Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 3. assetto ed utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.10 caccia e pesca |
Data: | 16/12/2005 |
Numero: | 52 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 30 luglio 1998, n. 7, come sostituito dal comma 14 dell'articolo 1 della legge regionale 27 gennaio 2003, n. 5, dal comma 1 dell'articolo 2 [...] |
§ 3.10.21 – L.R. 16 dicembre 2005, n. 52.
Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1998, n. 7, avente ad oggetto: "Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne" come modificata dalle leggi regionali n. 5/2003, n. 16/2003 e n. 30/2003.
(B.U. 31 dicembre 2005, n. 41).
1. Il comma 2 dell'articolo 21 della
"2. L'ammontare delle autorizzazioni concesse per ciascuna Provincia non può avere un'estensione complessiva superiore al 25% della lunghezza di ciascun tratto di categoria A, B e C per corpo idrico, con il limite massimo di km. 8 per le Associazioni riconosciute a livello nazionale ed operanti nella re-gione e di km. 4 per le Associazioni locali organizzate nel Molise. La distanza minima tra due tratti di corpi idrici deve essere di almeno un chilometro. Nei tratti in concessione è vietato consentire lo svolgimento di gare di pesca da parte di altre Associazioni od Organizzazioni. Le concessioni su laghi e bacini naturali o artificiali non devono superare il 50% della loro lunghezza perimetrale complessiva. In caso di più autorizzazioni concesse deve esse-re garantita una distanza minima tra esse non inferiore al 10% della loro lunghezza perimetrale complessiva, destinata alla libera pesca. Per i bacini naturali o artificiali, con lunghezza perimetrale complessiva inferiore a 6 chilometri, fermo restando quanto previsto dal presente comma, non può es-sere rilasciata più di una concessione e la restante superficie deve essere destinata alla libera pesca".