fondiario ed i consorzi volontari di cui all'art. 918 c.c.

 

     Art. 3.

     Nelle zone di cui all'art. 1 possono essere sussidiate dalla Regione:

     a) le opere di distribuzione delle acque a carattere aziendale od interaziendali, comprese tutte le relative attrezzature ed apparecchiature nonchè i lavori sistematori del terreno;

     b) le opere di sistemazione idraulica ed idraulico-agraria e tutte le altre opere di miglioramento fondiario a servizio di una pluralità di aziende, come strade, acquedotti, elettrodotti e fasce frangivento, semprechè risultino incluse nei piani di valorizzazione delle zone irrigue di cui all'art. 7 da predisporsi, nei comprensori di bonifica integrale, dai consorzi di bonifica ivi operanti e, nei comprensori di bonifica montana, dalle comunità montana competenti per territorio;

     c) tutte le altre opere di miglioramento fondiario a carattere aziendale, semprechè le stesse facciano parte di un organico piano di sviluppo aziendale finalizzato all'attuazione di un ordinamento colturale irriguo.

 

     Art. 4.

     Per l'esecuzione delle opere di cui al punto a) del 1° comma dell'art. 3, è concesso un contributo in conto capitale nella misura del 70% della spesa ammissibile, elevabile al 75% per gli impianti di distribuzione delle acque interaziendali, limitatamente alle sole opere comuni a più fondi, e per gli impianti realizzati e gestiti da cooperative costituite da coltivatori diretti, mezzadri e lavoratori dipendenti o da società promosse tra imprese familiari diretto-coltivatrici.

     Per l'esecuzione delle opere di cui al punto b) del 1° comma di detto articolo 3, esclusi gli elettrodotti rurali per i quali si applicano le norme contenute nella legge regionale 3 dicembre 1977, n. 43, è concesso un contributo nella misura dell'87,50% della spesa ammissibile.

     Per l'esecuzione delle opere aziendali diverse dagli impianti di distribuzione delle acque sono concessi i benefici previsti dalla legge regionale 4 luglio 1978, n. 16 di attuazione delle direttive della C.E.E. per la riforma dell'agricoltura.

 

     Art. 5.

     L'esecuzione delle opere di cui ai punti a) e b) del 1° comma dell'art. 3 può essere affidata dai beneficiari ai Consorzi di bonifica integrale ed alle Comunità montane competenti per territorio o all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo, a norma dell'art. 41 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

     Ai Consorzi di bonifica ed alle Comunità montane o all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo che assumano, su richiesta dei beneficiari, l'esecuzione delle opere di cui al 1° comma del presente articolo possono essere concessi anticipazioni e liquidazioni sui contributi regionali relativi a tali opere, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 9 del D.P.R. 23 giugno 1962, n. 948.

 

     Art. 6.

     Per la realizzazione delle opere di cui ai punti a) e b) del 1° comma dell'art. 3, anche quando queste vengono eseguite, su esplicita richiesta degli aventi titolo, dai Consorzi di bonifica integrale, dalle Comunità montane e dall'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo, possono essere concessi, per la parte di spesa non coperta dal contributo in conto capitale, mutui a tasso agevolato della durata di anni 20 oltre i due di preammortamento.

     Per i mutui di cui al 1° comma, comprensivi degli interessi di preammortamento, il concorso regionale nel pagamento degli interessi, non può superare l'11%, elevabile al 12% nelle zone comprese nell'elenco comunitario allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 75/273/C.E.E. del 28 aprile 1975.

     In ogni caso l'onere a carico dei beneficiari non può essere inferiore al 3%, ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153 e dal 2% nelle zone comprese nell'elenco di cui al comma precedente, ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 352.

     Ai mutui di cui al 1° comma, si applicano le disposizioni contenute nei primi sei commi dell'art. 19 e nel seguente art. 20 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 7.

     Ai fini della esecuzione con i benefici previsti dalla presente legge delle opere di cui al punto b) del 1° comma dell'art. 3, i Consorzi di bonifica integrale e le Comunità montane interessate predisporranno per le zone di cui al 1° comma dell'art. 1 organici piani di sviluppo quinquennali in cui dovranno essere elencati, in stretto ordine di priorità, le opere infrastrutturali da eseguire o da ammodernare.

