Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 30. Credito |
Capitolo: | 30.3 credito alberghiero e turistico |
Data: | 16/11/1962 |
Numero: | 1686 |
Sommario |
Art. 1. E' autorizzato il conferimento della somma di lire trecento milioni alla Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne, per la costituzione di un fondo per [...] |
Art. 2. I prestiti da ammettere al beneficio del contributo di cui al precedente art. 1 possono essere concessi con capitali messi a disposizione anche in deroga ai propri [...] |
Art. 3. Il Ministero del tesoro è autorizzato a stipulare con la Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne e con l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino [...] |
Art. 4. All'onere di lire 300.000.000 derivante dell'applicazione della presente legge, si farà fronte - in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 - mediante riduzione di [...] |
§ 30.3.3 – L. 16 novembre 1962, n. 1686.
Conferimento della somma di lire trecento milioni alla Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne per contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito turistico alle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale.
(G.U. 24 dicembre 1962, n. 328).
E' autorizzato il conferimento della somma di lire trecento milioni alla Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne, per la costituzione di un fondo per contributi in conto interessi, da concedersi nella misura massima del 3,50 per cento su prestiti a favore di piccoli proprietari delle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale, destinati al miglioramento o alla costruzione di case di abitazione e di modeste attrezzature alberghiere, onde renderle adatte alla ricettività di un turismo a basso costo, nonchè all'attuazione di modeste opere d'interesse turistico generale.
I prestiti da ammettere al beneficio del contributo di cui al precedente art. 1 possono essere concessi con capitali messi a disposizione anche in deroga ai propri statuti, e ad integrazione del fondo esistente presso la Sezione di credito agrario per l'Emilia e la Romagna dalle Casse di risparmio e dagli Istituti di credito operanti nelle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale.
Detti prestiti non possono superare singolarmente l'ammontare di lire 1.000.000 se destinati al miglioramento o alla costruzione di case di abitazione, di lire 2.000.000 se destinati alla costruzione di villette turistiche e di lire 4.000.000 se destinati al miglioramento o alla costruzione di attrezzature alberghiere od opere di interesse turistico generale, e debbono avere durata non eccedente i cinque anni [1].
Il tasso da porre a carico dei mutuatari non può essere superiore al 3,50 per cento.
Le provvidenze di cui alla presente legge non possono conseguirsi relativamente agli immobili ed agli esercizi i cui proprietari, affittuari o gestori abbiano usufruito nell'ultimo triennio, per lo stesso titolo, di premi, contributi o finanziamenti da parte dello Stato, di pubbliche Amministrazioni o di altri Enti pubblici.
Il Ministero del tesoro è autorizzato a stipulare con la Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne e con l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale (I.S.E.A.) con sede in Bologna, costituito il 16 marzo 1957, di concerto con il Ministero del turismo e dello spettacolo, le convenzioni necessarie per l'applicazione della presente legge, con particolare riferimento ai criteri di impiego del fondo contributi nelle zone di intervento, nonchè alle modalità di concessione, liquidazione e pagamento dei contributi stessi.
L'I.S.E.A. è tenuta a dare tempestiva comunicazione al Ministero del turismo e dello spettacolo delle domande di credito avanzate e, a procedura ultimata, di quelle accolte.
All'onere di lire 300.000.000 derivante dell'applicazione della presente legge, si farà fronte - in deroga alla
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Comma così sostituito dall'art. 2 della