§ 2.11.19 - Legge Regionale 7 agosto 2000, n. 38.
Modifiche agli articoli 2 e 3 della Legge Regionale n. 26/1984, concernente: "Provvedimenti per l'incentivazione del turismo nelle zone [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.11 turismo ed attività alberghiera
Data:07/08/2000
Numero:38


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 2 della legge regionale n. 26/1984 è abrogato.
Art. 2.      1. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare, con proprio provvedimento, le modalità degli interventi relativi al periodo di decorrenza per l'assunzione degli oneri previsti dall'articolo [...]
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello [...]


§ 2.11.19 - Legge Regionale 7 agosto 2000, n. 38.

Modifiche agli articoli 2 e 3 della Legge Regionale n. 26/1984, concernente: "Provvedimenti per l'incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio molisano".

(B.U. n. 16 del 16 agosto 2000).

 

Art. 1.

     1. L'articolo 2 della legge regionale n. 26/1984 è abrogato.

 

     Art. 2.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare, con proprio provvedimento, le modalità degli interventi relativi al periodo di decorrenza per l'assunzione degli oneri previsti dall'articolo 1 della suddetta legge; tali modalità potranno anche prevedere l'estensione delle fasce orarie, nonché limitazioni delle categorie di utenti.

     2. La Giunta regionale è autorizzata altresì a determinare con proprio provvedimento modalità e procedure di liquidazione di quanto dovuto alla "SOCIETA' AUTOSTRADE - CONCESSIONE E COSTRUZIONE AUTOSTRADE - S.p.A." per il pedaggio relativo al percorso autostradale di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 26/1984.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.