     Detti piani sono approvati dal Consiglio Regionale, che può modificarsi stabilendo priorità diverse da quelle proposte, in aderenza ai programmi regionali.

 

     Art. 8.

     La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale all'Agricoltura, sentita la competente Commissione consiliare, può ordinare la esecuzione coattiva delle opere occorrenti per completare la funzionalità degli impianti irrigui ricadenti nelle zone di cui all'art. 1, ove i proprietari non intendano eseguirli, a norma del 2° comma dell'art. 22 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

TITOLO II

Provvedimenti per favorire

l'estendimento dell'irrigazione

 

     Art. 9.

     In zone diverse da quelle di cui all'art. 1, in cui sussistono condizioni ambientali favorevoli per l'insediamento di ordinamenti colturali irrigui, la Regione promuove mediante la concessione di sussidi in conto capitale e di mutui a tasso agevolato la esecuzione di opere di captazione, di presa, di accumulo, di adduzione e distribuzione di acque per uso irriguo, in coerenza con i piani di zona delle Comunità montane.

 

     Art. 10. [2]

     Per la realizzazione delle opere di cui all'art. 9, comprese tutte le relative attrezzature ed apparecchiature nonchè i lavori sistematori del terreno, è concesso un contributo in conto capitale fino al 70% della spesa ritenuta ammissibile.

     Detto contributo è elevato al 75% per le iniziative riguardanti una pluralità di aziende e limitatamente alle sole opere comuni a più fondi, restando stabilito nella misura del 70% il contributo per le opere riguardanti le singole aziende. La maggiore aliquota del 75% è concessa anche alle cooperative costituite da coltivatori diretti, mezzadri e lavoratori dipendenti ed alle società promosse tra imprese familiari diretto-coltivatrici, qualora sia prevista la gestione in forma associata dell'impianto irriguo.

     Qualora le opere interessino una zona di estensione territoriale non inferiore ad Ha 100 l'onere relativo alle opere comuni a più aziende rimane a totale carico della Regione. In questo caso è obbligatorio la costituzione tra gli utenti di un consorzio irriguo ai sensi dell'art. 918 c.c. o di una cooperativa di servizi, tranne che la gestione dell'impianto venga trasferita o al Consorzio di Bonifica o alla Comunità Montana competenti per territorio.

     Può essere altresì concesso un contributo in conto capitale, nella misura massima del 50%, per il ripristino dell'efficienza e l'ammodernamento di tutte le opere di cui all'art. 9.

     Il contributo di cui al precedente comma può essere elevato al 70% se le opere risultino eseguite da almeno 15 anni o siano state realizzate senza sussidi dello Stato o della Regione.

     Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dal 2° comma dell'art. 12 per gli impianti collettivi di irrigazione realizzati e gestiti da Consorzi di miglioramento fondiario, da Consorzi irrigui, da Cooperative e da Associazioni, comunque costituite, di utenti.

     Per l'esecuzione, il ripristino e l'ammodernamento delle opere di cui all'art. 9 possono essere concesse, in aggiunta alle provvidenze contributive di cui ai commi 1°, 20 e 5° del presente articolo, le agevolazioni creditizie previste dall'art. 6.

TITOLO III

Provvedimenti per assicurare

la piena efficienza degli impianti irrigui

e per facilitare la utilizzazione delle acque irrigue

 

     Art. 11.

     Per facilitare l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo, potranno essere corrisposti ai Consorzi di bonifica integrale, alle Comunità montane, ai Consorzi di miglioramento fondiario, ai Consorzi di cui all'art. 918 c.c. ed alle Cooperative di servizi contributi nelle spese consortili di esercizio fino ad un massimo del 65% della spesa stessa, finché l'estensione dell'irrigazione non consente l'economico impiego dell'acqua o comunque per non oltre 5 anni dall'inizio dell'esercizio irriguo nel territorio interessato.

     I benefici di cui al 1° comma potranno essere concessi anche per i vecchi impianti e per un periodo non superiore a 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 12.

