§ 30.6.14 – D.Lgs.C.P.S. 10 luglio 1947, n. 787.
Autorizzazione, per un notevole interesse pubblico generale, a contrarre mutui con garanzia ipotecaria sugli immobili e sulle pertinenze [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.6 credito edilizio e fondiario
Data:10/07/1947
Numero:787


Sommario
Art. 1.      E' data facoltà al Ministero dei trasporti, previo concerto con il Ministero del tesoro, di autorizzare i concessionari di ferrovie a contrarre mutui garantiti da [...]
Art. 2.      Il concessionario di ferrovie che intenda contrarre mutui garantiti, ai sensi del precedente articolo, deve presentare domanda al Ministero dei trasporti, accompagnata [...]
Art. 3.      L'ipoteca a favore del mutuante può essere iscritta sugli immobili e sugli impianti adibiti all'esercizio della ferrovia concessa anche se acquistati o costruiti dopo la [...]
Art. 4.      Il contratto di mutuo non potrà, dopo l'avvenuta approvazione governativa, essere modificato in alcuna sua parte, nel corso della concessione, senza intervento e senza [...]
Art. 5.      Il concessionario inadempiente agli obblighi assunti nel contratto di mutuo incorrerà nella decadenza della concessione
Art. 6.      Nel caso in cui si addivenga alla pronuncia della decadenza del concessionario per la inadempienza di cui al precedente art. 5 ovvero per qualsiasi altra causa, il [...]
Art. 7.      Nella eventualità che la concessione non venga aggiudicata, la ferrovia può essere assunta in esercizio, anche temporaneamente dallo Stato, o con gestione diretta [...]
Art. 8.      Nel caso di cessione della concessione, il riconoscimento della cessione stessa da parte del Ministeri dei trasporti e del tesoro sarà subordinato alla integrale [...]
Art. 9.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 30.6.14 – D.Lgs.C.P.S. 10 luglio 1947, n. 787. [1]

Autorizzazione, per un notevole interesse pubblico generale, a contrarre mutui con garanzia ipotecaria sugli immobili e sulle pertinenze delle ferrovie, oggetto di concessione governativa e per la durata della medesima.

(G.U. 26 agosto 1947, n. 194).

 

     Art. 1.

     E' data facoltà al Ministero dei trasporti, previo concerto con il Ministero del tesoro, di autorizzare i concessionari di ferrovie a contrarre mutui garantiti da ipoteca sul complesso patrimoniale della concessione ferroviaria, allo scopo di provvedere alla costruzione ed alla ricostruzione, al riassetto, alla elettrificazione, al potenziamento e completamento degli impianti, nei soli casi di riconosciuta grande utilità pubblica e di notevole importanza per l'economia regionale o nazionale.

 

          Art. 2.

     Il concessionario di ferrovie che intenda contrarre mutui garantiti, ai sensi del precedente articolo, deve presentare domanda al Ministero dei trasporti, accompagnata da un progetto tecnico completo dei lavori da eseguire, dal piano finanziario della operazione - corredato dai bilanci sociali degli ultimi cinque anni - e da una dichiarazione impegnativa del mutuante.

     Sulla domanda sarà sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

 

          Art. 3.

     L'ipoteca a favore del mutuante può essere iscritta sugli immobili e sugli impianti adibiti all'esercizio della ferrovia concessa anche se acquistati o costruiti dopo la stipulazione del mutuo, sebbene riversibili allo Stato alla fine della concessione.

     In ogni caso l'ipoteca si estenderà al materiale rotabile o di esercizio o a tutti gli altri beni costituenti pertinenza della ferrovia e non riversibili allo Stato alla fine della concessione.

 

          Art. 4.

     Il contratto di mutuo non potrà, dopo l'avvenuta approvazione governativa, essere modificato in alcuna sua parte, nel corso della concessione, senza intervento e senza il preventivo consenso dei Ministeri dei trasporti e del tesoro, previa istruttoria nel modo stabilito dall'art. 2 del presente decreto.

     Con la fine della concessione cessa in ogni caso, e completamente, la garanzia ipotecaria.

 

          Art. 5.

     Il concessionario inadempiente agli obblighi assunti nel contratto di mutuo incorrerà nella decadenza della concessione.

     La pronunzia di decadenza è preceduta da una diffida, da parte del Ministero del trasporti, da esaurirsi nel termine di 30 giorni.

 

          Art. 6.

     Nel caso in cui si addivenga alla pronuncia della decadenza del concessionario per la inadempienza di cui al precedente art. 5 ovvero per qualsiasi altra causa, il Ministero dei trasporti provvederà ad aggiudicare la concessione mediante licitazione o trattativa privata ai termini dall'art. 14 del regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752, ammettendo alla licitazione anche l'ente mutuante, il quale, se riconosciuto idoneo nei riguardi della capacità tecnica, avrà, a parità di condizioni, titolo di preferenza.

 

          Art. 7.

     Nella eventualità che la concessione non venga aggiudicata, la ferrovia può essere assunta in esercizio, anche temporaneamente dallo Stato, o con gestione diretta governativa o a mezzo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato oppure potrà essere disarmata.

     Nell'uno e nell'altro caso il diritto dei mutuante potrà essere fatto valere:

     a) sul compenso liquidabile al concessionario decaduto in applicazione dell'art. 15 del regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, per gli immobili e per gli impianti riversibili allo Stato e per le provviste esistenti prima della stipulazione del mutuo;

     b) sul valore di stima, al netto dell'ammontare di concorsi e sovvenzioni eventualmente accordati dallo Stato, degli immobili e degli impianti, riversibili allo Stato, costruiti od acquistati dopo la stipula del mutuo e delle relative provviste nonchè sul valore di stima del materiale rotabile e di esercizio e di tutti gli altri beni costituenti pertinenza della ferrovia acquistati o costruiti dopo la stipula del mutuo.

     Il valore di stima di cui alla lettera b) viene determinato da arbitri inappellabili da nominarsi uno dal Ministero del trasporti d'intesa col Ministero del tesoro, il secondo dal mutuante ed il terzo, in caso di disaccordo delle parti, dal presidente del Consiglio di Stato.

 

          Art. 8.

     Nel caso di cessione della concessione, il riconoscimento della cessione stessa da parte del Ministeri dei trasporti e del tesoro sarà subordinato alla integrale accettazione da parte del subingredito concessionario di tutti gli obblighi assunti dal mutuatario.

 

          Art. 9.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 5 gennaio 1953, n. 32. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.