§ 2.9.15 - Legge Regionale 12 febbraio 1990, n. 7.
Modifiche alla legge regionale - 23 agosto 1988, n. 20 - Interventi straordinari a sostegno dell'occupazione giovanile.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.9 lavoro, cooperazione e formazione professionale
Data:12/02/1990
Numero:7


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.      1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione del nuovo capitolo di spesa del bilancio regionale n. 39776 "oneri per interventi [...]
Art. 9.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 2.9.15 - Legge Regionale 12 febbraio 1990, n. 7.

Modifiche alla legge regionale - 23 agosto 1988, n. 20 - Interventi straordinari a sostegno dell'occupazione giovanile.

(B.U. n. 3 del 16 febbraio 1990).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4. [4]

 

     Art. 5. [5]

 

     Art. 6. [6]

 

     Art. 7. [7]

 

     Art. 8.

     1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione del nuovo capitolo di spesa del bilancio regionale n. 39776 "oneri per interventi straordinari a sostegno dell'occupazione giovanile - art. 1 lettera d)" con una dotazione di competenza e di cassa di L. 9.370.000.000 mediante pari prelievo di competenza e di cassa dal capitolo di spesa 55300 per L. 8.020.000.000 e dal capitolo di spesa 55400 per L. 1.350.000.000.

 

     Art. 9.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Sostituisce la lettera d) dell'art. 1 della L.R. 23 agosto 1988, n. 20.

[2] Aggiunge, dopo l'art. 19, l'art. 19 bis alla L.R. 23 agosto 1988, n. 20.

[3] Aggiunge i commi 5 e 6 all'art. 3 della L.R. 23 agosto 1988, n. 20.

[4] Sostituisce il primo comma dell'art. 4 della L.R. 23 agosto 1988, n. 20.

[5] Modifica l'art. 4, 2° comma, della L.R. 23 agosto 1988, n. 20.

[6] Sostituisce il comma 1° dell'art. 6 della L.R. 23 agosto 1988, n. 20.

[7] Aggiunge un comma all'art. 25 della L.R. 23 agosto 1988, n. 20.