Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 4. sviluppo sociale |
Capitolo: | 4.4 assistenza scolastica |
Data: | 23/01/1976 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
Art. 11. |
§ 4.4.3 - Legge Regionale 23 gennaio 1976, n. 5. [1]
Programma d'intervento per gli Asili nido.
(B.U. n. 2 del 31 gennaio 1976).
E' approvato il piano quinquennale 1972-1976 per la costruzione o il riattamento di dodici asili nido e dieci micro-nidi, di cui alla relazione illustrativa della presente legge.
A tal fine la Giunta Regionale è autorizzata a concedere ai Comuni o ai Consorzi di Comuni contributi "una tantum" in conto capitale e contributi integrativi annui per le relative spese di gestione, funzionamento e manutenzione.
La localizzazione dei primi dodici asili-nido è stabilita come segue:
- tre a Campobasso;
- uno a Boiano;
- due a Termoli;
- uno a Montenero di Bisaccia;
- uno a Larino;
- due a Isernia;
- uno a Venafro;
- uno a Agnone.
Per l'impianto di micro-nidi la Giunta Regionale può concedere contributi "una tantum" in misura non superiore a venti milioni di lire e contributi integrativi sulle spese di gestione in misura non superiore a dieci milioni di lire annue.
Il regolamento per la gestione e il funzionamento degli asili-nido e dei micro-nidi, di cui all'art. 10 della
La formazione del personale addetto all'assistenza può essere assicurata anche mediante concessione di borse di studio da assegnarsi ad allievi delle scuole specializzate secondo i criteri fissati dal Consiglio Regionale a norma dell'art. 3 lettera c) della
Le richieste di contributo per la istituzione di micro-nidi, da presentare alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno, devono essere accompagnate da:
a) planimetria dei locali e dei servizi;
b) relazione illustrativa sulla consistenza dei servizi analoghi funzionanti nell'ambito territoriale dell'Ente richiedente;
c) preventivo sommario di spesa con la specificazione dei mezzi di copertura la spesa eventualmente eccedente il contributo richiesto.
Le richieste di contributo per la gestione dei micro-nidi, da presentare alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno, dovranno essere accompagnate da:
a) copia del conto consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo dell'esercizio in corso;
b) documentazione circa la ricettività dei micro-nidi;
c) copia del regolamento di cui al primo comma dell'art. 10 della
Il contributo sulla spesa di gestione deve essere preferibilmente erogato in favore degli asili-nido e micro-nidi per i quali sia stato erogato il contributo sulle spese di impianto.
All'onere finanziario derivante dalla presente legge, previsto per l'esercizio finanziario 1975 in L. 876.836.941, si provvede con i fondi assegnati alla Regione per gli anni 1972, 1973, 1974 e 1975 ai sensi della
a) stato di previsione dell'entrata:
titolo III - cat. I - Cap. 80: "Assegnazione fondi speciali per la concessione ai Comuni e Consorzi di Comuni del contributo nelle spese di costruzione e gestione degli asili-nido (
b) stato di previsione dell'uscita:
titolo II - Sez. 4° - rubrica I - Cap. 1300:
"Contributi una tantum a favore di Comuni e dei Consorzi di Comuni per la costruzione, l'impianto e l'arredamento degli asili nido (
c) le spese relative ai contributi derivanti dall'applicazione della presente legge saranno poste a carico del Cap. 1300 del bilancio 1975 integrato con la variazione di cui al comma precedente.
Per gli anni successivi i fondi necessari, nei limiti delle disponibilità di bilancio faranno carico a corrispondenti capitoli dei bilanci di competenza.
Le somme non impegnate nel corso dell'esercizio 1975 potranno essere utilizzate nell'esercizio 1976.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
[1] Abrogata dall'art. 55 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 3 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 3 della