§ 2.9.13 - Legge Regionale 23 agosto 1988 n. 20.
Interventi straordinari a sostegno dell'occupazione giovanile.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.9 lavoro, cooperazione e formazione professionale
Data:23/08/1988
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Istituzione del fondo triennale regionale.
Art. 2.  Piano annuale di interventi.
Art. 3.  Progetti degli enti locali.
Art. 4.  Requisiti delle imprese, cooperative e delle società.
Art. 5.  Procedure.
Art. 6.  Benefici.
Art. 7.  Modalità di erogazione dei contributi.
Art. 8.  Fidejussioni.
Art. 9.  Anticipazioni.
Art. 10.  Contributo integrativo per fitto locali.
Art. 11.  Interventi per l'assunzione di apprendisti.
Art. 12.  Misure dei contributi.
Art. 13.  Interventi a favore di soggetti portatori di handicaps.
Art. 14.  Interventi a favore dei giovani a rischio di emarginazione.
Art. 15.  Condizioni.
Art. 16.  Modalità di erogazione.
Art. 17.  Contributi per l'acquisizione di nuove professionalità.
Art. 18.  Modalità e criteri di assegnazione di contributi per l'acquisizione di nuove professionalità.
Art. 19.  Programma per lo sviluppo di nuove professionalità.
Art. 19 bis 
Art. 20.  Coordinamento.
Art. 21.  Nucleo di valutazione.
Art. 22.  Vigilanza e controllo.
Art. 23.  Conferenza regionale sull'occupazione giovanile.
Art. 24.  Aggiornamento professionale.
Art. 25.  Iniziative di divulgazione.
Art. 26.  Norma transitoria.
Art. 27.  Norma finanziaria.
Art. 28.  Esecutività.


§ 2.9.13 - Legge Regionale 23 agosto 1988 n. 20.

Interventi straordinari a sostegno dell'occupazione giovanile.

(B.U. n. 16 del 1 settembre 1988).

Titolo I

INTERVENTI A SOSTEGNO DI ATTIVITA'

IN SETTORI SOCIALMENTE UTILI

 

Art. 1. Istituzione del fondo triennale regionale.

     La Regione Molise, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro dei cittadini residenti nel territorio regionale e per concorrere al superamento della grave crisi occupazionale esistente, in applicazione dell'art. 4 dello Statuto, con la presente legge istituisce il Fondo Triennale Regionale per l'Occupazione Giovanile.

     Il Fondo è rivolto al finanziamento di progetti finalizzati alla produzione di servizi nei seguenti settori: gestione e manutenzione di opere infrastrutturali; valorizzazione, manutenzione e fruizione di beni turistici e culturali; salvaguardia del territorio e dell'ambiente; servizi di utilità sociale e servizi reali forniti alle imprese di ogni settore. Possono accedere al suddetto fondo:

     a) Cooperative e società aventi le caratteristiche di cui alla presente legge per la promozione dell'occupazione e imprenditorialità giovanile;

     b) Comuni singoli, o associati, Province, Comunità Montane, i quali utilizzino, per l'attuazione dei progetti i soggetti di cui alla lettera precedente.

     Dei finanziamenti del fondo possono usufruire anche progetti di portata regionale o di carattere intersettoriale definiti dalla Regione.

     Il fondo è rivolto altresì al finanziamento dei progetti finalizzati al sostegno dell'apprendistato nel settore artigianale ed all'acquisizione di nuove professionalità.

