Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 3. assetto ed utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.10 caccia e pesca |
Data: | 24/06/2011 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 30 luglio 1998, n. 7) |
Art. 2. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 30 luglio 1998, n. 7) |
Art. 3. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 7/1998) |
Art. 4. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 7/1998) |
Art. 5. (Modiche all'articolo 10 della legge regionale n. 7/1998) |
Art. 6. (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 7/1998) |
Art. 7. (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 7/1998) |
Art. 8. (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 7/1998) |
Art. 9. (Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale n. 7/1998) |
Art. 10. (Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 7/1998) |
Art. 11. (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 7/1998) |
Art. 12. (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 7/1998) |
Art. 13. (Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 7/1998) |
Art. 14. (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 7/1998) |
Art. 15. (Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 7/1998) |
Art. 16. (Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 7/1998) |
Art. 17. (Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 7/1998) |
Art. 18. (Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 7/1998) |
Art. 19. (Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 7/1998) |
Art. 20. (Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 7/1998) |
Art. 21. (Modifiche all'articolo 37-bis della legge regionale n. 7/1998) |
Art. 22. (Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 7/1998) |
§ 3.10.26 - L.R. 24 giugno 2011, n. 13.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 1998, n. 7: "Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne".
(B.U. 1 luglio 2011, n. 18)
Art. 1. (Modifiche all'articolo 6 della
1. All'articolo 6 della
a) al comma 1, le parole "£. 100.000" sono sostituite dalle parole "euro 52" e le parole "£. 600.000" sono sostituite dalle parole "euro 310";
b) al comma 3, le parole "£. 10.000 a £. 60.000" sono sostituite dalle parole "euro 5,16 ad euro 31".
Art. 2. (Modifiche all'articolo 7 della
1. All'articolo 7 della
a) al comma 7 dopo le parole "di sistemazione, inquinamento, deviazioni" sono inserite le parole ", operazioni di ripopolamento";
b) al comma 9, primo periodo, le parole "£. 200.000" sono sostituite dalle parole "euro 103" e le parole "£. 1.200.000" sono sostituite dalle parole "euro 620"; al secondo periodo le parole "£. 300.000" sono sostituite dalle parole "euro 155" e le parole "£. 1.800.000" sono sostituite dalle parole "euro 930".
Art. 3. (Modifiche all'articolo 8 della
1. All'articolo 8 della
a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole "che dovranno, comunque, avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di salvaguardia dell'equilibrio biologico";
b) alla fine del comma 4 sono aggiunte le parole "nel rispetto delle norme vigenti in materia di salvaguardia dell'equilibrio biologico.";
c) al comma 5 le parole "£. 200.000" sono sostituite dalle parole "euro 103" e le parole "£. 1.200.000" sono sostituite dalle parole "euro 620".
Art. 4. (Modifiche all'articolo 9 della
1. All'articolo 9 della
a) al comma 1 la parola "A.S.L." è sostituita dalla parola "ASREM";
b) al comma 3 le parole "dell'Unità Sanitaria locale" sono sostituite dalle parole "dell'ASREM",
c) al comma 5 le parole "da £. 1.000.000 a £. 6.000.000" sono sostituite dalle parole "da euro 516,00 ad euro 3099,00.".
Art. 5. (Modiche all'articolo 10 della
1. Al comma 3-bis dell'articolo 10 della
Art. 6. (Modifiche all'articolo 11 della
1. All'articolo 11 della
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ai soli fini della salvaguardia della fauna ittica, la messa in secca dei corsi d'acqua, bacini e canali, deve essere autorizzata dal Dirigente del Servizio competente della Provincia. Per la sola messa in secca dei canali privati in comunicazione con acque pubbliche, deve essere inviata comunicazione alla Provincia almeno quindici giorni prima dell'intervento. In ogni caso la messa in secca deve essere realizzata in presenza del personale di vigilanza. La fauna ittica deve essere recuperata ed immessa nelle acque pubbliche a spese di chi effettua il prosciugamento; nei casi di urgenza si deve comunque dare avviso alla Provincia competente per territorio. Per l'eventuale recupero della fauna ittica, il concessionario della derivazione è tenuto, a proprie spese, al ripopolamento delle specie preesistenti nel medesimo corso d'acqua.";
b) al comma 5 le parole "£. 2.000.000" sono sostituite dalle parole "euro 1.033" e le parole "£. 12.000.000" sono sostituite dalle parole "euro 6.197".
