Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 30. Credito |
Capitolo: | 30.6 credito edilizio e fondiario |
Data: | 12/02/1934 |
Numero: | 189 |
Sommario |
Art. 1. In deroga a quanto è disposto nell'art. 21 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, gli onorari notarili per gli atti di trasformazione dei mutui fondiari sono ridotti ad [...] |
Art. 2. La facoltà concessa dall'art. 1 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1430, agli istituti di credito fondiario di anticipare le spese necessarie alla [...] |
Art. 3. Nei casi di trasformazione di mutui fondiari stipulati ai termini della legge (testo unico) 16 luglio 1905, n. 646, e sue successive modificazioni, ove i mutui stessi [...] |
Art. 4. Il comma secondo dell'art. 74 del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è sostituto dal seguente |
Art. 5. Quando risultino violazioni delle disposizioni di legge, di statuto o di regolamento da parte di un istituto di credito fondiario e ove non sia stabilito diverso [...] |
Art. 6. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge |
§ 30.6.11 – R.D.L. 12 febbraio 1934, n. 189. [1]
Nuovi provvedimenti per agevolare la trasformazione dei mutui fondiari.
(G.U. 22 febbraio 1934, n. 44).
In deroga a quanto è disposto nell'art. 21 della
La facoltà concessa dall'art. 1 del regio
Nei casi di trasformazione di mutui fondiari stipulati ai termini della
Sarà però in facoltà degli istituti mutuanti di restringere la detta durata a periodi di tempo minori, quando a loro esclusivo giudizio ciò sia richiesto dalle particolari condizioni degli immobili costituenti la garanzia ipotecaria, purché tali periodi superino di almeno 10 anni la durata dei mutui estinti in dipendenza della trasformazione.
Il comma secondo dell'art. 74 del
(Omissis).
Dopo il secondo comma dell'art. 74 del
(Omissis).
Quando risultino violazioni delle disposizioni di legge, di statuto o di regolamento da parte di un istituto di credito fondiario e ove non sia stabilito diverso procedimento per lo scioglimento dell'amministrazione dell'istituto e per la delegazione delle rispettive funzioni, l'amministrazione dell'istituto stesso potrà essere sciolta con decreto del capo del governo, emesso di concerto col Ministro per le finanze e, qualora si tratti di istituto autorizzato ad esercitare pure il credito agrario, di concerto anche col Ministro per l'agricoltura e le foreste. Col decreto medesimo sarà nominato un commissario governativo e ne saranno determinate le attribuzioni.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
[1] Convertito in legge dalla