     Possono quindi accedere al fondo per l' occupazione giovanile;

     c) Aziende artigiane che assumono giovani apprendisti con particolare attenzione per portatori di handicaps e a rischio di emarginazione;

     d) - Enti, Società, Cooperative e Aziende che, in base alle rispettive reali necessità, vogliono assumere giovani, previo svolgimento di corsi e/o stages aziendali sia in Italia che all'estero;

     - Amministrazioni pubbliche, Enti, Associazioni, Imprese, Cooperative, Fondazioni che intendono realizzare attività formative volte all'acquisizione o allo sviluppo di professionalità e alla promozione di forme associate di lavoro autonomo, per i giovani che hanno partecipato alla realizzazione anche parziale, dei progetti finanziati, per la sola prima annualità, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, esclusi i rinunciatari. Per gli interventi rivolti ai giovani che hanno partecipato alla realizzazione, anche parziale, dei progetti finanziati per la sola prima annualità, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, esclusi i rinunciatari, trovano applicazione solo i disposti dei successivi artt. 2 e 3 della presente legge. [1]

 

     Art. 2. Piano annuale di interventi.

     Il Consiglio Regionale entro il 31 luglio di ogni anno, su proposta della Giunta Regionale, approva il Piano annuale di interventi per l'occupazione giovanile.

     Nel finanziamento dei progetti si terrà conto del tasso di disoccupazione esistente nei Comuni, dell'incremento occupazionale assicurato dagli interventi, della durata del progetto, del livello di utilizzazione di eventuali precedenti finanziamenti da parte dei richiedenti nonchè della capacità di riequilibrio occupazionale tra i sessi nel rispetto della legge sulle pari opportunità.

 

     Art. 3. Progetti degli enti locali.

     I Comuni singoli o associati, le Province e le Comunità Montane per usufruire di contributi per la realizzazione dei progetti affidano in convenzione l'attuazione degli stessi a cooperative o società aventi i requisiti di cui alla presente legge.

     Le domande di finanziamento devono essere presentate alla Regione, corredate del progetto approvato dai rispettivi organi competenti, entro il 31 marzo di ogni anno.

     Le relative modalità saranno stabilite dalla Giunta Regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     I suddetti Enti possono richiedere il finanziamento dei progetti fino al massimo del 60% dell'importo totale in conto capitale a condizione di impegnare i propri fondi destinati alla copertura dei costi residui. Essi sono tenuti a dare pubblico avviso delle iniziative che intendono promuovere ai sensi della presente legge, specificando la durata del progetto e il numero delle unità che si impiegheranno.

     Il contributo sarà erogato direttamente ai soggetti beneficiari mentre agli Enti proponenti spetta il controllo sulla corretta esecuzione del progetto [2].

     Il finanziamento dei progetti ai sensi del presente articolo non è compatibile con contributi concessi a Società o Cooperative ai sensi dell'art. 1, lett. a), della presente legge [2].

 

     Art. 4. Requisiti delle imprese, cooperative e delle società.

     Le Cooperative e Società che possono usufruire degli interventi previsti nella presente legge devono essere costituite in misura non inferiore al 51% da giovani che alla presentazione della domanda siano disoccupati ed abbiano età compresa fra 18 e 35 anni [3].

     Le Cooperative di cui alla presente legge devono ispirarsi ai principi della mutualità richiamati nei rispettivi statuti con riferimento all'art. 26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni [4].

     Le Società ammesse ai benefici della presente legge devono essere costituite secondo le norme del Codice Civile. Sono escluse le S.p.A. e le Società di fatto.

     I soci non possono far parte di più di una cooperativa o Società che usufruisca delle agevolazioni previste dalla presente legge e sono tenuti a partecipare all'effettivo svolgimento delle attività nella misura indicata dai programmi approvati e finanziati.

     Qualora le Cooperative e le Società ammesse ai contributi della presente legge abbiano un numero di soci non inferiore ad un terzo costituito da lavoratori ex emigrati, che abbiano svolto attività lavorativa all'estero per un periodo non inferiore ad un anno negli ultimi cinque anni, hanno titolo di priorità nel piano annuale di cui all'art. 2 della presente legge.

 

     Art. 5. Procedure.

