§ 2.11.7 - Legge Regionale 5 settembre 1984, n. 26.
Provvedimenti per l'incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio molisano.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.11 turismo ed attività alberghiera
Data:05/09/1984
Numero:26


Sommario
Art. 1.      Al preminente scopo di incentivazione e sviluppo del Turismo Regionale nella stagione estiva la Regione Molise, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli, assume a proprio [...]
Art. 2. 
Art. 3.      La Giunta Regionale è autorizzata a determinare con proprio provvedimento modalità e procedure di liquidazione di quanto dovuto alla "Autostrade - Concessione e Costruzione autostrade S.p.A." [...]
Art. 4.      Per l'anno 1984, l'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in 150 milioni di lire, è iscritto nello stato di previsione della spesa il nuovo Capitolo n. 53600 [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 2.11.7 - Legge Regionale 5 settembre 1984, n. 26.

Provvedimenti per l'incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio molisano.

(B.U. n. 19 del 16 settembre 1984).

 

Art. 1.

     Al preminente scopo di incentivazione e sviluppo del Turismo Regionale nella stagione estiva la Regione Molise, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli, assume a proprio carico gli oneri di pedaggio sull'autostrada A/14 relativi alla deviazione del traffico sulla tratta autostradale compresa tra gli svincoli Termoli-Vasto Sud, nei confronti di autotreni, autoarticolati e auto snodati.

 

     Art. 2. [1]

 

     Art. 3.

     La Giunta Regionale è autorizzata a determinare con proprio provvedimento modalità e procedure di liquidazione di quanto dovuto alla "Autostrade - Concessione e Costruzione autostrade S.p.A." per il pedaggio relativo al percorso autostradale di cui al precedente art. 1.

 

     Art. 4.

     Per l'anno 1984, l'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in 150 milioni di lire, è iscritto nello stato di previsione della spesa il nuovo Capitolo n. 53600 "Provvedimenti per l'incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio molisano. Oneri per il decongestionamento del traffico pesante stradale" con uno stanziamento di competenza e una dotazione di cassa di 150 milioni di lire, previe riduzioni di pari importi delle previsioni iscritte al Capitolo di spesa n. 55500.

     Per gli anni successivi, gli oneri derivanti dalla presente legge saranno quantificati, ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44 con la stessa legge approvativa di bilancio.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2000, n. 38.