§ 3.10.17 - L.R. 27 gennaio 2003, n. 5.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 7 del 30 luglio 1998 ad oggetto “Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.10 caccia e pesca
Data:27/01/2003
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Modifica ed integrazione alla legge regionale 30 luglio 1998, n. 7).


§ 3.10.17 - L.R. 27 gennaio 2003, n. 5.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 7 del 30 luglio 1998 ad oggetto “Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne".

(B.U. 1 febbraio 2003, n. 2).

 

Art. 1. (Modifica ed integrazione alla legge regionale 30 luglio 1998, n. 7).

     1. Alla legge regionale 30 luglio 1998, n. 7, concernente "Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne, sono apportate le modifiche ed integrazioni di cui ai seguenti commi.

     2. Il comma 1 dell'articolo 6, è sostituito dal seguente: “1. Chiunque eserciti la pesca senza la prescritta licenza o con la licenza scaduta è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da un minimo di L, 100.000 ad un massimo di L, 600,000".

     3 Dopo il comma 1 dell'articolo 6 è inserito II seguente:

     “1 bis. Chiunque eserciti la pesca senza aver pagato la tassa regionale è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da un minimo pari al doppio ed un massimo pari al sestuplo della tassa dovuta in relazione al tipo di pesca praticata al momento".

     4. Il comma 9 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente: “9. La violazione dei divieti e degli obblighi di cui ai comma 3, 4 e 7 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da un minimo di L. 200.000 ad un massimo di L. 1.200.000 oltre al ritiro della licenza per tre anni, in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800,000, oltre alla sospensione della licenza per un periodo massimo di anni sei”.

     5. Il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente: “1. Ogni immissione di specie ittiche estranee alla fauna locale nelle acque interne pubbliche, deve essere autorizzata dal Presidente del!a Giunta regionale sentito la Commissione Tecnico-Consultiva regionale ad eccezione dei ripopolamenti pronta pesca con Trota Iridea (Salmo gairdneri). Nelle acque di categoria “B””.

     6. Il comma 5 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente: “5. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di L. 200.000 ad un massimo di L. 1.200.000”.

     7. Dopo il comma 3 dell'artico!o 10 è inserito il seguente: “3 bis. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, comporta la sanzione amministrativa da un minimo dl L.200.000 ad un massimo di L.1.200.000".

     8. Il comma 4 dell'articolo è sostituito dal seguente: “4. Lo scarico in acque pubbliche delle acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi lavorati negli impianti di estrazione e frantumazione deve avvenire previa decantazione dei fanghi in sospensione e comunque nel rispetto delle normative emanate in attuazione del d.lgs n. 152/99 e successive modificazioni”.

     9. Il comma 2 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

      “2 Per le dighette, briglie o sbarramenti in genere, già realizzati quando la loro stabilità richiederà opere di manutenzione straordinaria o ristrutturazione, si provvederà anche a realizzare quanto disposto nel comma precedente".

     10. Il comma 3 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente: “3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, comporta la sanzione amministrativa da un minimo di L.3.000.000 ad un massimo di L18.000.000”.

     11. Il comma 6 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: "6. La violazione delle disposizioni di cui ai comma 1, 3 e 5 del presente articolo comporta il pagamento delle sanzioni amministrative da L. 1.000.000 ad un massimo di L. 6.000.000".

     12. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 18 è sostituita dalla seguente lettera:

     “d) un rappresentante regionale, per ciascuna provincia, designato di concerto dalle Associazioni dei pescatori sportivi organizzate nella Regione e riconosciute in sede nazionale od operanti in ambito locale da almeno un decennio".

     13. Il comma 7 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente: “7. La violazione delle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, comporta la sanzione amministrativa da un minimo di L.200.000 ad un massimo di L.1.200.000, mentre quella relativa alla violazione delle disposizioni dei commi 3 e 5 comporta la sanzione amministrativa da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 3.000.000".

     14. Il comma 1 e 2 dell'articolo 21 sono sostituiti dai seguenti:

     1. Per l'esercizio della pesca sportiva e per l'incremento della fauna ittica, tratti di acque pubbliche, sono dati in concessione dalla Provincia previa convenzione, alle Sezioni Provinciali delle Associazioni di pescatori sportivi dilettanti riconosciute a livello nazionale ovvero ad Associazioni operanti in ambito locale da almeno un quinquennio, secondo modalità e criteri esplicitati in apposito regolamento regionale. Al fine di consentire uniformità di indirizzo, la Giunta regionale, sentite le Province, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva e divulga una convenzione tipo.

     2. L'ammontare delle autorizzazioni concesse per ciascuna Provincia, non può avere un'estensione complessiva superiore al 25% della lunghezza di ciascun tratto di categoria A, B e C per corpo idrico, con il limite massimo di 8 km., per le Associazioni riconosciute a livello nazionale ed operanti nella regione e di 4 km. per le Associazioni locali organizzate nel Molise. La distanza minima tra due tratti di corpi idrici in concessione deve essere di almeno un chilometro, ad eccezione dei tratti già citati in concessione prima dell'entrata in vigore della presente legge. Nei tratti in concessione è vietato consentire lo svolgimento di gare di pesca da parte di altre Associazioni o organizzazioni. Le concessioni sui laghi, bacini naturali o artificiali non devono superare il 50% della loro lunghezza perimetrale complessiva. In caso di più autorizzazioni concesse deve essere garantita una distanza minima tra esse non inferiore al 10% della loro lunghezza perimetrale complessiva, destinata alla libera pesca [1].

     15. Il comma 4 dell’art. 21 è sostituito dal seguente. “4. L'inosservanza delle norme contenute nei commi 2 e 3 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da L. 3.000.000 a L. 18.000.000 e l’immediata revoca della concessione".