     Le domande volte ad ottenere i benefici di cui alla presente legge, devono essere inoltrate entro il 31 marzo di ogni anno alla Giunta Regionale corredate della documentazione richiesta dalle leggi di settore e del progetto che si intende realizzare.

     Il progetto deve contenere l'indicazione della relativa localizzazione dei livelli occupazionali iniziali e che si prevede di raggiungere a regime, un piano tecnico finanziario che individui le caratteristiche, gli obiettivi, l'ammontare e la durata del programma di investimento, gli spazi di mercato che si intendono coprire e la presumibile entità delle commesse e delle utenze. Al progetto, che deve individuare distintamente le spese relative alla fase di elaborazione dell'iniziativa, di investimento, di attività di formazione, qualificazione professionale e quelle funzionali alla realizzazione del progetto deve essere altresì allegata la documentazione seguente:

     a) estratto libri soci;

     b) atto costitutivo e statuto omologato e trascritto;

     c) "curriculum" dei soci della cooperativa o della Società che dimostri l'adeguata professionalità degli stessi in relazione al settore operativo e al programma di attività previsto in progetto;

     d) bilanci e flussi di cassa preventivi riferiti almeno ai primi tre anni del programma di investimento.

     Entro i successivi 60 giorni la Giunta Regionale propone al Consiglio Regionale il Piano annuale d'intervento con il quale si ripartiscono le somme disponibili in bilancio.

 

     Art. 6. Benefici.

     Ai beneficiari di cui all'art. 1 lettera a) della presente legge sono concesse le seguenti agevolazioni:

     a) contributo in conto capitale per le spese di investimento in impianti, in macchinari, in attrezzature, in software di base, ed in arredi, fino al limite massimo del 60% delle spese medesime ritenute ammissibili e nell'ambito di un fondo complessivo stabilito dal piano annuale di cui al precedente articolo 2;

     b) contributo in conto interessi su mutuo di importo pari al 30% delle spese riconosciute ammissibili ai sensi della precedente lettera, da contrarre con Istituti di Credito convenzionati con la Regione Molise. Detti contributi sono concessi per un mutuo della durata massima di 5 anni, di cui un anno di preammortamento, ed in misura tale che il tasso a carico dei beneficiari non sia superiore al tasso stabilito dalla normativa di cui alla legge n. 44/86 vigente al momento. [5]

     Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre previste dalle leggi statali vigenti.

     Non sono riconosciuti ammissibili a tali agevolazioni le spese per acquisto e la locazione finanziaria di beni immobili.

 

     Art. 7. Modalità di erogazione dei contributi.

     I finanziamenti di cui al primo comma, lettera a) del precedente articolo 6 sono erogati ai soggetti beneficiari in forma di anticipazione nella misura del 70% ed in forma di saldo per il restante 30% a seguito dell'invio del rendiconto e del collaudo approvato dalla Regione.

 

     Art. 8. Fidejussioni.

     La Regione autorizza la Finanziaria Regionale per lo Sviluppo del Molise Finmolise S.p.A. a garantire con rilascio di fidejussioni, ai soggetti beneficiari della presente legge che non dispongono di garanzie reali o personali sufficienti alla copertura del rischio, i mutui stipulati ai sensi del precedente art. 6.

     Ciascuna fidejussione non può superare l'importo di L. 50.000.000 e la durata di anni cinque.

     A tale scopo la Regione costituisce un fondo speciale di garanzia, gestito dalla Finmolise per i rischi alla stessa derivanti dalle inadempienze dei soggetti mutuatari.

     Gli interessi maturati sulla disponibilità di cassa del predetto fondo speciale sono accreditati allo stesso fondo.

     I rapporti tra la Regione e la Finmolise, in relazione alla costituzione di detto fondo, sono disciplinati da apposita convenzione, da approvarsi con delibera di Giunta Regionale.

 

     Art. 9. Anticipazioni.

