§ 5.3.7 - L.R. 31 dicembre 2004, n. 38.
Istituzione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione a decorrere dal 1° gennaio 2005.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 tributi
Data:31/12/2004
Numero:38


Sommario
Art. 1 . (Istituzione dell'imposta).
Art. 2 . (Determinazione dell'imposta).
Art. 3 . (Soggetto passivo e determinazione dell'imposta).
Art. 4 . (Modalità e termini di versamento e relative sanzioni).
Art. 5 . (Modalità di accertamento dell'imposta).
Art. 6 . (Norma di rinvio).
Art. 7 . (Norma transitoria e finale).
Art. 8 . (Entrata in vigore).


§ 5.3.7 - L.R. 31 dicembre 2004, n. 38.

Istituzione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione a decorrere dal 1° gennaio 2005.

(B.U. 31 dicembre 2004, n. 29).

 

Art. 1. (Istituzione dell'imposta).

     1. È istituita dal 1° gennaio 2005 l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione prevista dall'articolo 6, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158 e dall'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398.

 

     Art. 2. (Determinazione dell'imposta).

     1. L'ammontare dell'imposta è fissata in Euro 0,015494 per litro di benzina erogato.

     2. La Regione Molise potrà, a partire dall'anno 2006 e con legge regionale, determinare, entro il limite massimo di Euro 0,02582 per litro, l'aliquota dell'imposta in misura diversa da quella precedentemente prevista. La nuova misura dell'aliquota deve applicarsi sul quantitativo di benzina erogato successivamente alla data di entrata in vigore della legge che dispone la variazione.

     3. In caso contrario si intende prorogata, per l'anno o per gli anni successivi, la misura dell'imposta vigente.

     4. L'imposta è determinata moltiplicando l'importo stabilito al comma 1 per il quantitativo mensile di carburante, erogato dal soggetto passivo dell'imposta di cui al successivo articolo 3, risultante dal registro di carico e scarico previsto dall'articolo 3 del decreto legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474 e successive modificazioni.

 

     Art. 3. (Soggetto passivo e determinazione dell'imposta).

     1. Il soggetto passivo dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione è il concessionario dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, la società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto.

 

     Art. 4. (Modalità e termini di versamento e relative sanzioni).

     1. L'imposta deve essere versata mensilmente alla Regione Molise, dai soggetti di cui al precedente articolo 3, entro il giorno quindici del mese successivo a quello di riferimento, mediante accreditamento su conto corrente postale intestato alla REGIONE MOLISE – Imposta regionale sulla benzina per autotrazione – SERVIZIO TESORERIA.

     2. Se il termine scade in un giorno festivo il versamento è tempestivo se sarà effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

     3. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta entro il termine previsto, si applica la sanzione amministrativa del 100% calcolata sull'importo non versato o tardivamente versato e gli interessi moratori, nella misura fissata per l'interesse legale, a decorrere dal giorno in cui l'imposta è dovuta alla Regione Molise.

     4. Alla prescrizione del diritto della Regione alla riscossione dell'imposta si applicano le disposizioni statali vigenti in materia.

 

     Art. 5. (Modalità di accertamento dell'imposta).

     1. Gli Uffici Tecnici di Finanza effettuano l'accertamento e la liquidazione dell'imposta sulla base di dichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite nel Decreto Ministeriale 30 luglio 1996, dai soggetti passivi di cui al precedente articolo 3 entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e trasmettono alla Regione i dati relativi alla quantità di benzina erogata nel territorio regionale.

     2. La Regione Molise, per il tramite del Servizio Politiche Finanziarie e Tributarie, può accedere ai dati delle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti presso gli impianti di distribuzione di carburante e può richiedere agli Uffici Tecnici di Finanza i dati ritenuti necessari per l'esecuzione dei controlli di propria competenza; eventuali infrazioni o irregolarità sono segnalate agli stessi uffici che procedono alla liquidazione dei tributi dovuti e delle relative penalità.

 

     Art. 6. (Norma di rinvio).

     Per la riscossione coattiva, gli interessi di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni vigenti in materia di accisa sugli olii minerali e, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, nonché quelle contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni e le altre vigenti disposizioni statali in materia di imposte di consumo, in quanto applicabili.

 

     Art. 7. (Norma transitoria e finale).

     1. In sede di prima applicazione dell'imposta e, comunque, non oltre il 31 marzo 2005 i soggetti di cui al precedente articolo 3 sono tenuti, al fine di consentire la costituzione della relativa banca dati, a presentare ai Servizio Politiche Finanziarie e Tributarie della Regione Molise una dichiarazione, in unico esemplare, contenente i seguenti dati:

     a) ragione sociale e sede del soggetto obbligato al pagamento;

     b) qualità del soggetto (concessionario o società petrolifera);

     c) estremi dell'eventuale atto negoziale tra il concessionario e la società petrolifera unica fornitrice;

     d) quantità di prodotto fatturata nell'anno 2004 distintamente per impianto di distribuzione assoggettato alla tenuta del registro di carico e scarico.

     2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere presentata dal concessionario dell'impianto di distribuzione di carburante se quest'ultimo provvede direttamente all'approvvigionamento dello stesso e nei casi in cui gli impianti di distribuzione siano riforniti, di regola, da più società. Se il concessionario conviene con apposito atto negoziale che la fornitura sia effettuata, di regola, da un'unica società petrolifera direttamente al gestore dell'impianto, la dichiarazione è presentata da quest'ultima società.

 

     Art. 8. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.