§ 4.1.19 - Legge Regionale 5 settembre 1978, n. 23.
Compensi alle persone incaricate all'esercizio delle funzioni inerenti gli Uffici del Medico e Veterinario Provinciale.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:05/09/1978
Numero:23


Sommario
Art. 1.      A decorrere dall'1 luglio 1978, il compenso di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 18 ottobre 1961, n. 1278, per i dipendenti di ente pubblico, estranei all'Amministrazione regionale, cui [...]
Art. 2.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 3.      La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.1.19 - Legge Regionale 5 settembre 1978, n. 23. [1]

Compensi alle persone incaricate all'esercizio delle funzioni inerenti gli Uffici del Medico e Veterinario Provinciale.

(B.U. n. 17 del 16 settembre 1978).

 

Art. 1.

     A decorrere dall'1 luglio 1978, il compenso di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 18 ottobre 1961, n. 1278, per i dipendenti di ente pubblico, estranei all'Amministrazione regionale, cui sia conferito l'incarico di esercitare temporaneamente le funzioni di "funzionario medico" o "funzionario veterinario" inerenti agli uffici del medico e veterinario provinciali è stabilito in L. 180.000 mensili.

 

     Art. 2.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Per la copertura del maggiore onere derivante dalla applicazione della presente legge, calcolato per l'anno 1978 in L. 2.000.000, sarà provveduto con la variazione di bilancio da apportare nello stato di previsione di spesa 1978 mediante aumento della dotazione di competenza e di cassa della dotazione del capitolo 3040 i quali vengono così modificati nello stanziamento:

     Cap. 2990 "Compenso alle persone incaricate di esercitare temporaneamente le funzioni di Medico e Veterinario Provinciale" da L. 1.000.000 a L. 3.000.000; Cap. 3040 "Spese per ispezioni ordinarie e straordinarie sugli Enti, organismi ed uffici che svolgono attività sanitaria nell'ambito regionale" da L. 20.000.000 a L. 18.000.000.

     Per le necessità degli esercizi successivi, con legge di bilancio, sarà determinato in cifra concreta l'ammontare della spesa annuale da porsi a carico della Regione.

 

     Art. 3.

     La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.