§ 5.1.13 - L.R. 9 gennaio 2004, n. 1.
Legge finanziaria regionale 2004.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.1 contabilità
Data:09/01/2004
Numero:1

§ 5.1.13 - L.R. 9 gennaio 2004, n. 1.

Legge finanziaria regionale 2004.

(B.U. 16 gennaio 2004, n. 1).

 

Art. 1. (Disposizioni in materia di entrate).

     1. I tributi regionali iscritti nel titolo I° delle entrate sono determinati per l’esercizio finanziario 2004 in Euro 343.106,00. Per gli anni 2005 e 2006 gli stessi sono rispettivamente quantificati in Euro 342.599,00 e in Euro 343.968,00.

 

Art. 2. (Agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive - IRAP).

     1. Per l’anno di imposta 2004, in attuazione della facoltà di cui all’articolo 7, della legge regionale 30 dicembre 2002, n. 45 (Disposizioni in materia di Imposta regionale sulle attività produttive – IRAP), ed in forza dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997, è disposta la riduzione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive per alcuni settori di attività e categorie di soggetti passivi, limitatamente al valore della produzione netta prodotto nella Regione Molise.

     2. L’aliquota dell’Irap per i soggetti passivi dell’imposta di cui art. 3 del decreto legislativo n. 446/97, è determinata nella misura del 3,25%, limitatamente al valore della produzione netta riferibile al territorio dei Comuni della provincia di Campobasso maggiormente danneggiati dal sisma del 31 ottobre 2002, individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 167 del 30 dicembre 2002. Qualora l’attività sia esercitata nel territorio di più Comuni, il valore della produzione netta si considera prodotto nel territorio dei Comuni danneggiati proporzionalmente all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale, a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e agli utili associati in partecipazione.

     3. L’aliquota dell’Irap per le nuove imprese costituitesi, in qualsiasi forma giuridica, nel territorio regionale nel corso degli anni 2003 e 2004, è determinata nella misura del 3,25%.

     4. Per le imprese giovanili di cui all’art. 5 comma 1, del decreto legislativo n. 185 del 21 aprile 2000 e le imprese individuali il cui titolare ha l’età non superiore a 35 anni, l’aliquota dell’Irap è determinata nella misura del 3,25%.

     5. L’aliquota dell’Irap per le imprese femminili in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, lett. a), della legge 25 febbraio 1992, n. 215, è determinata nella misura del 3,25%.

     6. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, incluse quelle considerate tali di diritto ai sensi dell’art. 10, comma 8, del decreto legislativo n. 460/1997, quali le associazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/1991, iscritte nei registri regionali, e le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge n. 49/1987, l’aliquota dell’Irap è determinata nella misura minima del 3,25%.

     7. L’aliquota dell’Irap per le Società sportive dilettantistiche operanti senza fine di lucro è determinata nella misura del 3,25%.

     8. E’ determinata nella misura del 3,25% l’aliquota dell’Irap per le imprese, sotto qualsiasi forma costituite, limitatamente al valore della produzione netta riferibile al territorio dei Comuni montani, intendendosi per tali, ai fini in rassegna, quelli con rilievo altimetrico superiore a 750 mt. sul livello del mare. Qualora l’attività sia esercitata nel territorio di più Comuni, il valore della produzione netta si considera prodotto nel territorio dei Comuni montani proporzionalmente all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione.

     9. Nel rispetto della facoltà concessa dall’art. 21 del decreto legislativo n. 460/97 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), è disposta l’esenzione totale dall’Irap per le Onlus che abbiano per oggetto principale dell’attività istituzionale l’assistenza agli anziani non autosufficienti e/o ai disabili.

     Tale disciplina si applica, altresì, alle cooperative sociali di cui all’art. 1, lett. b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui scopo consiste nell’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, espressamente elencate nell’art. 4 della stessa legge.

     10. L’aliquota ridotta non si applica qualora il minor onere tributario ecceda per importo e condizioni i limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”.

 

Art. 3. (Disposizioni in materia di patrimonio).

     1. Per l’acquisto o la costruzione della sede delle istituzioni regionali, da attuarsi anche attraverso il ricorso ad operazioni di Project financing, è autorizzata la iscrizione di euro 5.400.000,00 nella competenza e nella cassa della U.P.B. n. 193 “Amministrazione beni demaniali e patrimoniali” dello stato di previsione spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2004.

 

Art. 4. (Rifinanziamenti).

     1. E’ autorizzato per l’esercizio finanziario 2004 il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa relative a diversi settori di intervento esaurite, per quanto concerne la loro validità finanziaria, per gli importi determinati nella misura indicata nella tabella “A” allegata alla presente legge.

     2. Per gli esercizi 2005 e 2006 la copertura finanziaria è assicurata dagli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale.

 

Art. 5. (Disposizioni concernenti la spesa regionale finanziata con il ricorso all’indebitamento anno 2003).

     1. E’ autorizzata la reiscrizione nella competenza e nella cassa dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2004 delle somme iscritte in bilancio regionale 2003 finanziate con il ricorso all’emissione di prestiti obbligazionari e non impegnate entro il termine dell’esercizio.

     2. E’ autorizzato l’utilizzo delle somme di cui al punto 1 del presente articolo secondo la tabella n. 7 allegata al bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2004 che sostituisce la tabella n. 7 allegata alla legge regionale 2 dicembre 2003, n. 35 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2003”.

 

Art. 6. (Modifica della legge regionale 24 marzo 2000, n. 19).

     1. Il comma 5 dell’art. 11 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 19: “Norme integrative della disciplina in materia di trasporto pubblico locale” è soppresso.

 

Art. 7. (Pubblicazione).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

Tabella “A”

(Omissis)