Art. 7. (Modifiche all'articolo 12 della
1. Al comma 3 dell'articolo 12 della
Art. 8. (Modifiche all'articolo 13 della
1. Al comma 6 dell'articolo 13 della
Art. 9. (Sostituzione dell'articolo 15 della
1. L'articolo 15 della
"Art. 15
(Piani provinciali)
1. Nel rispetto delle indicazioni contenute nella Carta delle vocazioni ittiche regionale, le Province predispongono il piano per la tutela, l'incremento e lo sviluppo della pescosità dei corpi idrici di propria competenza, di seguito denominato "piano".
2. Il piano di cui al comma 1 è approvato dal Consiglio provinciale su proposta della Giunta, sentito il Comitato tecnico-consultivo provinciale, ha durata triennale con possibilità di essere rivisto nel corso della sua efficacia e viene trasmesso alla Giunta regionale per il dovuto coordinamento entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di inizio della sua efficacia.
3. Il piano deve prevedere:
a) la suddivisione delle acque ai sensi dell'articolo 25;
b) le concessioni in atto di acquicoltura;
c) le concessioni di cui all'articolo 21 in atto ed eventuali modifiche o revoche alle precedenti;
d) le zone destinate alla protezione, al ripopolamento e alla tutela ittica istituite o da istituire;
e) i programmi di massima dei ripopolamenti da effettuare mediante fauna ittica proveniente da acquisto o da cattura;
f) gli eventuali tratti di acque pubbliche ove si svolge la pesca a mosca, con coda di topo;
g) l'indicazione degli interventi necessari per recuperare ai fini ittici le acque inquinate;
h) gli eventuali corsi di formazione o di aggiornamento per gli addetti alla vigilanza.
4. Sulla base della pianificazione triennale le Province, entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno, redigono un programma di intervento nel quale definiscono l'attuazione dei piani di ripopolamento ittico.
5. A tali adempimenti le Province devono provvedere anche nel periodo di elaborazione della Carta delle vocazioni ittiche regionale.
6. I piani ittici provinciali devono necessariamente indicare:
a) le specie ittiche da conservare;
b) le specie di cui è consentita la pesca;
c) gli strumenti da adottare per la conservazione della fauna ittica".
Art. 10. (Modifiche all'articolo 20 della
1. Al comma 7 dell'articolo 20 della
Art. 11. (Modifiche all'articolo 21 della
1. All'articolo 21 della
a) al comma 2, dopo le parole "La distanza minima tra due tratti di corpi idrici" sono inserite le parole ", affidati in concessione o tra uno di essi e le zone protette di cui all'articolo 7,";
b) al comma 4 le parole "£. 3.000.000" sono sostituite dalle parole "euro 1.549" e le parole "£. 18.000.000" sono sostituite dalle parole "euro 9.296".
Art. 12. (Modifiche all'articolo 22 della
1. Al comma 5 dell'articolo 22 della
Art. 13. (Modifiche all'articolo 23 della
1. All'articolo 23 della
a) al comma 3 la parola "A.S.L." è sostituita dalla parola "ASREM";
b) al comma 4 le parole "£. 500.000" sono sostituite dalle parole "euro 258" e le parole "£. 3.000.000" sono sostituite dalle parole "euro 1.549".
Art. 14. (Modifiche all'articolo 26 della
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 26 della
"a) acque di categoria "A" (principali) quelle comprese nei corsi d'acqua e nei bacini naturali ed artificiali, nei quali vi è la presenza prevalente di specie ittiche marine;".
Art. 15. (Modifiche all'articolo 27 della
1. Al comma 3 dell'articolo 27 della
Art. 16. (Modifiche all'articolo 28 della
1. All'articolo 28 della
a) dopo la lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 28 della
1) assenza di attrezzi adatti alla detenzione del pescato, escluso, nelle ore notturne, la sacca di conservazione dove deve esservi un solo pesce.
