§ 30.1.19 – L. 1 giugno 1966, n. 415.
Ulteriore stanziamento in favore della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne, per contributi da concedersi ai sensi della legge 16 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.1 credito agrario e peschereccio
Data:01/06/1966
Numero:415


Sommario
Art. 1.      E' autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di lire 900.000.000, in ragione di lire 300.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1968, alla [...]
Art. 2.      Il secondo comma dell'art. 2 della legge 16 novembre 1962, n. 1686, è sostituito dal seguente
Art. 3.      All'onere di lire 300.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1966, si farà fronte mediante riduzione di pari importo del [...]


§ 30.1.19 – L. 1 giugno 1966, n. 415.

Ulteriore stanziamento in favore della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne, per contributi da concedersi ai sensi della legge 16 novembre 1962, n. 1686.

(G.U. 22 giugno 1966, n. 152).

 

     Art. 1.

     E' autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di lire 900.000.000, in ragione di lire 300.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1968, alla Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne, per contributi da concedersi ai sensi della legge 16 novembre 1962, n. 1686.

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'art. 2 della legge 16 novembre 1962, n. 1686, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 3.

     All'onere di lire 300.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1966, si farà fronte mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.