     Al fine di consentire il superamento delle iniziali carenze di mezzi finanziari da parte dei soggetti che siano in attesa di ottenere l'erogazione dei contributi di cui alla presente legge ed alla legge 28 febbraio 1986 n. 44, la Regione autorizza la Finmolise a concedere ai soggetti medesimi prestiti commisurati alla natura e caratteristiche del progetto approvato.

     Il prestito è subordinato all'emissione del decreto di concessione del contributo da parte dell'organo competente che ne costituisce garanzia.

     Ciascun prestito non può superare l'ammontare di L. 100.000.000, la durata di un anno ed il tasso a carico dei beneficiari non può essere inferiore a quello agevolato stabilito, per il settore d'appartenenza, dalla normativa statale.

     I rapporti tra la Regione e la Finmolise, in relazione alle operazioni di finanziamento, sono regolati da apposita convenzione da approvarsi dalla Giunta Regionale.

 

     Art. 10. Contributo integrativo per fitto locali.

     Alle Cooperative e Società aventi i requisiti stabiliti nel precedente art. 5 che intraprendano iniziative nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale viene concesso, per un massimo di due anni, un contributo pari al 50% del canone di affitto dei locali adibiti a laboratori e mostre, risultante da contratto stipulato e registrato a norma delle leggi vigenti.

Titolo II

PROVVIDENZE A SOSTEGNO DELL'ARTIGIANATO

E DI NUOVE PROFESSIONALITA'

 

     Art. 11. Interventi per l'assunzione di apprendisti.

     Allo scopo di favorire il rilancio di particolari settori dell'artigianato tradizionale e artistico locale, in attesa di riorganizzare il complesso degli interventi in materia, la Regione Molise concede i contributi alle aziende artigiane, ubicate nel territorio regionale, che assumano alle proprie dipendenze giovani apprendisti ai sensi della normativa vigente.

     Per ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge occorre che l'imprenditore artigiano dimostri di aver assolto agli obblighi previsti dalla legge 3 luglio 1956, n. 706, del D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1688, della legge 2 aprile 1968, n. 424 e di corrispondere all'apprendista una retribuzione non inferiore a quella minima prevista dai vigenti contratti nazionali collettivi di lavoro di categoria, stipulati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative o presenti nelle C.N.E.L. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente articolo le aziende artigiane che svolgono le attività individuate annualmente con la formazione del piano di cui al precedente articolo 2.

 

     Art. 12. Misure dei contributi.

     Il contributo regionale di cui all'art. 11 è fissato:

     - L. 3.600.000 annue per ogni apprendista per un massimo di tre unità e per non più di tre anni per ogni azienda artigiana.

     Tale contributo è raddoppiato per l'apprendista che sia portatore di handicaps riconosciuto ai sensi del successivo articolo 13.

     Tale contributo, computato a consuntivo, sarà maggiorato del 50% nel caso in cui, terminato il suddetto periodo, l'Azienda assuma il lavoratore portatore di handicaps a tempo indeterminato.

     - per le Aziende artigiane ricadenti nelle aree classificate montane il contributo viene elevato del 25%.

 

     Art. 13. Interventi a favore di soggetti portatori di handicaps.

     Al fine di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti che presentano una menomazione permanente delle proprie condizioni fisiche, psichiche e sensoriali riconosciuta dalla competente struttura del servizio Sanitario Nazionale, la Regione incentiva l'assunzione attraverso l'erogazione di contributi a favore di piccole e medie aziende nei settori di competenza regionale.

     Alle Aziende che assumono in applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro soggetti portatori di handicaps è concesso, a domanda delle stesse un contributo di L. 400.000 per ogni mensilità di retribuzione ad essi corrisposta.

     Il periodo di assunzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a mesi 24 e superiore a mesi 36.

 

     Art. 14. Interventi a favore dei giovani a rischio di emarginazione.