     Sono a carico della Regione le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il ripristino, l'ammodernamento ed il completamento degli impianti pubblici di irrigazione realizzati e gestiti dai Consorzi di bonifica integrale, dalle Comunità montane e da Enti ed Associazioni varie.

     Per la manutenzione straordinaria, il ripristino, l'ammodernamento ed il completamento di impianti collettivi di irrigazione realizzati e gestiti da Consorzi di miglioramento fondiario, da Consorzi irrigui, da Cooperative e da Associazioni, comunque costituite, di utenti, la Regione concorre con un contributo in conto capitale nella misura del 75% della spesa ritenuta ammissibile. Tale spesa è a totale carico della Regione quando ricorrono le condizioni di cui al 3° comma dell'art. 10.

TITOLO IV

Norme procedurali

 

     Art. 13.

     Le domande intese ad ottenere le agevolazioni contributive e creditizie di cui agli articoli 4, 6 e 10, corredate dagli elaborati progettuali delle opere da eseguirsi e dalla documentazione amministrativa comprovante il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, vanno presentate all'Assessorato Regionale all' Agricoltura ed alle Foreste che, compiuta la relativa istruttoria, le trasmette alla Giunta Regionale.

     La Giunta Regionale emette i provvedimenti di accoglimento o di reiezione delle domande di cui al 1° comma sentita la competente Commissione consiliare.

     I provvedimenti di concessione e di liquidazione dei contributi in conto capitale e dei contributi negli interessi sono emanati dal Presidente della Giunta Regionale, su conformi deliberazioni di quest'ultima.

 

     Art. 14.

     Per l'esecuzione dei lavori previsti dal 1° comma dell'art. 12, si applicano le norme procedurali relative alle opere pubbliche di bonifica integrale e montana, stabilite da leggi regionali ed, in assenza ed integrazioni di queste, da leggi statali.

     Le stesse norme si applicano per l'esecuzione dei lavori previsti dal 2° comma dell'art. 12, quando la relativa spesa sia a totale carico della Regione. Negli altri casi si esegue la procedura stabilita dall'art. 13 della presente legge.

     Per la concessione dei contributi di cui all'art. 11 si segue la procedura stabilita per l'applicazione del 3° comma dell'art. 22 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. E' in tutti i casi obbligatorio il rendiconto documentato delle spese sostenute.

 

     Art. 15.

     L'approvazione da parte della Giunta Regionale dei progetti delle opere di cui al punto b) del 1° comma dell'art. 3 e di quelle di cui agli articoli 3, 1° comma, lettera a) e 9, qualora queste ultime interessino una pluralità di aziende, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

TITOLO V

Norme finanziarie

 

     Art. 16.

     Al finanziamento delle spese derivanti dalla presente legge si provvede:

     a) per la concessione di contributi in conto capitale, utilizzando parte dei fondi disponibili per il finanziamento di ulteriori piani di sviluppo secondo le indicazioni del bianco pluriennale 1978-80 (obiettivo V lettera r);

     b) per la concessione di contributi in annualità, utilizzando quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, fissando i limiti d'impegno nella misura descritta a fianco dei capitoli nn. 4302 e 4304 di cui alla annessa tabella "A".

 

     Art. 17.

     Nello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1978 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, descritte nella tabella "A" annessa alla presente legge.

 

     Art. 18.

     I mutui di cui all'art. 6 ed al 4° comma dell'art. 10 saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposita convenzione da stipularsi con gli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, operanti nella Regione.

TITOLO VI

Disposizioni finali

 

     Art. 19.

     Le attrezzature e le apparecchiature acquistate con le agevolazioni contributive e creditizie di cui agli articoli 4, 6 e 10 della presente legge non possono essere distolte dal previsto impiego per un periodo di almeno 5 anni dalla data degli accertamenti di collaudo.

     Il suddetto vincolo deve essere espressamente menzionato nei provvedimenti di concessione dei contributi in conto capitale. In caso di inosservanza, i beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi.

 

     Art. 20.

     E' abrogata la legge regionale 28 aprile 1975, n. 33.

 

     Art. 21.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 2000, n. 31, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 2 della stessa L.R. 31/2000.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 20 agosto 1979, n. 24.