§ 5.2.9 - L.R. 5 maggio 2006, n. 5.
Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 demanio e patrimonio
Data:05/05/2006
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Principi generali)
Art. 2.  (Finalità)
Art. 3.  (Ambito di applicazione)
Art. 4.  (Funzioni della Regione)
Art. 5.  (Funzioni dei Comuni)
Art. 6.  (Adempimenti relativi al canone)
Art. 8.  (Campo di applicazione)
Art. 9.  (Procedura)
Art. 10.  (Principi generali di pianificazione)
Art. 11.  (Tipologie di insediamento)
Art. 12.  (Piani spiaggia comunali)
Art. 13.  (Norma transitoria)
Art. 14.  (Norma finanziaria)
Art. 15.  (Pubblicazione)


§ 5.2.9 - L.R. 5 maggio 2006, n. 5.

Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale.

(B.U. 16 maggio 2006, n. 14).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Principi generali)

     1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale delegate alle Regioni dal D.P.R. n. 616/1977, articolo 59, e conferite ad esse dal decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, articolo 105, comma 2, lettera 1), e successive integrazioni e modificazioni. Individua, inoltre, le funzioni in materia riservate alla Regione e quelle conferite ai Comuni.

     2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di mare territoriale, la Regione si informa alle norme ed ai principi dell'articolo 118 della Costituzione e della legge regionale n. 34 del 29 settembre 1999.

 

     Art. 2. (Finalità)

     1. La Regione Molise favorisce lo sviluppo delle attività produttive, turistiche e ricreative compatibili con la tutela e la conservazione dell'ambiente, preservando e valorizzando le potenzialità e l'integrità dei beni pubblici appartenenti al demanio marittimo.

 

     Art. 3. (Ambito di applicazione)

     1. Le aree demaniali marittime della costiera molisana e delle antistanti zone del mare territoriale ricomprese nei territori dei comuni di Campomarino, di Termoli. di Petacciato e di Montenero di Bisaccia sono così individuate e delimitate: per il comune di Campomarino, dalla legge n. 140/04, articolo 6, comma 2bis; per il comune di Termoli, litorale sud, dalla linea di demarcazione determinata con verbale dell'Il dicembre 1984 della Capitaneria di porto di Pescara; per il comune di Termoli, litorale nord, e per i comuni di Petacciato e di Montenero di Bisaccia, dalla strada statale n. 16 "Europa 2" o dalla eventuale, diversa, più restrittiva demarcazione demaniale proposta dal S.I.D. (sistema informativo del demanio) verso il mare, risultante dagli atti ufficiali [1].

     2. Restano escluse dall'applicazione della presente legge le aree riservate allo Stato a norma della vigente legislazione ed individuate con D.P.C.M. 21 dicembre 1995, e successive modificazioni.

     3. Nell'ambito del demanio marittimo di competenza regionale e degli Enti locali le varie destinazioni turistico-ricreative, portuali, insediative, di rispetto e di conservazione sono delimitate e definite dal Piano regionale di utilizzazione del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative, dai Piani regolatori portuali, dai Piani regolatori generali e, comunque, dalla complessiva disciplina urbanistica ed ambientale dello Stato, della Regione e degli Enti locali, sentite le associazioni di categoria.

 

TITOLO II

ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI

 

     Art. 4. (Funzioni della Regione)

     1. Alla Regione spettano le funzioni di:

     a) programmazione, pianificazione ed indirizzo generale;

     b) monitoraggio, vigilanza e controllo in ordine alle funzioni amministrative attribuite ai Comuni;

     c) intervento sostitutivo mediante la nomina di commissario ad acta in caso di inadempimento accertato delle funzioni amministrative delegate ai Comuni;

     d) verifica dello stato di attuazione della programmazione regionale così come individuata dalla presente legge;

     e) modifica ed aggiornamento del P.R.U.A. (Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 167 del 22 maggio 2001, sentita la conferenza dei servizi composta dai Comuni rivieraschi, dalla Capitaneria di porto, dal Genio civile, dall'Agenzia delle dogane competenti e dalle associazioni di categoria che ne fanno istanza anticipata per l'anno in corso;