     Al fine di agevolare il recupero e il riadattamento sociale dei tossico - dipendenti, dei giovani in difficoltà per problemi socio - familiari esclusi dal normale circuito scolastico, nonchè dei giovani ricadenti nell'area penale quali minori già ristretti negli Istituti Penitenziari Minorili o dimessi da questi per concessione di misura alternativa alla detenzione, la Regione favorisce il loro inserimento nel mondo del lavoro, incentivandone l'assunzione e l'apprendistato attraverso l'erogazione di contributo a favore di piccole e medie aziende nei settori di competenza regionale.

     Alle aziende che assumono i tossicodipendenti e i giovani in difficoltà socio - familiari o ricadenti nell'area penale in età compresa tra i 15 e i 35 anni sono concessi contributi nelle misure di cui agli articoli 12 e 13.

     Il periodo di assunzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a mesi 24 e superiore a mesi 36.

     Il contributo di cui all'art. 12, 1° comma computato a consuntivo, sarà maggiorato del 30% nel caso in cui, terminato l'apprendistato, l'azienda assuma il lavoratore di cui trattasi a tempo indeterminato.

 

     Art. 15. Condizioni.

     Per concorrere all'assegnazione dei benefici di cui agli articoli 12, 13 e 14 della presente legge le aziende devono:

     a) corrispondere ai giovani assunti una retribuzione pari a quella prevista dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;

     b) non avere effettuato licenziamenti nei tre mesi precedenti la pubblicazione della presente legge nonchè nel periodo successivo alla data di pubblicazione della stessa;

     c) non interrompere il rapporto di lavoro con i giovani assunti per i quali sono assegnati i contributi della presente legge per l'intero periodo di concessione dei benefici.

 

     Art. 16. Modalità di erogazione.

     I contributi previsti dal Titolo II della presente legge sono concessi con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della stessa Giunta.

     Essi sono erogati nella misura del 25% della richiesta formulata dai beneficiari, previa acquisizione di parere del Settore Lavoro. A presentazione del rendiconto quadrimestrale il Presidente, su conforme deliberazione della Giunta Regionale disporrà l'erogazione a saldo.

     Quadrimestralmente la Giunta Regionale trasmette alla Presidenza del Consiglio l'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma del presente articolo .

 

     Art. 17. Contributi per l'acquisizione di nuove professionalità.

     Allo scopo di favorire l'acquisizione di nuove professionalità da parte di giovani di età non superiore a 35 anni la Regione concede, ai soggetti di cui all'art. 1 comma 3 Punto d, della presente legge ed a domanda degli stessi da inoltrare alla GR. entro il 31 marzo di ogni anno, contributi per agevolare la frequenza di corsi e/o stages aziendali aventi particolare contenuto scientifico e/o tecnologico da attuarsi presso aziende, Enti pubblici e privati che abbiano scopi formativi.

     Ai sensi dell'art. 80 del D.P.R. 382/1980, la Regione può stipulare apposite convenzioni con le Università per la concessione di borse di studio.

 

     Art. 18. Modalità e criteri di assegnazione di contributi per l'acquisizione di nuove professionalità.

     L'assegnazione dei contributi di cui all'art. 17 della presente legge è subordinata alla presentazione di un'analitico programma di attuazione contenente l'indicazione degli enti o aziende presso cui saranno realizzati i programmi e i relativi costi previsti; dovranno essere altresì documentate opportunamente le esigenze delle realtà aziendali circa le professionalità da acquisire.

     Ogni programma formativo non potrà superare i mesi dodici.

     I contributi concessi sono erogati in rate successive e con eventuale acconto iniziale non superiore al 30% della misura totale del contributo concesso.

 

     Art. 19. Programma per lo sviluppo di nuove professionalità.

