§ 5.4.56 - Legge Regionale 12 settembre 1977, n. 34.
Variazioni al bilancio di previsione 1977 e modificazioni alla legge regionale 31 maggio 1977, n. 16.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:12/09/1977
Numero:34


Sommario
Art. 1.      Per effetto delle risultanze emerse in sede di redazione del conto consuntivo finanziario 1976 e per sopperire alle esigenze finanziarie accertate a carico di alcuni capitoli di spesa, i cui [...]
Art. 2.      L'ammontare presunto dei residui attivi, già iscritto nel bilancio regionale 1977 in Lire 105.454.295.188 viene rideterminato in complessive Lire 87.626.657.506, così come analiticamente [...]
Art. 3.      L'ammontare presunto dei residui passivi già iscritto in L. 103.254.295.198 nel bilancio regionale 1977, viene rideterminato in L. 86.882.331.297 così come analiticamente specificato nell'elenco [...]
Art. 4.      Il fondo di cassa iniziale dell'esercizio 1977, già iscritto in bilancio per L. 52.264.186.131 viene rideterminato in L. 52.269.277.167 di cui L. 49.003.133.835 accantonate presso il Tesoro [...]
Art. 5.      E' approvato in L. 186.036.890.682 lo stato di previsione delle entrate di cassa della Regione Molise che si prevedono di accertare nell'anno finanziario 1977, secondo l'elenco n. 1 annesso alla [...]
Art. 6.      E' approvato in L. 186.036.890.682 lo stato di previsione delle spese della Regione Molise di cui si autorizza il pagamento nell'anno finanziario 1977, secondo l'elenco n. 2 annesso alla [...]
Art. 7.      L'avanzo di amministrazione viene determinato in L. 4.010.469.541 e viene così destinato:
Art. 8.      Il fondo di riserva di cassa iscritto al cap. 2595 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977 resta determinato in L. 6.000.000.000.
Art. 9. 
Art. 10.      Ai sensi dell'art. 15 della legge 19 maggio 1976, n. 335, al bilancio regionale 1977, possono essere apportate variazioni in corso di esercizio, mediante provvedimenti amministrativi della [...]
Art. 11.      Ai sensi del terzo comma dell'art. 20 della legge 19 maggio 1976, n. 335, nello stato di previsione della spesa viene iscritto il nuovo capitolo di bilancio n. 2631 "Fondo per sopperire alle [...]
Art. 12.      Per sopperire alle esigenze finanziarie e di cassa accertate a carico di alcuni capitoli di spesa, come indicato all'art. 1 della presente legge, allo stato di previsione della spesa [...]
Art. 13.      La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.4.56 - Legge Regionale 12 settembre 1977, n. 34. [1]

Variazioni al bilancio di previsione 1977 e modificazioni alla legge regionale 31 maggio 1977, n. 16.

(B.U. n. 17 del 16 settembre 1977).

 

Art. 1.

     Per effetto delle risultanze emerse in sede di redazione del conto consuntivo finanziario 1976 e per sopperire alle esigenze finanziarie accertate a carico di alcuni capitoli di spesa, i cui stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio regionale 1977 risultano essere insufficienti a coprire gli oneri derivanti alla Regione per l'intero esercizio, al bilancio di previsione 1977 sono apportate le modificazioni di cui ai successivi articoli.

 

     Art. 2.

     L'ammontare presunto dei residui attivi, già iscritto nel bilancio regionale 1977 in Lire 105.454.295.188 viene rideterminato in complessive Lire 87.626.657.506, così come analiticamente indicato nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.

     In tal senso è da ritenersi modificata la previsione dei residui già iscritti nella tabella "A" annessa alla legge regionale 31 maggio 1977, n. 16.

 

     Art. 3.

     L'ammontare presunto dei residui passivi già iscritto in L. 103.254.295.198 nel bilancio regionale 1977, viene rideterminato in L. 86.882.331.297 così come analiticamente specificato nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.

     In tali sensi è da ritenersi modificata la previsione dei residui passivi descritti nella tabella "B" annessa alla legge regionale 31 maggio 1977, n. 16.

 

     Art. 4.

