§ 2.9.38 - L.R. 24 marzo 2003, n. 11.
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 7 maggio 2002, n. 5, ad oggetto: "Incentivi finanziari per l'esodo degli operatori della formazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.9 lavoro, cooperazione e formazione professionale
Data:24/03/2003
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Presentazione delle istanze per la concessione del beneficio).
Art. 2.  (Concessione dell’incentivo).
Art. 3.  (Disposizioni transitorie).
Art. 4.  (Norma finanziaria).


§ 2.9.38 - L.R. 24 marzo 2003, n. 11.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 7 maggio 2002, n. 5, ad oggetto: "Incentivi finanziari per l'esodo degli operatori della formazione professionale".

(B.U. 1 aprile 2003, n. 7).

 

     Art. 1. (Presentazione delle istanze per la concessione del beneficio).

     1. L'articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 5, è sostituito dal seguente:

     "Art. 3.

     1. Le istanze tendenti ad ottenere il beneficio di cui all'articolo 1 sono presentate all'assessorato regionale alla "Formazione professionale", a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, corredate dalla seguente documentazione:

     a) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il luogo e la data di nascita, l'anzianità di servizio nella "Formazione professionale", riferita alla data di pubblicazione della presente legge, e l'inesistenza delle condizioni ostative di cui al precedente articolo 2;

     b) impegno del dipendente alle dimissioni volontarie dal servizio, al verificarsi dell'esito positivo dell'istanza.

     2. La Giunta regionale accoglie, entro i limiti delle disponibilità finanziarie del capitolo di bilancio regionale n. 14301, le richieste regolarmente presentate sulla base di una graduatoria a scorrimento, da elaborare entro il 31 dicembre di ogni anno, formulata secondo criteri che diano priorità agli operatori appartenenti ai livelli contrattuali più bassi.

     3. A parità di condizioni prevarrà la maggiore anzianità di servizio nella "Formazione professionale" e, successivamente, l'anzianità anagrafica.

     4. Gli operatori assunti a tempo indeterminato ed in servizio alla data di pubblicazione della legge regionale n. 10/1995 presso gli Enti di formazione di cui all'art. 5, lettera b), della legge n. 845/1978, sono iscritti all'albo regionale degli operatori degli Enti convenzionati".

 

          Art. 2. (Concessione dell’incentivo).

     1. Al comma 3 dell’art. 2 della legge  regionale 7 maggio 2002, n. 5, sostituire la parola “quinquennio” con la parola “biennio”.

 

          Art. 3. (Disposizioni transitorie).

     1. In fase di prima applicazione, la graduatoria di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 5, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, è stilata entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, sulla base delle domande già acquisite entro tale data.

     2. In tale fase sarà data priorità agli operatori che, pur inseriti nell'elenco approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 898/21.06.2002, non hanno usufruito dell'incentivo per carenza di disponibilità finanziarie.

 

          Art. 4. (Norma finanziaria).

     1. All’art. 5 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 5, dopo le parole “esercizio finanziario 2002” sono aggiunte le parole “e per gli esercizi successivi”.