§ 4.4.3 - Legge Regionale 23 gennaio 1976, n. 5.
Programma d'intervento per gli Asili nido.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.4 assistenza scolastica
Data:23/01/1976
Numero:5


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 


§ 4.4.3 - Legge Regionale 23 gennaio 1976, n. 5. [1]

Programma d'intervento per gli Asili nido.

(B.U. n. 2 del 31 gennaio 1976).

 

Art. 1.

     E' approvato il piano quinquennale 1972-1976 per la costruzione o il riattamento di dodici asili nido e dieci micro-nidi, di cui alla relazione illustrativa della presente legge.

     A tal fine la Giunta Regionale è autorizzata a concedere ai Comuni o ai Consorzi di Comuni contributi "una tantum" in conto capitale e contributi integrativi annui per le relative spese di gestione, funzionamento e manutenzione.

     La localizzazione dei primi dodici asili-nido è stabilita come segue:

     - tre a Campobasso;

     - uno a Boiano;

     - due a Termoli;

     - uno a Montenero di Bisaccia;

     - uno a Larino;

     - due a Isernia;

     - uno a Venafro;

     - uno a Agnone.

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4.

     Per l'impianto di micro-nidi la Giunta Regionale può concedere contributi "una tantum" in misura non superiore a venti milioni di lire e contributi integrativi sulle spese di gestione in misura non superiore a dieci milioni di lire annue.

 

     Art. 5.

     Il regolamento per la gestione e il funzionamento degli asili-nido e dei micro-nidi, di cui all'art. 10 della legge regionale 22 agosto 1973, n. 18 è approvato dalla Giunta Regionale.

 

     Art. 6.

     La formazione del personale addetto all'assistenza può essere assicurata anche mediante concessione di borse di studio da assegnarsi ad allievi delle scuole specializzate secondo i criteri fissati dal Consiglio Regionale a norma dell'art. 3 lettera c) della legge 22 agosto 1973, n. 18.

 

     Art. 7.

     Le richieste di contributo per la istituzione di micro-nidi, da presentare alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno, devono essere accompagnate da:

     a) planimetria dei locali e dei servizi;

     b) relazione illustrativa sulla consistenza dei servizi analoghi funzionanti nell'ambito territoriale dell'Ente richiedente;

     c) preventivo sommario di spesa con la specificazione dei mezzi di copertura la spesa eventualmente eccedente il contributo richiesto.

 

     Art. 8.

     Le richieste di contributo per la gestione dei micro-nidi, da presentare alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno, dovranno essere accompagnate da:

     a) copia del conto consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo dell'esercizio in corso;

     b) documentazione circa la ricettività dei micro-nidi;

     c) copia del regolamento di cui al primo comma dell'art. 10 della legge regionale 22 agosto 1973, n. 18.

 

     Art. 9.

     Il contributo sulla spesa di gestione deve essere preferibilmente erogato in favore degli asili-nido e micro-nidi per i quali sia stato erogato il contributo sulle spese di impianto.

 

     Art. 10.

     All'onere finanziario derivante dalla presente legge, previsto per l'esercizio finanziario 1975 in L. 876.836.941, si provvede con i fondi assegnati alla Regione per gli anni 1972, 1973, 1974 e 1975 ai sensi della legge statale 6 dicembre 1971, n. 1044 ed accreditati nel corso dell'esercizio 1975, per cui al bilancio di previsione 1975 vanno introdotte le seguenti variazioni:

     a) stato di previsione dell'entrata:

     titolo III - cat. I - Cap. 80: "Assegnazione fondi speciali per la concessione ai Comuni e Consorzi di Comuni del contributo nelle spese di costruzione e gestione degli asili-nido (legge 6 dicembre 1971, n. 1044): da L. 178.000.000 a L. 876.836.941 - in più L. 698.836.941;

     b) stato di previsione dell'uscita:

     titolo II - Sez. 4° - rubrica I - Cap. 1300:

     "Contributi una tantum a favore di Comuni e dei Consorzi di Comuni per la costruzione, l'impianto e l'arredamento degli asili nido (legge 6 dicembre 1971, n. 1044, articolo 9)": da L. 178.000.000 a L. 876.836.941 in più L. 698.836.941;

     c) le spese relative ai contributi derivanti dall'applicazione della presente legge saranno poste a carico del Cap. 1300 del bilancio 1975 integrato con la variazione di cui al comma precedente.

     Per gli anni successivi i fondi necessari, nei limiti delle disponibilità di bilancio faranno carico a corrispondenti capitoli dei bilanci di competenza.

     Le somme non impegnate nel corso dell'esercizio 1975 potranno essere utilizzate nell'esercizio 1976.

 

     Art. 11.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 55 della L.R. 6 maggio 2014, n. 13.

[2] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 11 dicembre 1976, n. 37.

[3] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 11 dicembre 1976, n. 37.