§ 2.10.2 - Legge Regionale 12 maggio 1995, n. 25.
Norme regionali di attuazione del piano energetico nazionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.10 energia
Data:12/05/1995
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Finalità ed ambito di applicazione.
Art. 2.  Assegnazione di contributi a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'edilizia.
Art. 3.  Misura del contributo.
Art. 4.  Settori prioritari.
Art. 5.  Domande e relativa istruttoria.
Art. 6.  Interventi ammessi a contributo.
Art. 7.  Criteri di priorità.
Art. 8.  Invio domande.
Art. 9.  Istruttoria delle domande.
Art. 10.  Sfera d'intervento.
Art. 11.  Definizione di impianti.
Art. 12.  Priorità.
Art. 13.  Invio domande.
Art. 14.  Istruttoria delle istanze.
Art. 15.  Concessione dei contributi.
Art. 16.  Anticipazioni.
Art. 17.  Revoca o rinuncia dei contributi.
Art. 18.  Documentazione e verifiche.
Art. 19.  Norma transitoria.
Art. 20.  Norma finanziaria.
Art. 21.  Erogazione dei contributi.
Art. 22.  Disposizioni finali.


§ 2.10.2 - Legge Regionale 12 maggio 1995, n. 25. [1]

Norme regionali di attuazione del piano energetico nazionale.

(B.U. n. 11 del 16 maggio 1995).

 

Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione.

     1. La Regione, in armonia con il Piano Energetico Nazionale correlato alla politica energetica della Comunità Economica Europea, favorisce ed incentiva l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia e l'uso razionale di energia, con particolare riferimento al contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo dei manufatti, alla riduzione dei consumi specifici di energia ed alla più rapida sostituzione degli impianti a più elevata intensità energetica.

     2. A tal fine sono concessi, a valere sugli stanziamenti assegnati dal CIPE ai sensi dell'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, contributi in conto capitale finalizzati a:

     a) sostenere l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 10/1991;

     b) contenere i consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario secondo quanto previsto dall'art. 10 della legge n. 10/1991;

     c) incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo secondo quanto previsto dall'art. 10/1991.

     3. Ai fini dell'applicazione della presente legge sono da considerare fonti rinnovabili di energia quelle di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge n. 10/1991.

     4. L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al precedente comma è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le relative opere sono dichiarate urgenti ed indifferibili ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.

Capo I

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A SOSTEGNO

DELL'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI IN EDILIZIA

 

     Art. 2. Assegnazione di contributi a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'edilizia.

     1. Possono essere ammessi all'assegnazione dei contributi i soggetti pubblici o privati che intraprendano nel territorio regionale i seguenti interventi:

     a) la coibentazione, intesa come interventi di isolamento termico sull'involucro murario e sulle aperture, negli edifici esistenti, intesi come edifici già utilizzati o abitati alla data del 31 dicembre 1990, che presenta un risparmio di energia non inferiore al 20% rispetto alla situazione preesistente e sia effettuata secondo le regole tecniche di cui alla tabella A allegata alla legge n. 10/91;

     b) installazione di nuovi generatori di calore che in condizione di regime presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%;

     c) l'installazione di fonte di calore e di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili che consentano la copertura di non meno del 30% del fabbisogno termico annuo dell'impianto in cui è attuato l'intervento nell'ambito della legge n. 10 del 9 gennaio 1991;

     d) l'installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e di calore;

     e) l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;

     f) l'installazione di sistemi di controllo integrati e di contabilizzazione differenziata dei consumi di calore e acqua sanitaria di ogni singola unità immobiliare, di sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti di climatizzazione nonchè trasformazione di impianti centralizzati o autonomi per conseguire gli obiettivi di cui alla legge n. 10/91;

     g) la trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria dotati di sistema automatico di regolazione della temperatura, inseriti in edifici composti da più unità immobiliari, escluse le unità situate in aree in cui siano operanti reti di teleriscaldamento;

     h) l'installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento anche nelle aree esterne.

     2. Ai fini della concessione del contributo, l'abitabilità o l'agibilità può essere documentata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Ai fini dell'erogazione del contributo, l'abitabilità dell'ufficio deve essere idoneamente documentata mediante certificazione rilasciata dall'autorità comunale.

     3. Tutti gli interventi devono comunque rispettare le norme di cui al Titolo II della legge 9 gennaio 1991, n. 10 ed in particolare il disposto dell'art. 26.

 

     Art. 3. Misura del contributo.

