Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.9 lavoro, cooperazione e formazione professionale |
Data: | 24/03/2003 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. (Presentazione delle istanze per la concessione del beneficio). |
Art. 2. (Concessione dell’incentivo). |
Art. 3. (Disposizioni transitorie). |
Art. 4. (Norma finanziaria). |
§ 2.9.38 - L.R. 24 marzo 2003, n. 11.
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 7 maggio 2002, n. 5, ad oggetto: "Incentivi finanziari per l'esodo degli operatori della formazione professionale".
(B.U. 1 aprile 2003, n. 7).
Art. 1. (Presentazione delle istanze per la concessione del beneficio).
1. L'articolo 3 della
"Art. 3.
1. Le istanze tendenti ad ottenere il beneficio di cui all'articolo 1 sono presentate all'assessorato regionale alla "Formazione professionale", a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, corredate dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del
b) impegno del dipendente alle dimissioni volontarie dal servizio, al verificarsi dell'esito positivo dell'istanza.
2. La Giunta regionale accoglie, entro i limiti delle disponibilità finanziarie del capitolo di bilancio regionale n. 14301, le richieste regolarmente presentate sulla base di una graduatoria a scorrimento, da elaborare entro il 31 dicembre di ogni anno, formulata secondo criteri che diano priorità agli operatori appartenenti ai livelli contrattuali più bassi.
3. A parità di condizioni prevarrà la maggiore anzianità di servizio nella "Formazione professionale" e, successivamente, l'anzianità anagrafica.
4. Gli operatori assunti a tempo indeterminato ed in servizio alla data di pubblicazione della
Art. 2. (Concessione dell’incentivo).
1. Al comma 3 dell’art. 2 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 5, sostituire la parola “quinquennio” con la parola “biennio”.
Art. 3. (Disposizioni transitorie).
1. In fase di prima applicazione, la graduatoria di cui al comma 2 dell'art. 3 della
2. In tale fase sarà data priorità agli operatori che, pur inseriti nell'elenco approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 898/21.06.2002, non hanno usufruito dell'incentivo per carenza di disponibilità finanziarie.
Art. 4. (Norma finanziaria).
1. All’art. 5 della