     Unitamente al piano annuale di cui all'art. 2 della presente legge è approvato il programma annuale per lo sviluppo di nuove professionalità. Il programma individuerà, tenuto conto dell'evoluzione della domanda di lavoro nei settori di competenza regionale, i campi nei quali deve essere favorita l'acquisizione di nuove professionalità. Lo stesso programma potrà individuare anche le tipologie professionali per le quali si ravvisa una precisa priorità di orientamento e dovrà contenere le modalità di verifica dei programmi approvati.

     Il contributo concesso, fino al 90% dei costi riconosciuti, non può essere superiore in ogni caso a L. 10 milioni per ogni unità prevista riferito a una annualità.

 

     Art. 19 bis [6]

     Le Amministrazioni pubbliche, gli Enti le Associazioni, le Imprese, le Cooperative, le Fondazioni, presentano alla Regione i progetti entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge tra le aree di intervento di seguito previste:

     1) protezione dell'ambiente;

     2) agricoltura;

     3) beni culturali;

     4) informatica;

     5) servizi di utilità sociale;

     6) servizi reali alle imprese, enti pubblici e privati;

     7) turismo;

     indicando tassativamente:

     a) il soggetto attuante dell'attività formativa e/o della promozione di forme associate di lavoro autonomo;

     b) il numero dei giovani da impegnare;

     c) l'area dell'intervento, le modalità della sua attuazione e gli obiettivi formativi che si intendono perseguire;

     d) la sede e l'eventuale articolazione territoriale delle attività formative;

     e) la durata del progetto che non potrà essere inferiore a mesi otto e superiore a mesi dieci;

     f) la dotazione di attrezzature e di personale preposto all'attività formativa.

     L'Assessorato regionale al lavoro dà notizia, mediante affissione all'albo, dei progetti presentati per consentire ai giovani, entro cinque giorni, di esprimere preferenze per il progetto e per l'Ente proponente.

     L'Assessorato regionale al lavoro, sentito il nucleo di valutazione di cui all'art. 21 della legge regionale n. 20/89, che si pronuncia sui progetti, entro e non oltre 5 giorni, dalla data di ricezione degli stessi predispone, nei successivi 5 giorni l'assegnazione dei giovani alle attività formative, garantendo, ove possibile, il rispetto delle preferenze espresse dai medesimi ed il collegamento con gli Enti che hanno attuato i progetti della prima annualità dell'art. 23 della legge 67/88.

     Qualora non risulti possibile di soddisfare integralmente le richieste dei giovani, verrà data precedenza a quelli con maggiore anzianità di disoccupazione.

     La Giunta Regionale approva, entro i successivi giorni 5, i progetti con i relativi finanziamenti.

     Per ogni partecipante all'attività formativa ai soggetti attuati viene assegnata una somma complessiva annua lorda pari a L. 6.500.000, a titolo di rimborso spesa, comprensiva di un'indennità di frequenza commisurata in L. 9.000 per ogni ora di effettiva presenza nel limite massimo di 600 ore.

     I fondi di cui alla presente legge sono erogati mensilmente ai soggetti attuanti l'attività formativa sulla base degli elenchi nominativi dei partecipanti, predisposti dagli enti stessi e riportanti la certificazione delle presenze orarie.

Titolo III

COORDINAMENTO, VIGILANZA E DIVULGAZIONE

 

     Art. 20. Coordinamento.

     L'Assessorato regionale al Lavoro cura l'istruttoria degli atti di competenza della Giunta Regionale e coordina gli interventi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 21. Nucleo di valutazione.

     Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale è costituito il Nucleo di valutazione dei progetti, composto dall'Assessore Regionale al Lavoro, che lo presiede, da sei esperti nel campo della programmazione economica, dell'analisi tecnico - finanziaria, dei progetti delle politiche del lavoro nominati dal Consiglio Regionale con voto limitato a quattro.

     Il Nucleo di valutazione esprime pareri, che devono essere allegati alla proposta della Giunta Regionale sulla validità tecnica, economica ed imprenditoriale dei progetti e sulla loro congruità finanziaria.