     1. Il contributo verrà concesso in conto capitale nella misura del trenta per cento del costo imputabile dell'intervento. Per l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica il contributo può essere elevato all'ottanta per cento del costo imputabile dell'intervento nelle aree regionali di particolare interesse ambientale, paesistico, archeologico e turistico.

     2. Ai fini della concessione del contributo, il venti per cento del risparmio di energia di cui al punto a) del precedente art. 2 deve intendersi riferito al contributo fornito ai consumi dall'elemento costruttivo dell'unità immobiliare sul quale si interviene.

     3. Gli elaborati tecnici devono essere firmati da un tecnico abilitato. Per gli interventi viene riconosciuto un contributo per spese generali e tecniche del 2%, e comunque non inferiore a lire centomila.

     4. Per gli interventi del costo complessivo inferiore al limite di tre milioni di lire, potrà essere attuata soltanto 1a procedura prevista dall'art. 29 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

     5. Il limite di cui al precedente comma potrà essere incrementato nei successivi rifinanziamenti o applicazioni della legge n. 10/91, o in attuazione delle direttive impartite in base al Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 15 febbraio 1991, mediante deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 4. Settori prioritari.

     1. La Regione, nell'ambito degli stanziamenti assegnati dal CIPE ai sensi dell'art. 9 della legge n. 10/91, così come destinati allo scopo secondo quanto previsto dall'art. 2, concede i contributi formulando un piano di finanziamento degli interventi in base ai seguenti criteri:

     a) il 50% per interventi effettuati nell'edilizia adibita ad uso socio-sanitario, scolastico, sportivo e pubblico;

     b) il 20% per interventi effettuati nell'edilizia adibita ad uso residenziale;

     c) il 20% per interventi effettuati nell'edilizia adibita ad uso commerciale, industriale, artigianale, turistico ed agricolo;

     d) il 5% per interventi effettuati in aree esterne pubbliche che utilizzano sistemi di illuminazione ad alto rendimento.

     2. La rimanente quota del 5% è riservata agli interventi rimasti parzialmente esclusi dal contributo, connessi alla ripartizione di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1.

     3. I fondi non impegnati in un settore sono utilizzati per finanziare gli interventi negli altri settori secondo le proporzioni di cui al comma 1.

 

     Art. 5. Domande e relativa istruttoria.

     1. Le domande per la concessione dei contributi devono pervenire mediante raccomandata con ricevuta di ritorno nel periodo dal 1° maggio al 31 ottobre di ciascun anno di applicazione della legge n. 10/91 e successive leggi di rifinanziamento all'Assessorato competente (Energia) redatte su appositi modelli e corredate della documentazione tecnico- amministrativa ivi indicata.

     2. Il modello delle domande e delle schede tecniche riassuntive del tipo d'intervento di cui all'art. 2 sono riportate all'allegato A e verranno messe a disposizione degli interessati presso l'Assessorato competente (Energia) che ne curerà la diffusione presso gli Enti locali territoriali e terrà anche conto di modifiche ed aggiornamenti predisposti dall'ENEA.

     3. Possono essere ammesse a contributo le iniziative intraprese a decorrere dal 16 gennaio 1991. In caso di successivi rifinanziamenti della legge 10, la decorrenza coinciderà con quella della legge di rifinanziamento.

     4. Il richiedente dovrà ultimare l'intervento entro otto mesi dalla data del decreto di concessione del contributo.

     Il contributo verrà liquidato con decreto dell'Assessore al ramo ad avvenuta ultimazione dei lavori, previa presentazione di documentazione di spesa (fatture) e certificazione del Direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice di conformità dei lavori eseguiti al progetto presentato e dalle norme di sicurezza vigenti per interventi di costo inferiore a 50 milioni di lire. Per gli interventi di costo superiore a 50 milioni di lire, la documentazione di cui al precedente comma dovrà essere integrata con certificazione di qualità o collaudo redatta ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10, della legge n. 46/90 e della legge n. 429/91 in quanto applicabili.

Capo II

CONTRIBUTI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI

ENERGETICI NEI SETTORI INDUSTRIALE, ARTIGIANALE

E TERZIARIO (ART. 10, LEGGE 10/91)

 

     Art. 6. Interventi ammessi a contributo.

     1. Sono concessi contributi in conto capitale del 30% del costo ammissibile preventivato a coloro che intraprendono interventi volti a conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 per realizzare o modificare impianti fissi, sistemi o componenti nei settori industriale, artigianale, terziario e nella movimentazione dei prodotti.

