§ 4.4.9 - Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 17.
Nuove disposizioni in materia di contributi per l'acquisto di Scuolabus.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.4 assistenza scolastica
Data:14/12/1998
Numero:17


Sommario
Art. 1.      1. In attesa di una nuova normativa sul diritto allo studio in relazione al D.P.R. n. 616/1977 la Regione Molise concede contributi ai Comuni per l'acquisto o la manutenzione straordinaria di [...]
Art. 2.      1. Il programma annuale o pluriennale di cui al comma 1 dell'art. 1 è definito in relazione alle richieste dei Comuni, corredate dei dati relativi al numero degli allievi trasportati, agli [...]
Art. 3.      1. La percentuale di contributo a carico della Regione, uguale per ogni Comune, è fissata nella misura massima dell'80% del prezzo di acquisto.
Art. 4.      1. Il contributo finalizzato all'acquisto dello scuolabus è erogato in due soluzioni:
Art. 5.      1. Le domande di concessione del contributo devono pervenire alla Giunta regionale entro il termine fissato dal competente Organo regionale.
Art. 6.      1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede per l'anno 1998 con i fondi previsti in L. 1.000, Milioni nel bilancio regionale, stanziati sul cap. [...]
Art. 7.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 21 comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 4.4.9 - Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 17.

Nuove disposizioni in materia di contributi per l'acquisto di Scuolabus.

(B.U. n. 24 del 16 dicembre 1998).

 

Art. 1.

     1. In attesa di una nuova normativa sul diritto allo studio in relazione al D.P.R. n. 616/1977 la Regione Molise concede contributi ai Comuni per l'acquisto o la manutenzione straordinaria di scuolabus per il trasporto degli alunni della scuola materna e della scuola dell'obbligo sulla base di un programma annuale o pluriennale.

     2. Si considera scuolabus anche l'automezzo che, durante il periodo invernale, o a causa di particolari condizioni ambientali e climatiche, può essere utilizzato per trasporto promiscuo.

 

     Art. 2.

     1. Il programma annuale o pluriennale di cui al comma 1 dell'art. 1 è definito in relazione alle richieste dei Comuni, corredate dei dati relativi al numero degli allievi trasportati, agli itinerari ed ai chilometri e tempi di percorrenza, nonché in considerazione delle assegnazioni di fondi agli stessi Comuni effettuate negli anni precedenti.

     2. Lo stanziamento, previsto in Bilancio viene ripartito fino ad un massimo dei 90% fra i Comuni che provvedono, all'acquisto dello scuolabus e la parte restante fra i Comuni che provvedono a interventi di manutenzione straordinaria del mezzo.

     3. Il programma è approvato dalla Giunta regionale, d'intesa con la Commissione consiliare competente.

 

     Art. 3.

     1. La percentuale di contributo a carico della Regione, uguale per ogni Comune, è fissata nella misura massima dell'80% del prezzo di acquisto.

     2. Il contributo in conto capitale può essere elevato al del prezzo di acquisto per i Comuni nei quali - per effetto della riorganizzazione della rete scolastica - si verifichino soppressioni e accorpamenti di plessi o scuole.

     3. Nell'assegnazione dei contributi vengono privilegiati i Comuni associati per garantire il servizio scolastico.

 

     Art. 4.

     1. Il contributo finalizzato all'acquisto dello scuolabus è erogato in due soluzioni:

     a) una prima rata pari al 50%, dopo l'approvazione del programma di cui all'art. 2 e l'espletamento della gara di appalto per l'acquisto del mezzo;

     b) la rata a saldo non appena l'Amministrazione comunale avrà inviato la fattura a dimostrazione dell'avvenuto acquisto dell'automezzo in originale o copia autenticata nei modi di legge.

     2. I Comuni inseriti nel piano sono tenuti a confermare l'accettazione della somma entro il termine che sarà fissato dal servizio competente. In caso di mancata conferma o di non acquisto dello scuolabus entro tre mesi dalla riscossione la somma eventualmente ricevuta deve essere restituita alla Regione, che la utilizzerà per interventi nello stesso ambito.

     3. Il contributo relativo alla manutenzione straordinaria sarà erogato a presentazione del rendiconto della spesa sostenuta.

 

     Art. 5.

     1. Le domande di concessione del contributo devono pervenire alla Giunta regionale entro il termine fissato dal competente Organo regionale.

     2. I programmi già approvati sono attuati nel rispetto della normativa a suo tempo vigente.

     3. In sede di prima applicazione della nuova normativa saranno prese in considerazione le istanze già presentate, e quelle che perverranno entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     4. Le leggi regionali 7 settembre 1981, n. 20 e 4 novembre, 1991, n. 19 sono abrogate.

 

     Art. 6.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede per l'anno 1998 con i fondi previsti in L. 1.000, Milioni nel bilancio regionale, stanziati sul cap. 12650 "Contributo in conto capitale ai Comuni per l'acquisto di scuolabus".

     2. Per gli anni successivi la legge di approvazione del bilancio determinerà l'onere a carico del preventivo annuale di spesa.

 

     Art. 7.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 21 comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.