§ 3.1.9 – L.R. 20 gennaio 1982, n. 8.
Formazione dell'anagrafe dell'utenza e del censimento degli alloggi di proprietà pubblica.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica ed edilizia
Data:20/01/1982
Numero:8


Sommario
Art. 1.      In attuazione dell'art. 4 lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 457 la Regione Molise provvede a formare e gestire
Art. 2.      Per l'attuazione degli adempimenti di cui ai precedente art. 1 lettere a) e b), la Regione, avvalendosi degli Enti proprietari o gestori degli alloggi pubblici di cui al citato articolo 1 [...]
Art. 3.      Le anagrafi di cui al precedente art. 1 lettere c) e d) sono finalizzate ad evitare la duplicazione di agevolazioni pubbliche a favore del medesimo beneficiario nonchè a fornire allo Stato, alle [...]
Art. 4.      La rilevazione dei dati necessari per la formazione dell'anagrafe degli assegnatari e del censimento del patrimonio di cui al precedente art. 1 lettere a), b) e c) viene effettuata [...]
Art. 5.      Ai fini dell'attuazione dell'anagrafe di cui al precedente art. 1 lettera d) la Regione provvede, avvalendosi del Centro regionale di elaborazione dati, alla tenuta degli elenchi nominativi dei [...]
Art. 6.      Qualora gli assegnatari ed i beneficiari di cui al precedente art. 1 non producano la documentazione richiesta dalla Regione o dall'Ente da essa delegato per la realizzazione degli adempimenti [...]
Art. 7.      Gli Enti proprietari o gestori di alloggi interessati dal censimento di cui al precedente art. 1 nonchè gli altri Enti pubblici o gli Organi dell'Amministrazione dello Stato sono tenuti, in [...]
Art. 8.      Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con i finanziamenti che verranno assegnati dal CER alla Regione, ai sensi dell'art. 3 lettera 1) della legge [...]
Art. 9.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 3.1.9 – L.R. 20 gennaio 1982, n. 8. [1]

Formazione dell'anagrafe dell'utenza e del censimento degli alloggi di proprietà pubblica.

(B.U. 1 febbraio 1982, n. 2).

 

Art. 1.

     In attuazione dell'art. 4 lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 457 la Regione Molise provvede a formare e gestire:

     a) l'anagrafe degli assegnatari in locazione semplice degli alloggi di proprietà di Enti pubblici, realizzati, risanati, acquisiti per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica;

     b) il censimento del patrimonio abitativo individuato alla precedente lettera a);

     c) l'anagrafe dei beneficiari di alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati a riscatto o in proprietà;

     d) l'anagrafe dei beneficiari di agevolazioni finanziarie pubbliche, ottenute per costruire, risanare, acquistare alloggi destinati ad essere goduti in proprietà privata.

 

     Art. 2.

     Per l'attuazione degli adempimenti di cui ai precedente art. 1 lettere a) e b), la Regione, avvalendosi degli Enti proprietari o gestori degli alloggi pubblici di cui al citato articolo 1 lettera a), cura l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per:

     a) il controllo volto ad evitare la duplicazione di assegnazioni di alloggi pubblici;

     b) la verifica di legittimità dello stato d'uso degli alloggi pubblici e la corretta gestione del patrimonio residenziale pubblico;

     c) la formazione di programmi di manutenzione, risanamento, ristrutturazione del patrimonio residenziale pubblico;

     d) la promozione di interventi atti a realizzare il pieno e razionale utilizzo della capacità ricettiva degli alloggi, anche mediante la mobilità dell'utenza all'interno del patrimonio di edilizia residenziale;

     e) la pianificazione dei fabbisogni di edilizia pubblica.

 

     Art. 3.

     Le anagrafi di cui al precedente art. 1 lettere c) e d) sono finalizzate ad evitare la duplicazione di agevolazioni pubbliche a favore del medesimo beneficiario nonchè a fornire allo Stato, alle Regioni, ai Comuni ed agli Enti gestori la precisa conoscenza dei dati relativi alle caratteristiche sia dei beneficiari che delle agevolazioni concesse.

 

     Art. 4.

     La rilevazione dei dati necessari per la formazione dell'anagrafe degli assegnatari e del censimento del patrimonio di cui al precedente art. 1 lettere a), b) e c) viene effettuata dall'Assessorato Regionale all'Urbanistica con l'ausilio del Centro Regionale di elaborazione dati e di intervistatori scelti fra i titolari dei contratti di formazione posti in essere ai sensi della legge n. 285/1977 dalla Regione o da altri Enti Locali.

     La formazione dell'anagrafe verrà completata entro l'anno 1982.

     L'Assessorato all'Urbanistica, avvalendosi del Centro Regionale di elaborazione dati, stabilisce gli indirizzi operativi, gli strumenti e le modalità per la realizzazione delle anagrafi regionali, sovrintende e coordina l'attività di rilevazione dei dati, provvede all'unificazione a livello regionale dei dati raccolti, alla loro elaborazione di aggiornamento.

 

     Art. 5.

     Ai fini dell'attuazione dell'anagrafe di cui al precedente art. 1 lettera d) la Regione provvede, avvalendosi del Centro regionale di elaborazione dati, alla tenuta degli elenchi nominativi dei beneficiari dei mutui agevolati in ammortamento, nonché al loro aggiornamenti. A tal fine la Regione provvede a richiedere ai beneficiari di agevolazioni pubbliche concesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, le informazioni e la documentazione necessarie al perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3.

 

     Art. 6.

     Qualora gli assegnatari ed i beneficiari di cui al precedente art. 1 non producano la documentazione richiesta dalla Regione o dall'Ente da essa delegato per la realizzazione degli adempimenti di cui al citato art. 1 e non consentano l'accesso nel proprio alloggio agli incaricati della rilevazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, nonchè le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi.

 

     Art. 7.

     Gli Enti proprietari o gestori di alloggi interessati dal censimento di cui al precedente art. 1 nonchè gli altri Enti pubblici o gli Organi dell'Amministrazione dello Stato sono tenuti, in attuazione dell'art. 23 della legge 8 agosto 1977, n. 513, a fornire all'Assessorato all'Urbanistica della Regione Molise le informazioni e la documentazione in loro possesso, utili alla realizzazione delle anagrafi.

 

     Art. 8.

     Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con i finanziamenti che verranno assegnati dal CER alla Regione, ai sensi dell'art. 3 lettera 1) della legge 5 agosto 1978, n. 457.

     Con la stessa legge approvativa dei bilanci sarà quantificata la somma annuale da iscrivere negli appositi capitoli di spesa sulla base dei finanziamenti che verranno disposti dal CER.

 

     Art. 9.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 29 della L.R. 7 luglio 2006, n. 17.