E' fatto, altresì, obbligo di detenere sul posto le seguenti attrezzature:
1) materassino imbottito per le operazioni di slamatura del pescato;
2) spray disinfettante;
3) guadino dell'apertura di mt.1.00.
Per l'esercizio di tale attività è consentito l'uso della tenda da campeggio nel rispetto delle norme e prescrizioni regionali. E' consentita, altresì, la pesca da natante negli invasi artificiali di competenza provinciale, nei limiti e nel rispetto delle modalità previste dalle norme nazionali e regionali vigenti.";
b) al comma 6 le parole "£. 100.000" sono sostituite dalle parole "euro 52", le parole "£ 600.000" sono sostituite dalle parole "euro 310" e le parole "£. 50.000" sono sostituite dalle parole "euro 26".
Art. 17. (Modifiche all'articolo 29 della
1. All'articolo 29 della
a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: "2-bis. La pesca notturna è consentita, altresì, per la pratica del "Carpfishing", catch and release ovvero "No Kill", nelle acque di categoria "A" e "B".";
b) al comma 7 le parole "£. 20.000" sono sostituite dalle parole "euro 10,33" e le parole "£. 120.000" sono sostituite dalle parole "euro 62";
c) al comma 9 le parole: "temolo dal 30 settembre fino al 31 marzo", sono sostituite con le parole: "temolo dal 1° aprile fino al 31 maggio";
d) al comma 9 le parole "trota e salmerino dal 1° lunedì di ottobre all'ultimo sabato di febbraio", sono sostituite con le parole "trota e salmerino da un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre a un'ora prima del sorgere del sole dell'ultima domenica di febbraio";
e) il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. In tutte le acque interne della regione è vietata la pesca delle seguenti specie ittiche aventi la misura inferiore a quella appresso indicata:
BARBO misura minima cm. 20
CARPA misura minima cm. 30
CAVEDANO misura minima cm. 18
CHEPPIA misura minima cm. 25
LUCCIO misura minima cm. 40
PERSICO REALE misura minima cm. 20
PERSICO TROTA misura minima cm. 20
SALMERINO misura minima cm. 25
TEMOLO misura minima cm. 25
TINCA misura minima cm. 20
TROTA (tutte le specie) misura minima cm. 23
(escluso in occasione di gare di pesca, per le quali resta la misura minima di cm. 20)
ANGUILLA misura minima cm. 25
CEFALO o MUGGINE misura minima cm. 20";
f) al comma 13 le parole "£. 200.000" sono sostituite dalle parole "euro 103", le parole "£. 1.200.000" sono sostituite dalle parole "euro 620", le parole "£. 10.000" sono sostituite dalle parole "euro 5,20" e le parole "£. 60.000" sono sostituite dalle parole "euro 31".
Art. 18. (Modifiche all'articolo 30 della
1. All'articolo 30 della
a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 30 della
b) al comma 5 le parole "£. 100.000" sono sostituite dalle parole "euro 52", le parole "£. 600.000" sono sostituite dalle parole "euro 310" e le parole "£. 1.800.000" sono sostituite dalle parole "euro 930".
Art. 19. (Modifiche all'articolo 31 della
1. Al comma 2 dell'articolo 31 della
Art. 20. (Modifiche all'articolo 37 della
1. Al comma 1 dell'articolo 37 della
Art. 21. (Modifiche all'articolo 37-bis della
1. Al comma 1 dell'articolo 37-bis della
Art. 22. (Modifiche all'articolo 38 della
1. All'articolo 38 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le tasse per l'esercizio della pesca nelle acque interne, ai sensi del
a) licenza di tipo «A»:
- tassa di rilascio e annuale euro 31,50 + soprattassa euro 12,14;
b) licenza di tipo «B»:
- tassa di rilascio e annuale euro 16,09 + soprattassa euro 13,91;
c) licenza di tipo «C»:
tassa di rilascio e annuale euro 9,81 + soprattassa euro 3,36;
d) licenza di tipo «D»:
tassa di rilascio euro 8,52."
b) al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "I minori di anni quattordici sono esentati dal pagamento delle tasse di cui al comma 1.".