     f) adozione di direttive e di linee guida vincolanti, da adottarsi con atto di Giunta regionale, per assicurare l'uniformità ed il coordinamento dell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai Comuni;

     g) supporto e consulenza ai Comuni costieri per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite;

     h) emanazione dell'ordinanza balneare per la disciplina dell'uso e di ogni altra attività delle aree del demanio marittimo e del mare territoriale a finalità turistico-ricreative, insieme ai Comuni rivieraschi riuniti in conferenza dei servizi con la Capitaneria di porto e le associazioni di categoria che ne fanno istanza anticipata per l'anno in corso;

     i) rilascio di autorizzazioni per le manifestazioni di interesse nazionale ed internazionale;

     l) individuazione - ai sensi del decreto legge n. 400 del 5 ottobre 1993, articolo 3, comma 1, convertito in legge n. 494 del 4 dicembre 1993 - della valenza turistica delle aree assentite in concessione, ai fini della loro classificazione, da effettuarsi con atto della Giunta regionale;

     m) riscossione dell'imposta regionale sul canone e ripartizione della stessa fra i Comuni in base ai criteri di cui all'articolo 6;

     n) tenuta e gestione del Sistema informativo del demanio (S.I.D.) e costante aggiornamento dei dati cartografici ed amministrativi;

     o) raccolta sistematica ed archiviazione della documentazione relativa alla gestione del demanio marittimo trasmessa dalle Amministrazioni comunali.

     2. Spettano, altresì, alla Regione tutte quelle funzioni ed attività che, per la loro natura o rilevanza, richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.

 

     Art. 5. (Funzioni dei Comuni)

     1. Ai Comuni spettano le funzioni di:

     a) rilascio, rinnovo e variazione del contenuto delle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale a finalità turistico-ricreative;

     b) revoca e decadenza della concessione;

     c) autorizzazione al subingresso nella concessione,all'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione e delle attività secondarie nell'ambito della stessa e per attività occasionali sul demanio marittimo;

     d) anticipata occupazione di zone del demanio marittimo;

     e) nulla-osta per lavori di manutenzione ordinaria e per quanto altro non apporti alterazione sostanziale al complesso della concessione;

     f) autorizzazione alla costituzione di ipoteca sulle opere costruite dal concessionario su beni demaniali;

     g) autorizzazione all'estrazione ed alla raccolta di arena e di altri materiali;

     h) autorizzazione all'emungimento di acqua marina:

     i) adozione dell'ingiunzione di sgombero ai sensi dell'articolo 54 del Codice della navigazione;

     l) vigilanza e controllo sull'uso in concessione delle aree demaniali marittime e delle zone, di mare territoriale a finalità turistico-ricreative e applicazione delle relative sanzioni amministrative, fatta salva la funzione di polizia marittima disciplinata dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di attuazione, di competenza della Capitaneria di porto;

     m) adozione dei piani esecutivi comunali nel rispetto delle direttive del Piano degli arenili e secondo quanto previsto all'articolo 12 della presente legge.iani esecutivi comunali nel rispetto delle direttive del Piano degli arenili e secondo quanto previsto all'articolo 12 della presente legge.

     2. I Comuni provvedono:

     a) a trasmettere alla Regione, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative ad essi attribuite con riferimento all'anno precedente allegando l'elenco aggiornato delle concessioni, anche su supporto informatico. I Comuni forniscono, altresì, alla Regione i dati e le informazioni da essa richiesti in relazione all'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge;

     b) ad istituire e tenere il registro delle concessioni comunali, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di attuazione del Codice della navigazione, ed un apposito registro per gli atti di subingresso;

     c) alla realizzazione di accessi pubblici e di camminamenti, anche con riferimento alla legge n. 104 del 5 febbraio 1992, e successive modifiche ed integrazioni;

     d) alla pulizia delle spiagge libere e libere attrezzate e degli antistanti specchi acquei fino ad una distanza di metri 300 dalla battigia, destinati alla libera balneazione;

     e) ad inviare alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno un elenco riportante la situazione relativa al pagamento del canone da parte di ciascun concessionario.

