Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.11 turismo ed attività alberghiera |
Data: | 07/08/2000 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'articolo 2 della legge regionale n. 26/1984 è abrogato. |
Art. 2. 1. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare, con proprio provvedimento, le modalità degli interventi relativi al periodo di decorrenza per l'assunzione degli oneri previsti dall'articolo [...] |
Art. 3. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello [...] |
§ 2.11.19 - Legge Regionale 7 agosto 2000, n. 38.
Modifiche agli articoli 2 e 3 della Legge Regionale n. 26/1984, concernente: "Provvedimenti per l'incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio molisano".
(B.U. n. 16 del 16 agosto 2000).
1. L'articolo 2 della
1. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare, con proprio provvedimento, le modalità degli interventi relativi al periodo di decorrenza per l'assunzione degli oneri previsti dall'articolo 1 della suddetta legge; tali modalità potranno anche prevedere l'estensione delle fasce orarie, nonché limitazioni delle categorie di utenti.
2. La Giunta regionale è autorizzata altresì a determinare con proprio provvedimento modalità e procedure di liquidazione di quanto dovuto alla "SOCIETA' AUTOSTRADE - CONCESSIONE E COSTRUZIONE AUTOSTRADE - S.p.A." per il pedaggio relativo al percorso autostradale di cui all'articolo 1 della
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.