     2. Possono essere ammessi a contributo interventi riguardanti impianti con potenza fino a dieci megawatt termici e fino a tre megawatt elettrici relativi ai servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o un migliore rendimento di macchine ed apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili.

 

     Art. 7. Criteri di priorità.

     1. Ai fini della concessione del contributo di cui al precedente art. 6, si terrà conto del criterio di valutazione principale di cui all'art. 3 del decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 15 gennaio 1991, predisponendo apposite graduatorie annuali sulla base della metodologia ENEA e assumendo come criterio di valutazione principale il rapporto tra la quantità di energia primaria risparmiata durante l'intero periodo di vita dell'investimento ed il costo computabile dell'intervento.

     2. Ai fini della concessione del contributo si terrà altresì conto dei tempi di realizzazione dell'iniziativa, dei consumi di energia preesistenti, dei benefici energetici attesi, nonchè dell'obsolescenza degli impianti e dell'utilizzo energetico degli impianti.

 

     Art. 8. Invio domande.

     1. A partire dalla data di promulgazione della presente legge, le domande per la concessione dei contributi devono pervenire all'Assessorato competente (Energia) mediante raccomandata con ricevuta di ritorno dal 1° maggio al 31 ottobre di ciascun anno di applicazione della legge n. 10/91 e delle eventuali successive leggi di rifinanziamento.

     2. La data di scadenza annuale potrà essere prorogata fino al 31 dicembre di ciascun anno con apposita deliberazione di Giunta regionale.

 

     Art. 9. Istruttoria delle domande.

     1. Le istanze dovranno essere stilate sui modelli predisposti e forniti a cura dell'Assessorato competente (Energia) unitamente alla documentazione tecnico - amministrativa ed alla conseguente scheda tecnica riassuntiva redatte da un tecnico abilitato, come indicato nei modelli di cui sopra.

     2. Il richiedente dovrà ultimare l'intervento entro otto mesi dalla data del decreto di concessione del contributo, salvo motivate proroghe.

     3. Il contributo verrà liquidato ad avvenuta ultimazione dei lavori previa presentazione di idonea documentazione tecnico - amministrativa di spesa (completa di fatture, autorizzazioni e concessioni ove richieste a norma di leggi vigenti, dichiarazione di ultimazione lavori e di regolare esecuzione del Direttore dei lavori), nonchè certificazione di collaudo e qualità attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto presentato ed alle norme di sicurezza vigenti.

     4. Il costo dell'intervento può essere idoneamente documentato anche nelle forme previste dall'art. 18, comma quinto della legge 26 aprile 1983, n. 130. Agli adempimenti previsti per consentire l'utilizzo di tale facoltà si provvede in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 14 luglio 1979, n. 19, art. 13, commi 6 e 7.

Capo III

INCENTIVI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA

DA FONTI RINNOVABILI NEL SETTORE AGRICOLO

(ART. 13, LEGGE 10/91)

 

     Art. 10. Sfera d'intervento.

     1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1 nel settore agricolo, possono essere concessi alle imprese agricole e loro associazioni e consorzi, ovvero a società che offrono e gestiscono il servizio-calore, che prevedano la partecipazione dell'ENEL S.p.A. e/o di aziende municipalizzate e/o di altri enti pubblici, contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti con potenza fino a dieci megawatt termici e fino a tre megawatt elettrici per la produzione o il recupero di energia termica, elettrica o meccanica da fonti rinnovabili di energia nella misura massima del 55 per cento della spesa ammessa elevabili al sessantacinque per cento per interventi realizzati da cooperative.

     2. I limiti di cui al precedente comma possono essere modificati con deliberazione di Giunta regionale a seguito di modificazioni previste da future leggi di modifica degli stessi limiti indicati nella legge n. 10/91.

 

     Art. 11. Definizione di impianti.

     1. Per impianti di interesse agricolo zootecnico e forestale, si deve intendere tutto il complesso di fabbricati, impianti ed attrezzature relative all'esercizio delle attività agricole, zootecniche e forestali, nonchè le abitazioni per le famiglie e gli addetti alle attività stesse.

     2. Sono quindi da considerare:

     - le costruzioni rurali di abitazione e di esercizio per gli allevamenti animali e colture protette;

     - gli impianti e le attrezzature a servizio degli allevamenti animali e colture protette, nonchè per la conservazione e per la prima trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali.

 

     Art. 12. Priorità.

     1. Ai fini della concessione del contributo di cui al precedente art. 10 sono redatte graduatorie dando priorità agli interventi in aree a particolare vocazione ambientale, archeologica, turistica e paesistica.