     3. È fatto obbligo ai Comuni di inviare alla Regione copia dei modelli previsti dal Sistema informativo del demanio marittimo, anche su supporto magnetico. nonché copia degli atti concessori, atti suppletivi, autorizzazioni e nulla-osta con relativi elaborati tecnici di volta in volta che questi vengono rilasciati.

 

TITOLO III

CANONI E TRIBUTI

 

     Art. 6. (Adempimenti relativi al canone)

     1. Il canone, quale corrispettivo della concessione, deve essere corrisposto allo Stato dal concessionario, annualmente, entro il 15 settembre dell'anno di riferimento. Il Comune competente per territorio deve provvedere, entro il 10 dicembre di ogni anno, ad inviare ai concessionari, a mezzo di apposito modello, l'avviso di pagamento del canone per l'anno successivo.

     2. Le concessioni demaniali marittime sono soggette all'imposta regionale fissata nella misura del 5 per cento del canone demaniale. Il soggetto passivo dell'imposta regionale è il concessionario dell'area demaniale marittima. I Comuni provvedono a richiedere ai concessionari l'imposta regionale, contestualmente all'invio dell'avviso di pagamento del canone [2].

     3. L'imposta regionale può essere annualmente rideterminata in rapporto all'entità dei canoni statali.

     4. L'imposta regionale è dovuta direttamente dal concessionario alle scadenze fissate per il pagamento del relativo canone erariale e comunque entro il 15 settembre dell'anno di riferimento. Il concessionario è tenuto a trasmettere al Servizio regionale competente la ricevuta di avvenuto pagamento dell'imposta regionale entro quindici giorni dallo stesso [3].

     5. Per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge viene ripartito tra i Comuni l'80% dell'imposta regionale riscossa. Il restante 20% viene introitato dalla Regione per lo svolgimento delle proprie funzioni.

     6. La percentuale assegnata ai Comuni, di cui al comma 5, è ripartita sulla base dei canoni stabiliti dal Comune stesso.

     7. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, purché compatibili, le norme statali e regionali vigenti in materia tributaria.

 

TITOLO IV

PIANO REGIONALE DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEL

DEMANIO MARITTIMO A FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE

 

     Art 7. (Obiettivi del Piano)

     1. La Regione Molise adotta il Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative, di seguito denominato P.R.U.A., quale strumento che detta le norme per un omogeneo sviluppo del litorale molisano.

     2. Il P.R.U.A. persegue l'obiettivo di rendere compatibili le esigenze di carattere produttivo, legate alle attività turistico-ricreative, con quelle di salvaguardia dell'ambiente e degli aspetti naturalistici delle aree demaniali marittime attraverso:

     a) la tutela ambientale e lo sviluppo ecosostenibile nell'uso del demanio marittimo:

     b) l'individuazione di strategie volte ad ottimizzare gli investimenti dell'attività d'impresa;

     c) lo sviluppo omogeneo sulle aree demaniali destinate ad uso turistico-ricreativo di tutto il litorale molisano, nel rispetto del patrimonio naturale e degli equilibri territoriali ed economici;

     d) l'offerta di strutture e servizi di qualità al turismo balneare,

     e) la gestione integrata dell'area costiera.

     3. Il P.R.U.A. fornisce alle Amministrazioni comunali norme per consentire un omogeneo sviluppo turistico-ricreativo del litorale molisano.

 

     Art. 8. (Campo di applicazione)

     1. Le disposizioni del P.R.U.A. si applicano sulle aree demaniali marittime della fascia costiera molisana così come definite dall'articolo 3 della presente legge.

 

     Art. 9. (Procedura)

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva lo strumento generale di utilizzazione degli arenili (P.R.U.A.), e le sue variazioni, in attuazione dei principi contenuti nella presente legge.

 

     Art. 10. (Principi generali di pianificazione)

     1. Il P.R.U.A. disciplina gli spazi all'aperto che ospiteranno l'insieme delle attività turistico-ricreative in funzione della loro localizzazione nel territorio, così come definito dall'articolo 3 della presente legge, suddiviso in zone territoriali.

