§ 2.9.42 - L.R. 27 maggio 2005, n. 21.
Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2003, n. 19, ad oggetto: 'Commissione per la cooperazione nell'area adriatica'.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.9 lavoro, cooperazione e formazione professionale
Data:27/05/2005
Numero:21


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 2003, n. 19 è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 7 maggio 2003, n. 19 la parola "statuto" è sostituita dalla parola "stanziamento".
Art. 3.      1. Agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in Euro 150.000,00, per l'esercizio finanziario in corso si provvederà in sede di assestamento del bilancio [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise


§ 2.9.42 - L.R. 27 maggio 2005, n. 21.

Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2003, n. 19, ad oggetto: 'Commissione per la cooperazione nell'area adriatica'.

(B.U. 1 giugno 2005, n. 12).

 

Art. 1.

     1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 2003, n. 19 è sostituito dal seguente:

«3. La Commissione dura in carica dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al termine della corrente legislatura».

 

     Art. 2.

     1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 7 maggio 2003, n. 19 la parola "statuto" è sostituita dalla parola "stanziamento".

 

     Art. 3.

     1. Agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in Euro 150.000,00, per l'esercizio finanziario in corso si provvederà in sede di assestamento del bilancio regionale.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.