     2. Tali graduatorie sono basate sul criterio di valutazione principale costituito dal rapporto tra la quantità di energia risparmiata durante la vita utile dell'investimento ed il costo computabile dell'intervento.

     A parità di risultato ottenuto sono preferiti nell'ordine gli interventi relativi a:

     - società gestione - calore in associazione con l'ENEL o altri enti pubblici;

     - consorzi;

     - cooperative;

     - associazioni interaziendali di aziende agricole e coltivatori diretti, tenendo altresì conto della tipologia delle unità produttive e delle potenziali risorse energetiche del territorio.

 

     Art. 13. Invio domande.

     1. A partire dalla data di promulgazione della presente legge, le domande per la concessione dei contributi devono pervenire all'Assessorato competente (Energia), mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, dall'1 maggio al 31 ottobre di ciascun anno di applicazione della legge 10/91 e delle eventuali successive leggi di rifinanziamento.

     2. La data di scadenza annuale potrà essere prorogata fino al 31 dicembre di ciascun anno con apposita deliberazione di Giunta regionale.

 

     Art. 14. Istruttoria delle istanze.

     1. Le istanze dovranno essere stilate sui modelli predisposti e forniti a cura dell'Assessorato competente (Energia) unitamente alla documentazione tecnico - amministrativa ed alla conseguente scheda tecnica riassuntiva redatta da un tecnico abilitato come indicato nei modelli di cui sopra.

     2. Per i richiedenti aventi una superficie agricola utile (S.A.U.) superiore a 20 ettari dovrà essere altresì allegata la scheda conoscitiva del Ministero dell'Agricoltura e Foreste dell'azienda o dell'associazione di aziende.

     3. Il richiedente dovrà ultimare l'intervento entro otto mesi dalla data del decreto di concessione del contributo, salvo motivate proroghe.

     4. Il contributo verrà liquidato ad avvenuta ultimazione dei lavori previa presentazione di idonea documentazione tecnico - amministrativa di spesa (completa di fatture, autorizzazioni e concessioni ove richieste a norma di leggi vigenti, dichiarazione di ultimazione lavori e di regolare esecuzione del Direttore dei lavori), nonchè certificazione di collaudo e qualità attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto presentato ed alle norme di sicurezza vigenti per interventi di costo superiore a 50 milioni di lire.

     5. Il costo dell'intervento può essere idoneamente documentato anche nelle forme previste dall'art. 18, comma quinto della legge 26 aprile 1983, n. 130. Agli adempimenti previsti per consentire l'utilizzo di tale facoltà si provvede in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 14 luglio 1979, n. 19, art. 13, commi sesto e settimo.

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI

 

     Art. 15. Concessione dei contributi.

     1. La Giunta regionale entro 90 giorni dalla notifica dell'avvenuta assegnazione da parte del CIPE ai sensi dell'art. 9 della legge 10/91 dispone la concessione dei contributi di cui agli artt. 2, 6 e 10 agli aventi diritto con relativo impegno di spesa, approvando gli elenchi dei richiedenti predisposti secondo la metodologia ENEA ed incaricando l'Assessore competente di notificare il relativo atto al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

     2. I contributi di cui agli artt. 2, 6 e 10 sono concessi anche per iniziative oggetto di locazione finanziaria effettuate da Società appartenenti all'elenco predisposto ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64 e relativi DD.MM. di attuazione e nel rispetto del disposto del comma 2 dell'art 15 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

     3. Qualora il richiedente dei benefici della presente legge non sia proprietario del bene oggetto dell'intervento la domanda di contributo dovrà essere corredata anche dalla dichiarazione di assenso del proprietario e dalla sottoscrizione del richiedente a non asportare o recuperare le attrezzature oggetto del contributo.

 

     Art. 16. Anticipazioni.

     1. Per gli interventi di cui agli artt. 2, 6 e 10 di costo superiore a 100 milioni di lire, il contributo potrà essere altresì anticipato fino al trenta per cento, in particolare in presenza di eventuali finanziamenti complementari comunitari o nazionali, con le modalità previste dagli artt. 2, 3 e 4 del Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 7 giugno 1991 relativo ai "Criteri generali per la concessione di anticipazioni garantite da fideiussioni per finanziamenti su progetti o realizzazioni che comportino risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili".

     2. Il limite di costo di cui al comma 1 può essere incrementato annualmente con deliberazione di Giunta regionale.

 

     Art. 17. Revoca o rinuncia dei contributi.

