§ 2.4.13 - L.R. 24 marzo 2004, n. 7.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 gennaio 2003 n. 2, recante: “Disposizioni in favore delle piccole e medie imprese ad elevato rischio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.4 industria
Data:24/03/2004
Numero:7

§ 2.4.13 - L.R. 24 marzo 2004, n. 7.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 gennaio 2003 n. 2, recante: “Disposizioni in favore delle piccole e medie imprese ad elevato rischio finanziario”.

(B.U. 1 aprile 2004, n. 7).

 

Art. 1.

     1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 2003 n. 2, è sostituito dal seguente:

     "2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi ai Confidi a condizione che essi costituiscono speciali fondi di garanzia, separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all'80% le banche e gli istituiti di credito e finanziari che concedono finanziamenti a medio e lungo termine, ovvero di durata compresa tra i 5 e i 15 anni, a favore delle piccole e medie imprese ad elevato rischio finanziario che operino in Molise. I finanziamenti possono essere finalizzati anche a transazioni con istituti di credito. La garanzia del fondo speciale può essere concessa dal Confidi a condizione che per lo stesso finanziamento sia concessa una garanzia integrativa nella misura minima del 5% a valere sul fondo rischi ordinario dello stesso Confidi".

 

Art. 2.

     1. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 2003 n. 2, è sostituito dal seguente:

     "7. I finanziamenti di cui al comma 2 non potranno superare l'importo massimo di Euro 1.000.000,00 per ogni soggetto".

 

Art. 3.

     1. L'articolo 3 della legge regionale 27 gennaio 2003 n. 2, è sostituito dal seguente:

     "1. Possono beneficiare dei contributi del “fondo” i Confidi con sede operativa nella regione Molise e che abbiano un numero di soci o consorziati per almeno il 60% aventi sede operativa nella regione Molise, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco generale, di cui all'art. 155, comma 4 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 o che abbiano presentato apposita domanda d'iscrizione.

     2. Beneficiari finali in via mediata sono le piccole e medie imprese, costituite anche in forma di cooperativa o consorzi, con sede operativa nella regione Molise aventi i parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla PMI vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del fondo.".

 

Art. 4.

     1. L'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 2003 n. 2, è sostituito dal seguente:

     "1. La domanda per beneficiare del contributo da parte dei Confidi, è inviata alla "FINMOLISE - S.p.A." e deve comprendere le seguenti indicazioni:

     a) l'ammontare del contributo richiesto;

     b) il numero di conto corrente bancario sul quale accreditare il contributo, specificando la banca, nonché la sede, filiale o sportello;

     c) la dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesta che il Confidi è iscritto nell'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'art. 155, comma 4 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e che ricorrono le caratteristiche del fondo per le imprese ad elevato rischio finanziario di cui all'articolo 5;

     d) altre informazioni che "FINMOLISE - S.p.A." reputi necessarie.

     2. Alla domanda sono allegati:

     a) la copia delle convenzioni in atto con le banche per la prestazione delle garanzie previste dall'articolo 2, comma 2 della presente legge;

     b) il bilancio approvato relativo all'ultimo anno, o, se non ancora approvato, quello dell'anno precedente, con la relazione di accompagnamento;

     c) copia dell'atto costitutivo;

     d) altra documentazione che "FINMOLISE - S.p.A." reputi necessaria.

     3. "FINMOLISE - S.p.A." procede annualmente all'erogazione dei contributi di cui alla presente legge previa pubblicazione di apposito avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché su un quotidiano a diffusione regionale.".

 

Art. 5.

     1. L'articolo 6 della legge regionale 27 gennaio 2003 n. 2, è sostituito dal seguente:

     "1. La ripartizione del fondo tra i Confidi è effettuata dalla "FINMOLISE - S.p.A.", per l'anno di prima applicazione, secondo i seguenti criteri:

     a) il 50% dello stanziamento in parti uguali fra tutti i Confidi richiedenti ed ammessi;

     b) il 25% in proporzione al numero di consorziati e/o soci con sede operativa nella regione Molise;

     c) il 25% dello stanziamento in proporzione al monte complessivo degli affidamenti attivati da ciascun Confidi in favore di imprese con sede operativa nella regione Molise nel biennio precedente alla data di presentazione della domanda.

     2. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione della presente legge la ripartizione del fondo è effettuata dalla "FINMOLISE - S.p.A.":

     a) per il 50% del fondo secondo i criteri di cui al comma 1;

     b) per l'altro 50% sulla base del volume delle garanzie rilasciate da ciascun Confidi, ai sensi della presente legge nell'anno precedente.".

 

Art. 6.

     1. L'articolo 8 della legge regionale 27 gennaio 2003 n. 2, è sostituito dal seguente:

     "1. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono concessi in regime "de minimis" in applicazione del regolamento CE n. 69 del 12 gennaio 2001, pubblicato in GUCE serie L. n. 10 del 13 gennaio 2001.".

 

Art. 7.

     1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 27 gennaio 2003 n. 2, è aggiunto il seguente articolo:

     “Art. 9 bis. Convenzione tra REGIONE e "FINMOLISE - S.p.A.".

     1. Un'apposita convenzione, autorizzata dalla Giunta Regionale, disciplina i rapporti tra la REGIONE MOLISE e "FINMOLISE - S.p.A." per l'attuazione della presente legge.”.

 

Art. 8.

     1. All'articolo 10 della legge regionale 27 gennaio 2003 n. 2, è aggiunto il seguente comma:

     "1 bis. Per gli anni successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio".

 

Art. 9.

     1. All'articolo 11 della legge regionale 27 gennaio 2003 n. 2, il comma 2 è abrogato.

 

Art. 10.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.