Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 97. Zootecnia |
Capitolo: | 97.7 servizi veterinari |
Data: | 18/10/1961 |
Numero: | 1278 |
Sommario |
Art. 1. Alle persone, cui venga conferito l'incarico di esercitare temporaneamente le funzioni di medico provinciale e di veterinario provinciale ai sensi degli articoli 2 e 3 [...] |
Art. 2. Le spese derivanti dalla applicazione del primo comma dell'articolo precedente faranno carico ad un apposito capitolo da istituirsi nel bilancio del Ministero della [...] |
§ 97.7.3 - Legge 18 ottobre 1961, n. 1278. [1]
Compensi al personale incaricato delle funzioni di medico e veterinario provinciale.
(G.U. 15 dicembre 1961, n. 310)
Alle persone, cui venga conferito l'incarico di esercitare temporaneamente le funzioni di medico provinciale e di veterinario provinciale ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, è corrisposto, dal Ministero della sanità, un compenso mensile di importo non superiore allo stipendio iniziale previsto per il personale statale con coefficiente 402, quando esse esercitano le libere professioni sanitarie.
Detto compenso verrà corrisposto nella misura di lire 30.000 qualora i predetti incaricati siano dipendenti di ente pubblico.
Le spese derivanti dalla applicazione del primo comma dell'articolo precedente faranno carico ad un apposito capitolo da istituirsi nel bilancio del Ministero della sanità.
L'onere relativo, valutato in lire 1.000.000, sarà fronteggiato mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 49 del predetto stato di previsione per l'esercizio finanziario 1960-61 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del