2003, n. 162003 e n. 302003."> § 3.10.21 – L.R. 16 dicembre 2005, n. 52.
Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1998, n. 7, avente ad oggetto: "Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.10 caccia e pesca
Data:16/12/2005
Numero:52


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 30 luglio 1998, n. 7, come sostituito dal comma 14 dell'articolo 1 della legge regionale 27 gennaio 2003, n. 5, dal comma 1 dell'articolo 2 [...]


§ 3.10.21 – L.R. 16 dicembre 2005, n. 52.

Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1998, n. 7, avente ad oggetto: "Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne" come modificata dalle leggi regionali n. 5/2003, n. 16/2003 e n. 30/2003.

(B.U. 31 dicembre 2005, n. 41).

 

Art. 1.

     1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 30 luglio 1998, n. 7, come sostituito dal comma 14 dell'articolo 1 della legge regionale 27 gennaio 2003, n. 5, dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 maggio 2003, n. 16, e dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 21 novembre 2003, n. 30, è sostituito dal seguente:

     "2. L'ammontare delle autorizzazioni concesse per ciascuna Provincia non può avere un'estensione complessiva superiore al 25% della lunghezza di ciascun tratto di categoria A, B e C per corpo idrico, con il limite massimo di km. 8 per le Associazioni riconosciute a livello nazionale ed operanti nella re-gione e di km. 4 per le Associazioni locali organizzate nel Molise. La distanza minima tra due tratti di corpi idrici deve essere di almeno un chilometro. Nei tratti in concessione è vietato consentire lo svolgimento di gare di pesca da parte di altre Associazioni od Organizzazioni. Le concessioni su laghi e bacini naturali o artificiali non devono superare il 50% della loro lunghezza perimetrale complessiva. In caso di più autorizzazioni concesse deve esse-re garantita una distanza minima tra esse non inferiore al 10% della loro lunghezza perimetrale complessiva, destinata alla libera pesca. Per i bacini naturali o artificiali, con lunghezza perimetrale complessiva inferiore a 6 chilometri, fermo restando quanto previsto dal presente comma, non può es-sere rilasciata più di una concessione e la restante superficie deve essere destinata alla libera pesca".