§ 3.4.21 - Legge Regionale 27 gennaio 1999, n. 1.
Copertura dei disavanzi di esercizio delle Aziende di trasporto pubblico locale relativi agli anni 1987 - 1993.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.4 trasporti e comunicazioni
Data:27/01/1999
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. E' autorizzata la contrazione di un mutuo con rate di ammortamento pari ai contributi annuali erogati dallo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 1 aprile 1995, n. 98 convertito dalla [...]
Art. 2.      1. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 1998, è inserito il capitolo n. 11450 denominato "Mutuo ai sensi dell'art. 1 della legge [...]
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 3.4.21 - Legge Regionale 27 gennaio 1999, n. 1. [1]

Copertura dei disavanzi di esercizio delle Aziende di trasporto pubblico locale relativi agli anni 1987 - 1993.

(B.U. n. 2 del 1 febbraio 1999).

 

Art. 1.

     1. E' autorizzata la contrazione di un mutuo con rate di ammortamento pari ai contributi annuali erogati dallo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 1 aprile 1995, n. 98 convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204.

     2. Entro il limite della somma ricavata dalla contrazione del mutuo di cui al comma 1, i disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale, ancora da ripianare, relativi agli anni 1987-93, possono essere coperti fino alla loro totale estinzione.

     3. Eventuali eccedenze rispetto alla somma ricavata dal mutuo potranno essere utilizzate solamente per il ripianamento di disavanzi degli esercizi successivi a norma della legge n. 204/95.

 

     Art. 2.

     1. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 1998, è inserito il capitolo n. 11450 denominato "Mutuo ai sensi dell'art. 1 della legge regionale...", con uno stanziamento di competenza e di cassa pari a L. 8.000.000.000.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 1998, è inserito il capitolo n. 19430 denominato "Oneri per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale..." con uno stanziamento di competenza e di cassa pari a L. 8.000.000.000.

     3. Per gli esercizi finanziari successivi al 1998 il capitolo di spesa n. 19418 assume la denominazione "oneri per l'ammortamento del mutuo contratto ai sensi dell'art. 1 della legge regionale...".

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.