     Per la nomina degli esperti non si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 33/1976 e successive modificazioni.

     Le funzioni di segretario del Nucleo sono svolte dal responsabile del Settore Lavoro.

     Per ogni seduta del nucleo di valutazione, ai componenti esterni, oltre alle indennità di missioni e al rimborso delle spese di viaggio, compete un gettone di presenza nella misura prevista dall'articolo 1 della legge regionale 1 marzo 1983, n. 7.

 

     Art. 22. Vigilanza e controllo.

     La Regione provvede ad effettuare controlli circa l'attuazione dei progetti e la permanenza nei soggetti beneficiari dei requisiti di cui alla presente legge per l'eventuale decisione di sospensione o revoca dei benefici.

     In ogni caso di scioglimento della cooperativa o della società si farà luogo al recupero dei contributi non utilizzati.

 

     Art. 23. Conferenza regionale sull'occupazione giovanile.

     Al fine di condurre una verifica complessiva dei problemi inerenti all'attuazione della presente legge, la Giunta Regionale convoca ogni anno una conferenza regionale per l'occupazione giovanile, con la partecipazione dei rappresentanti di movimenti e federazioni giovanili, delle forze sociali e imprenditoriali, delle autonomie locali, degli organismi associativi giovanili più significativi su scala regionale, dell'articolazioni regionali del Ministero del Lavoro, di Enti Economici e di ricerca.

 

     Art. 24. Aggiornamento professionale.

     Al fine di assistere nel modo più organico le iniziative volte alla creazione di una nuova imprenditorialità giovanile, la Regione Molise secondo le procedure previste all'art. 10 della legge regionale n. 3 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni promuove seminari di aggiornamento per i giovani soci di cooperative e società che beneficiano dei contributi di cui alla presente legge.

 

     Art. 25. Iniziative di divulgazione.

     La Regione Molise realizza adeguate iniziative onde facilitare le operazioni di diffusione e di informazione riguardanti le iniziative a favore dell'occupazione giovanile e per favorire un maggior scambio di informazione fra domanda e offerta di lavoro.

     A tal fine la Regione utilizza, anche tramite rapporti di convenzionamento, le strutture periferiche del sistema della Formazione Professionale, nonchè associazioni senza fini di lucro costituite prevalentemente da giovani in età compresa tra i 18 e i 35 anni che svolgono attività per favorire nuova occupazione e che ne facciano richiesta.

     Nella fase di progettazione e di avviamento delle attività i beneficiari della presente legge possono usufruire dell'assistenza da parte degli Enti strumentali della Regione e/o Enti e organismi appositamente convenzionati con la Regione [7].

 

     Art. 26. Norma transitoria.

     Nella fase di prima applicazione della presente legge si prescinde dai termini di cui agli articoli 3 e 5 e 17.

     Il termine della presentazione dei progetti verrà indicato dalla Giunta Regionale con apposito avviso pubblico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 27. Norma finanziaria.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per il triennio 1988/1990 in L. 10.500 milioni si farà fronte con quota parte delle somme rivenienti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970 n. 281 nonchè di quelle che saranno attribuite al sensi della legge 1° marzo 1986 n. 64.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni di competenza e di cassa:

     A) variazioni in diminuzione Capitolo n. 55200 "Fondo per provvedimenti legislativi in corso" riduzione della previsione di competenza e di cassa di L. 3.500 milioni;

     B) variazioni in aumento Rubrica n. 10 - Sicurezza sociale - Settore n. 5 - Occupazione giovanile - iscrizione dei seguenti capitoli di spesa con gli stanziamenti di competenza e le dotazioni di cassa a fianco di ciascuno indicato:

     - Contributi in conto capitale alle Cooperative e Società per la gestione e manutenzione di opere infrastrutturali; valorizzazione, manutenzione e fruizione di beni turistici e culturali; salvaguardia del territorio e dell'ambiente, servizi di utilità sociale; (lett. a) art. 1 legge) L. 980.000.000