     2. Ai fini dell'applicazione del quadro normativo sono considerate zone territoriali:

     a) le parti di territorio da destinare alle aree libere;

     b) le parti di territorio da destinare come spiagge libere attrezzate;

     c) le parti di territorio riservate alle fasce di rispetto;

     d) le parti di territorio da riservare alle concessioni ordinarie;

     e) le parti di territorio da riservare alle concessioni speciali;

     f) le parti di territorio da destinare alle attività di ricreazione;

     g) le parti di territorio in cui sono ammesse le sole opere di ristrutturazione.

 

     Art. 11. (Tipologie di insediamento)

     1. Le tipologie degli insediamenti consentiti sono quelle previste dai vari strumenti urbanistici che vi si riferiscono, a norma del comma 3 dell'articolo 3 della presente legge.

 

TITOLO V

PIANI ESECUTIVI DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI

UTILIZZAZIONE DEGLI ARENILI A FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE

 

     Art. 12. (Piani spiaggia comunali)

     1. il Piano degli arenili si attua attraverso i Piani spiaggia comunali, di seguito denominati P.S.C..

     2. Entro 180 giorni, dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise i Comuni adottano i P.S.C..

     3. In caso di inadempienza delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere nel termine di 60 (Sessanta) giorni, esercita il potere sostitutivo con la nomina di un commissario ad acta.

     4. Il Piano Spiaggia Comunale adottato è depositato presso la segreteria del Comune e posto in visione di chiunque ne faccia richiesta. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del Comune. Le eventuali osservazioni devono essere presentate presso il Comune entro trenta giorni dalla data di deposito. Nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine per proporre osservazioni il Consiglio comunale si esprime per accogliere o respingere le osservazioni presentate e per deliberare l'adozione definitiva del P.S.C.. Il P.S.C. deve essere trasmesso alla Regione per l'approvazione da parte della Giunta regionale che vi provvede entro i successivi 45 giorni, previa verifica della rispondenza con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative (P.R.U.A). Tale termine può essere sospeso per una sola volta e per non più di 30 giorni in caso di comprovati imprevisti aggravi istruttori o al fine di acquisire integrazioni documentali [4].

     5. Gli allegati ai P.S.C. sono indicati dalla Regione Molise entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

     5-bis. Fino all'approvazione definitiva dei P.S.C. non è consentito il rilascio di nuove concessioni salvo quelle suppletive di quelle già esistenti per i necessari adeguamenti e modifiche. E' eccezionalmente consentito il rilascio, senza diritto di insistenza e per la durata di una sola stagione balneare, di concessioni per attività di fornitura del servizio spiaggia alle attività turistico-ricettive che ne siano sprovviste o per lo svolgimento di attività sportive, a seguito di procedure di evidenza pubblica da espletarsi annualmente e nel rispetto del diritto comunitario, per un numero non superiore a quello degli anni precedenti [5].

 

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 13. (Norma transitoria)

     1. Per tutto quanto non disposto dalla presente legge, si osservano le norme contenute nel Codice della navigazione, nel relativo regolamento di attuazione e nelle leggi dello Stato.

     2. È fatto obbligo alla Regione di far fronte alla sicurezza delle spiagge libere del litorale molisano. Ogni anno entro il 31 marzo, d'intesa con i Comuni della costa, la Giunta regionale approva il Piano di sicurezza delle spiagge.

 

     Art. 14. (Norma finanziaria)

     1. Per l'attivazione delle funzioni e delle attività previste dalla presente legge è istituito apposito capitolo di entrata e di spesa, individuato nella U.P.B. 287.

     2. La dotazione finanziaria è definita con legge regionale di bilancio.

 

     Art. 15. (Pubblicazione)

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

 


[1] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 12 della L.R. 27 settembre 2006, n. 28. La Corte costituzionale, con sentenza 14 novembre 2008, n. 370, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[2] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 4 maggio 2015, n. 9.

[3] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 4 maggio 2015, n. 9.

[4] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 4 maggio 2015, n. 9.

[5] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.R. 4 maggio 2015, n. 9.