Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 4. sviluppo sociale |
Capitolo: | 4.3 cultura e istruzione |
Data: | 30/11/2007 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1 |
Art. 2. Integrazione del Consiglio di amministrazione dell'ESU in carica |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 4.3.32 - L.R. 30 novembre 2007, n. 27.
Modifiche alle disposizioni concernenti la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente per il diritto allo studio universitario (ESU) di cui alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1.
(B.U. 4 dicembre 2007, n. 28)
Art. 1. Modifiche alla
1. Il comma 1 dell'articolo 22 della
"1. Il Consiglio di amministrazione dell'ESU è composto dal presidente e da quattro membri, di cui due rappresentanti dell'Università, uno eletto dal corpo docente e l'altro eletto dalla componente studentesca, e due rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale".
2. Il comma 2 dell'articolo 22 della
"2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni, salvo la componente studentesca che viene rinnovata contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche nell'organismo di governo dell'Ateneo. I membri non possono essere confermati nell'incarico".
3. Il comma 4 dell'articolo 22 della
"4. In caso di dimissioni o decadenza per qualunque causa, i componenti del Consiglio sono sostituiti con atto dell'organismo o ente di cui erano espressione. Se il componente è il rappresentante degli studenti, subentra il primo dei non eletti nella stessa lista".
4. Al comma 1 dell'articolo 23 della
Art. 2. Integrazione del Consiglio di amministrazione dell'ESU in carica
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede ad integrare il Consiglio di Amministrazione dell'ESU secondo la composizione risultante dalle modifiche apportate alla
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.