Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.9 lavoro, cooperazione e formazione professionale |
Data: | 07/05/2002 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Fondo speciale per l'incentivazione alle dimissioni volontarie dal servizio. |
Art. 2. Quantificazione dell'incentivo. |
Art. 3. |
Art. 4. Certificazione dell'avvenuta dimissione dall'impiego. |
Art. 5. Norma finanziaria. |
Art. 6. Abrogazioni. |
§ 2.9.35 - L.R. 7 maggio 2002, n. 5.
Incentivi finanziari per l'esodo degli operatori della formazione professionale.
(B.U. 8 maggio 2002, n. 9).
Art. 1. Fondo speciale per l'incentivazione alle dimissioni volontarie dal servizio.
1. Per favorire l'ammodernamento e la riorganizzazione del sistema di " Formazione professionale ", la Regione Molise sostiene i processi di esodo degli operatori dipendenti di Enti di "Formazione professionale", iscritti all'albo di cui all'articolo 26 della
2. A tale scopo la Giunta regionale è autorizzata ad erogare incentivi finanziari, quale sostegno alle dimissioni volontarie dal servizio, al personale degli Enti di "Formazione professionale" iscritto all'albo di cui all'articolo 26 della
3. La gestione dei fondi necessari per l'attuazione del programma può essere affidata ad Associazioni temporanee d'impresa (A.T.I.) convenzionabili con la Regione Molise.
Art. 2. Quantificazione dell'incentivo.
1. L'incentivo, concesso sotto forma di contributo una tantum ad personam, su richiesta degli aventi titolo, è stabilito in Euro 51.645,69 al lordo delle ritenute fiscali; esso sarà corrisposto in unica soluzione.
2. L'incentivo non preclude il diritto al "Trattamento di fine rapporto" (T.F.R.) maturato fino alla data delle dimissioni.
3. Il beneficio di cui alla presente legge non è concesso nel biennio precedente la data del pensionamento obbligatorio [1].
1. Le istanze tendenti ad ottenere il beneficio di cui all'articolo 1 sono presentate all'assessorato regionale alla "Formazione professionale", a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, corredate dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del
b) impegno del dipendente alle dimissioni volontarie dal servizio, al verificarsi dell'esito positivo dell'istanza.
2. La Giunta regionale accoglie, entro i limiti delle disponibilità finanziarie del capitolo di bilancio regionale n. 14301, le richieste regolarmente presentate sulla base di una graduatoria a scorrimento, da elaborare entro il 31 dicembre di ogni anno, formulata secondo criteri che diano priorità agli operatori appartenenti ai livelli contrattuali più bassi.
3. A parità di condizioni prevarrà la maggiore anzianità di servizio nella "Formazione professionale" e, successivamente, l'anzianità anagrafica.
4. Gli operatori assunti a tempo indeterminato ed in servizio alla data di pubblicazione della
Art. 4. Certificazione dell'avvenuta dimissione dall'impiego.
1. Entro 30 giorni dall'avvenuta liquidazione agli operatori degli incentivi di cui al precedente articolo 1, gli Enti titolari del rapporto di lavoro degli stessi trasmetteranno all'assessorato regionale alla "Formazione professionale" la certificazione dell'avvenuta dimissione dall'impiego dei soggetti interessati.
2. Il mancato assolvimento degli adempimenti sopraindicati comporta la revoca del contributo.
Art. 5. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvederà con la legge approvativa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e per gli esercizi successivi; in fase di prima applicazione si farà fronte con i fondi rivenienti da esercizi pregressi che confluiranno in un fondo speciale per l'incentivazione alle dimissioni volontarie dal servizio degli operatori della "Formazione professionale" iscritti all'albo di cui all'articolo 26 della
Art. 6. Abrogazioni.
1. L'articolo 35 della
[1] Comma così modificato dall’art. 2 della
[2] Articolo così sostituito dall’art. 1 della
[3] Comma così modificato dall’art. 3 della