§ 30.6.11 – R.D.L. 12 febbraio 1934, n. 189.
Nuovi provvedimenti per agevolare la trasformazione dei mutui fondiari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.6 credito edilizio e fondiario
Data:12/02/1934
Numero:189


Sommario
Art. 1.      In deroga a quanto è disposto nell'art. 21 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, gli onorari notarili per gli atti di trasformazione dei mutui fondiari sono ridotti ad [...]
Art. 2.      La facoltà concessa dall'art. 1 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1430, agli istituti di credito fondiario di anticipare le spese necessarie alla [...]
Art. 3.      Nei casi di trasformazione di mutui fondiari stipulati ai termini della legge (testo unico) 16 luglio 1905, n. 646, e sue successive modificazioni, ove i mutui stessi [...]
Art. 4.      Il comma secondo dell'art. 74 del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è sostituto dal seguente
Art. 5.      Quando risultino violazioni delle disposizioni di legge, di statuto o di regolamento da parte di un istituto di credito fondiario e ove non sia stabilito diverso [...]
Art. 6.      Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge


§ 30.6.11 – R.D.L. 12 febbraio 1934, n. 189. [1]

Nuovi provvedimenti per agevolare la trasformazione dei mutui fondiari.

(G.U. 22 febbraio 1934, n. 44).

 

     Art. 1.

     In deroga a quanto è disposto nell'art. 21 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, gli onorari notarili per gli atti di trasformazione dei mutui fondiari sono ridotti ad un ottavo, da liquidarsi sull'ammontare dei nuovi mutui.

 

          Art. 2.

     La facoltà concessa dall'art. 1 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1430, agli istituti di credito fondiario di anticipare le spese necessarie alla trasformazione dei mutui, determinandole complessivamente in una quota annuale fissa a titolo di abbonamento non superiore a 30 centesimi ogni 100 lire di capitale mutuato deve intendersi estesa alle somme tutte dovute dal mutuatario di cui agli artt. 52, 53 e 54 del regolamento per l'esecuzione delle leggi sul credito fondiario approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472.

 

          Art. 3.

     Nei casi di trasformazione di mutui fondiari stipulati ai termini della legge (testo unico) 16 luglio 1905, n. 646, e sue successive modificazioni, ove i mutui stessi siano ammortizzabili in un termine minore di 50 o 40 anni come appresso, i mutuatari hanno diritto di ottenere che la durata dei nuovi mutui, computato il periodo di ammortamento dei vecchi mutui, venga estesa ad anni 50, se la garanzia ipotecaria sia costituita da fondi rustici o prevalentemente rustici, ovvero ad anni 40 se la detta garanzia sia costituita esclusivamente o prevalentemente da fondi urbani.

     Sarà però in facoltà degli istituti mutuanti di restringere la detta durata a periodi di tempo minori, quando a loro esclusivo giudizio ciò sia richiesto dalle particolari condizioni degli immobili costituenti la garanzia ipotecaria, purché tali periodi superino di almeno 10 anni la durata dei mutui estinti in dipendenza della trasformazione.

 

          Art. 4.

     Il comma secondo dell'art. 74 del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è sostituto dal seguente:

     (Omissis).

     Dopo il secondo comma dell'art. 74 del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 5.

     Quando risultino violazioni delle disposizioni di legge, di statuto o di regolamento da parte di un istituto di credito fondiario e ove non sia stabilito diverso procedimento per lo scioglimento dell'amministrazione dell'istituto e per la delegazione delle rispettive funzioni, l'amministrazione dell'istituto stesso potrà essere sciolta con decreto del capo del governo, emesso di concerto col Ministro per le finanze e, qualora si tratti di istituto autorizzato ad esercitare pure il credito agrario, di concerto anche col Ministro per l'agricoltura e le foreste. Col decreto medesimo sarà nominato un commissario governativo e ne saranno determinate le attribuzioni.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.


[1] Convertito in legge dalla L. 7 giugno 1934, n. 1036. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.