     1. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente atto o l'inosservanza dei vincoli imposti da norme vigenti comporta la revoca del contributo, fatta salva ogni altra azione prevista dall'ordinamento giuridico dello Stato. Costituisce grave inadempienza, cui consegue la revoca dei benefici concessi, oltre a quanto già previsto, la mancata osservanza delle disposizioni inerenti i criteri costruttivi e di esercizio, il distogliere dall'uso previsto nel provvedimento di concessione delle agevolazioni, i macchinari e gli impianti prima della vita utile dell'impianto indicata in progetto.

     2. Le revoca è disposta dalla Giunta regionale e comporta la restituzione alla Regione, nel termine di trenta giorni dalla notifica della relativa determinazione del contributo in conto capitale maggiorato degli interessi da calcolare in base al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, con le modalità di cui all'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

     3. La concessione del contributo verrà altresì revocata in assenza di documentata comunicazione di completamento dell'opera entro otto mesi dalla comunicazione del provvedimento di concessione salvo l'eventuale precedente accoglimento di motivata istanza di proroga. Costituisce motivazione di proroga la presentazione, con le stesse modalità previste per le domande originarie, di varianti e modifiche progettuali che non dovranno, comunque, comportare un peggioramento della resa energetica dell'intervento.

     4. Qualora il beneficiario ammesso a contributo intenda rinunciarvi deve darne immediata comunicazione alla Regione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se il rinunciatario ha acquisito anticipazione del contributo deve, nel termine di trenta giorni dalla precedente comunicazione, restituire all'ente regione l'importo del contributo maggiorato degli interessi di cui al precedente comma 2.

     5. Per il reimpiego delle somme recuperate si applica l'ultimo comma del punto 7 dell'art. 9 della legge 10/91.

 

     Art. 18. Documentazione e verifiche.

     1. La Giunta regionale è competente a modificare i modelli di domanda per quanto concerne la documentazione tecnico - amministrativa ivi indicata, la dichiarazione di aver beneficiato di incentivi o agevolazioni fiscali previsti da altre leggi nazionali o da regolamenti comunitari, nonchè l'impegno al rispetto delle prescrizioni circa la regolare manutenzione ed il corretto esercizio degli impianti.

     2. L'Assessore regionale competente (Energia) può richiedere all'ENEA la verifica a campione degli interventi oggetto delle istanze di contributo sia sul progetto presentato che durante la prevista vita utile dell'investimento.

 

     Art. 19. Norma transitoria.

     1. Le istanze inviate all'Assessorato competente ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1870 del 18 marzo 1991 a decorrere dal 1° aprile al 31 dicembre 1991 in base alle quali è stata predisposta la richiesta di finanziamento inviata al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro il 31 marzo 1992 ai sensi dell'art. 9, comma 3, legge 9 gennaio 1991, n. 10 saranno liquidate secondo i criteri fissati dalla presente legge.

 

     Art. 20. Norma finanziaria.

     1. Alla spesa per il finanziamento delle iniziative di contenimento dei consumi energetici di cui agli artt. 2, 6 e 10 della presente legge sarà fatto fronte annualmente con la quota dei finanziamenti previsti dalla legge finanziaria dello stato che verrà assegnata dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ai sensi del quarto comma degli artt. 9 e 38 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e di eventuali successive leggi di rifinanziamento della citata legge 10/91.

     2. Per la concessione dei contributi saranno altresì utilizzati fino alla concorrenza anche i fondi in economia precedentemente assegnati alla Regione Molise ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 308, nonchè i residui passivi eventualmente recuperati per rinuncia o revoca, totale o parziale, delle concessioni di contributi precedentemente impegnati in attuazione della citata legge 308/82 e del regolamento Regionale approvato con Delibera Consiliare n. 147 del 26 marzo 1985.

     3. I finanziamenti di cui al precedente comma saranno iscritti in bilancio sul Capitolo n. 25102 la cui intestazione verrà modificata in: "Finanziamenti in conto capitale per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 8, 10 e 13 della legge 10/91 e successive modificazioni".

 

     Art. 21. Erogazione dei contributi.

     1. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui agli artt. 2, 6 e 11 della presente legge, va applicato il criterio di valutazione principale definito dal rapporto tra la quantità di energia risparmiata durante la vita utile dell'investimento ed il costo imputabile dell'intervento, con esclusione degli interventi di cui al comma 3 dell'art. 4.

     2. I contributi di cui agli artt. 2, 6 e 10 sono erogati agli aventi diritto riportati negli elenchi di cui al precedente art. 15 mediante decreto di liquidazione del Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 22. Disposizioni finali.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 2000, n. 31, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 2 della stessa L.R. 31/2000.