§ 2.9.40 - L.R. 7 maggio 2003, n. 19.
Commissione per la cooperazione interregionale nell'area adriatica.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.9 lavoro, cooperazione e formazione professionale
Data:07/05/2003
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Istituzione e compiti della Commissione).
Art. 2.  (Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza).
Art. 3.  (Disposizioni procedurali).
Art. 4.  (Norma finanziaria).
Art. 5.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 2.9.40 - L.R. 7 maggio 2003, n. 19. [1]

Commissione per la cooperazione interregionale nell'area adriatica.

(B.U. 16 maggio 2003, n. 10).

 

Art. 1. (Istituzione e compiti della Commissione).

     1. È istituita, presso il Consiglio regionale del Molise, una Commissione speciale, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, denominata: "Commissione per la cooperazione interregionale nell'area adriatica".

     2. La Commissione ha il compito di:

     a) monitorare le attività di cooperazione in atto tra le regioni, le province, i comuni, le camere di commercio, le istituzioni universitarie e scolastiche dei seguenti paesi: Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia - Montenegro, Albania e Grecia;

     b) elaborare una proposta finalizzata alla creazione di un organismo rappresentativo degli enti di cui alla precedente lettera "a" che, in raccordo con Adriamed e sue evoluzioni, individui e coordini strategie per il rafforzamento della cooperazione tra le due sponde dell'Adriatico. La cooperazione multisettoriale, rispettosa di uno sviluppo sostenibile, riguarda l'ambiente, i prodotti di qualità, l'istruzione, la formazione, la ricerca scientifica e la cultura.

     3. La Commissione dura in carica dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al termine della corrente legislatura [2].

 

     Art. 2. (Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza).

     1. La Commissione è costituita da:

     a) Presidente della Regione o da un consigliere da lui delegato con funzione di Presidente della Commissione stessa;

     b) 6 consiglieri regionali di cui, pariteticamente 3 indicati dai gruppi di maggioranza e 3 indicati dai gruppi di opposizione.

     2. La Commissione elegge al suo interno il Vice Presidente ed il Segretario. Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario costituiscono l'Ufficio di presidenza.

     3. La Commissione ha facoltà di:

     a) avvalersi della consulenza di 2 esperti qualificati;

     b) promuovere incontri e scambi di informazione con soggetti istituzionali ed analoghi organismi di altre istituzioni regionali e locali dell'area adriatica;

     c) indire seminari e convegni;

     d) tenere incontri con i rappresentanti delle autonomie, delle categorie sociali ed economiche, con l'Università e con qualunque forma di organizzazione dei cittadini;

     e) porre in essere ogni altra iniziativa o attività utile all'assolvimento dei suoi compiti.

     4. Il Consiglio regionale provvede a fornire alla Commissione locali, strumentazioni e personale occorrenti per il suo funzionamento, nonché personale di segreteria per il Presidente della Commissione e dell'Ufficio di presidenza, nel numero massimo di due unità, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15.

     5. Salvo quanto previsto dalla presente legge, lo Statuto regionale ed il regolamento interno del Consiglio disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione.

 

     Art. 3. (Disposizioni procedurali).

     1. La Commissione, su questioni di particolare rilievo, può relazionare al Consiglio regionale per trame orientamenti ed indirizzi.

     2. La Commissione trasmette al Presidente del Consiglio regionale le proposte di cui, all'articolo 1, comma 2, corredate di relazione illustrativa e di eventuali relazioni di minoranza.

     2. Entro 30 giorni dalla trasmissione delle proposte, ciascun consigliere può presentare al Presidente del Consiglio emendamenti, sui quali la Commissione si pronuncia nei successivi 60 giorni.

     3. Terminato l'esame degli emendamenti da palle della Commissione, le proposte sono iscritte all'ordine del giorno dell'Assemblea.

 

     Art. 4. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per il corrente anno in Euro 120.000 (CENTOVENTIMILA), si provvederà mediante la previsione di appositi stanziamenti con la legge di approvazione del bilancio per l'anno 2003.

     2. In deroga alla vigente normativa in materia di contabilità, l'ufficio di presidenza della Commissione ha autonomia di spesa, nel limite dello stanziamento, con impegno di rendicontazione all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale [3].

     3. Anche per gli esercizi successivi l'onere annuale della spesa sarà determinato con la legge di approvazione dei relativi bilanci annuali.

 

     Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 80 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.

[2] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 27 maggio 2005, n. 21.

[3] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 27 maggio 2005, n. 21.