     Il fondo di cassa iniziale dell'esercizio 1977, già iscritto in bilancio per L. 52.264.186.131 viene rideterminato in L. 52.269.277.167 di cui L. 49.003.133.835 accantonate presso il Tesoro dello Stato sul c/c n. 443 acceso in nome e di proprietà della Regione Molise e L. 3.266.143.332 presso la Cassa corrente della Tesoreria regionale gestita dalla Cassa di Risparmio Molisana di Campobasso.

     In tali sensi è da ritenersi modificata la entrata di cassa iscritta nella tabella "A" annessa alla legge regionale 31 maggio 1977, n. 16.

 

     Art. 5.

     E' approvato in L. 186.036.890.682 lo stato di previsione delle entrate di cassa della Regione Molise che si prevedono di accertare nell'anno finanziario 1977, secondo l'elenco n. 1 annesso alla presente legge che modifica, in tali sensi, la previsione iniziale della tabella "A" annessa alla legge regionale 31 maggio 1977, n. 16.

 

     Art. 6.

     E' approvato in L. 186.036.890.682 lo stato di previsione delle spese della Regione Molise di cui si autorizza il pagamento nell'anno finanziario 1977, secondo l'elenco n. 2 annesso alla presente legge.

     In tali sensi s'intendono modificate le previsioni di uscite di cassa di cui alla tabella "B" annessa alla legge regionale 31 maggio 1977, n. 16.

 

     Art. 7.

     L'avanzo di amministrazione viene determinato in L. 4.010.469.541 e viene così destinato:

     a) in quanto a L. 2.200.000.000 al finanziamento delle spese previste dall'art. 15 della legge 31 maggio 1977, n. 16;

     b) in quanto a L. 930.000.000 alla eliminazione del mutuo passivo iscritto al cap. 570/b dell'esercizio finanziario 1976;

     c) in quanto a L. 880.469.541 al fondo iscritto al bilancio 1977 ai sensi dell'art. 11 della presente legge.

 

     Art. 8.

     Il fondo di riserva di cassa iscritto al cap. 2595 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977 resta determinato in L. 6.000.000.000.

     I prelievi dal fondo sono disciplinati dall'art. 10 della legge regionale 31 maggio 1977, n. 16.

 

     Art. 9. [2]

 

     Art. 10.

     Ai sensi dell'art. 15 della legge 19 maggio 1976, n. 335, al bilancio regionale 1977, possono essere apportate variazioni in corso di esercizio, mediante provvedimenti amministrativi della Giunta da comunicare al Consiglio Regionale entro 15 giorni dal loro perfezionamento, per l'istituzione di nuovi capitoli di entrata, per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonchè per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali.

     Ogni altra variazione al Bilancio deve essere disposta e autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto agli artt. 8, 9, 10, e 14 della legge regionale 31 maggio 1977, n. 16.

     Nessuna variazione al Bilancio, salvo quella di cui al primo comma, può essere deliberata dopo il 30 novembre 1977.

 

     Art. 11.

     Ai sensi del terzo comma dell'art. 20 della legge 19 maggio 1976, n. 335, nello stato di previsione della spesa viene iscritto il nuovo capitolo di bilancio n. 2631 "Fondo per sopperire alle deficienze di stanziamenti di residui passivi al 31 dicembre 1975 eliminati in quanto impegni ritenuti latenti", con uno stanziamento di competenza di L. 880.469.541 e una dotazione di fondi di cassa di L. 500.000.000.

     Il prelevamento da tale fondo e l'iscrizione in capitoli speciali di spesa del bilancio regionale 1977, sia in termini di competenza che di cassa, sarà disposto con legge regionale.

     I fondi di cui al primo comma non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa.

 

     Art. 12.

     Per sopperire alle esigenze finanziarie e di cassa accertate a carico di alcuni capitoli di spesa, come indicato all'art. 1 della presente legge, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1977 sono apportate le variazioni, di competenza e di cassa, secondo le indicazioni riportate all'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

 

     Art. 13.

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.

[2] Sostituisce il secondo comma dell'art. 12 della L.R. 31 maggio 1977, n. 16.