     16. Dopo il comma 4 dell'articolo 22, sono inseriti i seguenti: “4 bis. I titolari dei laghetti per la pesca a pagamento esistenti alla data di pubblicazione della presente legge, devono un’uniformarsi alle disposizioni contenute nel presente articolo entro l'anno 2003”.

     “4 ter. L'introduzione di fauna ittica negli invasi ove si pratica la pesca a pagamento deve essere accompagnata da idonea certificazione veterinaria rilasciata a norma di legge”.

     17. Il comma 5 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente: "5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 bis del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da L. 3.000.000 a L. 18.000.000 mentre quella relativa alla violazione di cui al comma 4 ter è punita con la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000".

     18. Dopo la lettera g) dell'articolo 27 è aggiunta la seguente lettera:

     “h) Trabucco: con rete suddivisa in due parti e cioè: parte centrale e parte esterna; la parte centrale con lato inferiore a metri 4 (quattro) e con maglia non inferiore a mm. 10 (dieci) per lato; la parte esterna con lato massimo di metri 20 (venti) e con maglia non inferiore a mm. 20 (venti) per lato e che comunque non occupi oltre la metà del letto del fiume o dell'alveo idrico".

     19. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 28 è sostituito dalla seguente lettera:

     “b) una bilancella con lato massimo della rete di metri 1,50, montata su palo di manovra di lato delle maglie della rete non deve essere inferiore a mm. 20 (venti). l'uso della bilancella deve essere fatto a piede asciutto”.

     20. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 28 è inserita la seguente lettera: "a bis) una bilancella con lato massimo della rete di metri 1.50, montata su palo di manovra. Il lato delle maglie della rete non deve essere inferiore a mm. 20 (Venti). L’uso della bilancella deve essere fatto a piede asciutto”.

     21. Il comma 6 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente: “6. la violazione delle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da L.100.000 a L. 600.000 aumentata di L. 50.000 per ogni attrezzo in più rispetto al numero consentito dal presente articolo”.

     22. Il comma 2 dell'articolo 29 è sostituito dal seguente: "2. La pesca notturna è consentita per la sola anguilla nelle acque di categoria "A" e "B" ad esclusione del fiume Biferno ove la pesca è consentita solo a valle della diga del Liscione”.

     23. Il comma 13 dell'articolo 29 è sostituito dal seguente: "13. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 bis, 8 e 9 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da un minimo di L. 200.000 ad un massimo di L. 1.200.000 mentre per ogni capo pescato in violazione dei commi 1, 2 bis, 8, 9 e 10 si applica la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L 60.000”.

     24. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 30 è sostituita dalla seguente lettera.

     “d) mediante pasturazione ed esca con organi contenenti sangue e sostanze chimiche".

     25. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 30 è inserita la seguente lettera:

     “f bis) nei tratti in concessione senza il permesso del concessionario”.

     26. Il comma 4 dell'articolo 30 è sostituito dal seguente: “4. Il posto di pesca spetta al primo occupante. Questi ha diritto che i pescatori sopraggiunti si pongono ad un raggio non inferiore a metri 10 (dieci) in linea d’area; tale limite è elevato a metri 15 (Quindici) per chi fa uso della bilancella. Nel caso di corso d'acqua di larghezza inferiore a metri dieci il pescatore, ultimo arrivato sul fronte, si porrà a cinque metri a monte o a valle. Tali limitazioni sono derogabili per le gare di pesca ed in caso di accordo tra pescatori".

     27. Il comma 5 dell'articolo 30 è sostituito dal seguente: "5. La violazione delle disposizioni di cui ai punti a), b), c), d), f) ed f bis) del comma 1, nonché quella relativa ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da E. 100.000 a E. 600.000, mentre quella di cui al punto e) del comma 1, con sanzione amministrativa da E. 300.000 a E. 1.800.000 e con denuncia alla competente Autorità giudiziaria".

     28. Il comma 1 dell'articolo 35 è sostituito dal seguente: "1. La Regione Molise esercita i compiti ad essa spettanti, a norma del d.lgs. n. 152/99, in materia di inquinamento delle acque, anche al fine di garantire la conservazione e l'incremento della fauna acquatica".

     29. Il comma 1 dell'articolo 37 è sostituito dal seguente: "1. La vigilanza sull'osservanza delle norme sulla pesca nelle acque interne è esercitata dagli agenti delle Amministrazioni provinciali, i quali rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, nonché dagli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo Forestale dello Stato, dalle guardie municipali, dalle guardie forestali e campestri delle Comunità montane, dagli uffici ed agenti di polizia giudiziaria. La vigilanza è esercitata altresì dagli Agenti volontari delle associazioni di categoria di cui all’art. 21, comma 1, e da quelli di protezione ambientale, i quali svolgono le proprie funzioni anche al di fuori dei tratti di acque pubbliche dati in concessione alle Associazioni di pescatori sportivi".

     30. Il comma 2 dell'articolo 37 è sostituito dal seguente: "2. Gli addetti alla vigilanza verbalizzeranno, direttamente su appositi moduli, le violazioni accertate mentre gli agenti volontari, di cui al precedente comma, redigeranno verbali di riferimento conformi alla legislazione vigente, nei quali dovranno essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, da trasmettere all'Ente di appartenenza ed all’Autorità competente per le contestazioni e/o l'irrogazione delle relative sanzioni".

     31. Dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente articolo:

     “Art. 37 bis. (Divieti non sanzionati).

     1. Per le violazioni ai divieti previsti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione, non espressamente sanzionati, si applica la sanzione da un minimo di E. 200.000 ad un massimo di E. 1.200.000".

 


[1] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 7 maggio 2003, n. 16 nel testo stabilito dall’art. 1 della L.R. 21 novembre 2003, n. 30.