     - Contributi in conto annualità alle Cooperative e Società per la gestione e manutenzione di opere infrastrutturali; valorizzazione, manutenzione e fruizione di beni turistici e culturali; salvaguardia del territorio e dell'ambiente, servizi di utilità sociale; (lett. a) art. 1 legge) L. 200.000.000

     - Contributi ai Comuni singoli o associati per la gestione e manutenzione di opere infrastrutturali; valorizzazione, manutenzione e fruizione di beni turistici e culturali; salvaguardia del territorio e dell'ambiente, servizi di utilità sociale; (lett. b) art. 1 legge) L. 840.000.000

     - Contributi alle Province per la gestione e manutenzione di opere infrastrutturali; valorizzazione, manutenzione e fruizione di beni turistici e culturali; salvaguardia del territorio e dell'ambiente; servizi di utilità sociale; (lett. b) art. 1 legge) L. 200.000.000

     - Contributi alle Comunità Montane per la gestione e manutenzione di opere infrastrutturali; valorizzazione, manutenzione e fruizione di beni turistici e culturali; salvaguardia del territorio e dell'ambiente; servizi di utilità sociale; (lett. b) art. 1 legge) L. 140.000.000

     - Contributi alle aziende artigiane che assumono apprendisti con particolare attenzione per portatori di handicaps e a rischio di emarginazione, per il finanziamento dei progetti finalizzati a sostegno dell'apprendistato nel settore artigianato; (lett. c) art. 1 legge) L. 560.000.000

     - Contributi ad Enti, Società Cooperative e aziende artigiane per l'assunzione di giovani, previo svolgimento di corsi e/o stages aziendali sia in Italia che all'estero (lett. d) art. 1 legge), nonchè di giovani di cui all'art. 14 della presente legge L. 280.000.000

     - Fondo speciale a favore della FINMOLISE S.p.A. per le garanzie fidejussorie da rilasciare alle cooperative e società per la copertura del rischio derivante da mutui da stipularsi ai sensi dell'art. 6 e 8 della presente legge L. 100.000.000

     - Fondo di rotazione da costituire presso la FINMOLISE S.p.A. per la concessione alle Società e Cooperative, di anticipazioni finanziarie sulle concessioni di contributi previsti dalla presente legge e dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 e art. 9 della presente legge. L. 100.000.000

     - Concorso nelle spese sostenute dalle Cooperative e Società operanti nel settore dell'artigianato sui canoni di fitto dei locali adibiti a laboratori e mostre dei prodotti (art. 10 legge) L. 50.000.000

     - Gettoni di presenza, indennità di trasferta e rimborso spese di viaggio dovute ai componenti il Nucleo di Valutazione (art. 20 legge) L. 10.000.000

     - Oneri per la Conferenza Regionale sull'occupazione giovanile, (art. 22 legge) L. 10.000.000

     - Oneri per l'attuazione di seminari di studi per l'aggiornamento di giovani soci di cooperative e società (art. 23 legge) L. 15.000.000

     - Oneri per le iniziative di diffusione e di informazioni riguardanti le iniziative a favore dell'occupazione giovanile, (art. 24 legge) L. 15.000.000

     Per gli esercizi 1989 e 1990 le stesse leggi approvative dei bilanci quantificheranno gli oneri annuali derivanti dall'applicazione della presente legge.

 

     Art. 28. Esecutività.

     Ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale, la presente legge viene dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 12 febbraio 1990, n. 7.

[2] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 12 febbraio 1990, n. 7.

[2] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 12 febbraio 1990, n. 7.

[3] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 12 febbraio 1990, n. 7.

[4] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 12 febbraio 1990, n. 7.

[5] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 12 febbraio 1990, n. 7.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 12 febbraio 1990, n. 7.

[7] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 12 febbraio 1990, n. 7.