§ 2.9.35 - L.R. 7 maggio 2002, n. 5.
Incentivi finanziari per l'esodo degli operatori della formazione professionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.9 lavoro, cooperazione e formazione professionale
Data:07/05/2002
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Fondo speciale per l'incentivazione alle dimissioni volontarie dal servizio.
Art. 2.  Quantificazione dell'incentivo.
Art. 3. 
Art. 4.  Certificazione dell'avvenuta dimissione dall'impiego.
Art. 5.  Norma finanziaria.
Art. 6.  Abrogazioni.


§ 2.9.35 - L.R. 7 maggio 2002, n. 5.

Incentivi finanziari per l'esodo degli operatori della formazione professionale.

(B.U. 8 maggio 2002, n. 9).

 

Art. 1. Fondo speciale per l'incentivazione alle dimissioni volontarie dal servizio.

     1. Per favorire l'ammodernamento e la riorganizzazione del sistema di " Formazione professionale ", la Regione Molise sostiene i processi di esodo degli operatori dipendenti di Enti di "Formazione professionale", iscritti all'albo di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 10/1995.

     2. A tale scopo la Giunta regionale è autorizzata ad erogare incentivi finanziari, quale sostegno alle dimissioni volontarie dal servizio, al personale degli Enti di "Formazione professionale" iscritto all'albo di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 10/1995 alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. La gestione dei fondi necessari per l'attuazione del programma può essere affidata ad Associazioni temporanee d'impresa (A.T.I.) convenzionabili con la Regione Molise.

 

     Art. 2. Quantificazione dell'incentivo.

     1. L'incentivo, concesso sotto forma di contributo una tantum ad personam, su richiesta degli aventi titolo, è stabilito in Euro 51.645,69 al lordo delle ritenute fiscali; esso sarà corrisposto in unica soluzione.

     2. L'incentivo non preclude il diritto al "Trattamento di fine rapporto" (T.F.R.) maturato fino alla data delle dimissioni.

     3. Il beneficio di cui alla presente legge non è concesso nel biennio precedente la data del pensionamento obbligatorio [1].

 

     Art. 3. [2]

     1. Le istanze tendenti ad ottenere il beneficio di cui all'articolo 1 sono presentate all'assessorato regionale alla "Formazione professionale", a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, corredate dalla seguente documentazione:

     a) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il luogo e la data di nascita, l'anzianità di servizio nella "Formazione professionale", riferita alla data di pubblicazione della presente legge, e l'inesistenza delle condizioni ostative di cui al precedente articolo 2;

     b) impegno del dipendente alle dimissioni volontarie dal servizio, al verificarsi dell'esito positivo dell'istanza.

     2. La Giunta regionale accoglie, entro i limiti delle disponibilità finanziarie del capitolo di bilancio regionale n. 14301, le richieste regolarmente presentate sulla base di una graduatoria a scorrimento, da elaborare entro il 31 dicembre di ogni anno, formulata secondo criteri che diano priorità agli operatori appartenenti ai livelli contrattuali più bassi.

     3. A parità di condizioni prevarrà la maggiore anzianità di servizio nella "Formazione professionale" e, successivamente, l'anzianità anagrafica.

     4. Gli operatori assunti a tempo indeterminato ed in servizio alla data di pubblicazione della legge regionale n. 10/1995 presso gli Enti di formazione di cui all'art. 5, lettera b), della legge n. 845/1978, sono iscritti all'albo regionale degli operatori degli Enti convenzionati

 

     Art. 4. Certificazione dell'avvenuta dimissione dall'impiego.

     1. Entro 30 giorni dall'avvenuta liquidazione agli operatori degli incentivi di cui al precedente articolo 1, gli Enti titolari del rapporto di lavoro degli stessi trasmetteranno all'assessorato regionale alla "Formazione professionale" la certificazione dell'avvenuta dimissione dall'impiego dei soggetti interessati.

     2. Il mancato assolvimento degli adempimenti sopraindicati comporta la revoca del contributo.

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvederà con la legge approvativa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e per gli esercizi successivi; in fase di prima applicazione si farà fronte con i fondi rivenienti da esercizi pregressi che confluiranno in un fondo speciale per l'incentivazione alle dimissioni volontarie dal servizio degli operatori della "Formazione professionale" iscritti all'albo di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 10/1995 [3].

 

     Art. 6. Abrogazioni.

     1. L'articolo 35 della legge regionale n. 10 del 30 marzo 1995 è soppresso.

 


[1] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 24 marzo 2003, n. 11.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 24 marzo 2003, n. 11.

[3] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 24 marzo 2003, n. 11.